Protocollo n. 61196/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 – Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella
trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti soggetti
passivi IVA, con le modalità previste dal presente provvedimento, alcune
informazioni relative a:
a) le fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio
dello Stato ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127 e verso le Pubbliche amministrazioni ai sensi dei commi da 209 a 214,
articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
b) i corrispettivi giornalieri telematici memorizzati elettronicamente ai sensi
dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
che risultano trasmessi oltre i termini previsti dalla normativa vigente.
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L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni, il cui dettaglio è
riportato ai successivi punti 1.2 e 2.2, per una valutazione in ordine alla correttezza
dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti
e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta
anomalia.
1.2 Dati e informazioni messi a disposizione del contribuente di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo della comunicazione e periodo d’imposta;
c) codice atto;
d) modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio
relativi all’anomalia riscontrata;
e) modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa
non conosciuti;
f) modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
di cui al successivo punto 5.1.
2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente
gli elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le
informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli
contribuenti comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito
con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione di cui al punto 2.1 e le relative informazioni di
dettaglio sono consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata
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del portale informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e
dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”, in cui sono resi disponibili:
a) l’elenco delle fatture emesse oltre i termini previsti dalla normativa vigente
contenente:
i. Numero delle fatture emesse in ritardo;
ii. Tipo fattura;
iii. Tipo Documento;
iv. Numero Fattura/Documento;
v. Data Fattura/Documento;
vi. Data di trasmissione;
vii. Identificativo SDI file.
b) l’elenco dei corrispettivi giornalieri telematici che risultano trasmessi oltre
i termini previsti dalla normativa vigente contenente:
i. Numero degli invii trasmessi in ritardo;
ii. ID Invio;
iii. Matricola dispositivo;
iv. Data di rilevazione;
v. Data di trasmissione.
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare
all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non
conosciuti con le modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1,
indicando, eventualmente, anche di rientrare in casistiche particolari, come a
esempio quelle previste dall’articolo 73 del decreto del Presidente della
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Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevedendo deroghe ai termini di
emissione della fattura non necessitano di alcuna giustificazione.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei
contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del
23 dicembre 2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi
disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili
in modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori o omissioni e
beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi
resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni
eventualmente commessi secondo le modalità previste dall’articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni
in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come
previsto dalla disposizione normativa citata.
5.2 Con riferimento alle violazioni formali commesse entro il 31 ottobre 2022, e a
quelle prodromiche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente
presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi
d’imposta precedenti, i contribuenti, inoltre, potranno beneficiare delle riduzioni
sanzionatorie previste dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n, 197, se
regolarizzeranno le anomalie entro il 31 marzo 2023.
6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
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6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e
tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.
196 e successive modificazioni.
6.2. Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli
obblighi a carico dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e,
precisamente, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del 5 agosto 2015
n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23),
nonché per l’esecuzione di compiti istituzionali di interesse pubblico o,
comunque, connessi all’esercizio di pubblici poteri di cui è investita
l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del Regolamento (UE)
2016/679);
6.3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate
assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero
processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate
si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la
gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per
questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento (UE) 2016/679.
6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente
provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle
varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta
gestione delle comunicazioni.
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6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5
par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate
conserva i dati oggetto del trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno
successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento,
ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la
trasmissione della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite
invio della comunicazione al domicilio digitale del contribuente e che le
relative informazioni di dettaglio siano consultabili, da parte del
contribuente, all’interno dell’area riservata del portale informatico
dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia
web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità
previste dalla normativa in materia.
6.7. L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative
richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a
garantire la correttezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali,
nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai
sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili
nella sezione dedicata alla protezione dei dati personali del sito internet
istituzionale dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).
Motivazioni
L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate siano individuate le
modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del
medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di
Finanza.
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In particolare, con il presente provvedimento sono dettate le modalità con le quali
sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche
mediante l’utilizzo di strumenti informatici, le informazioni relative alle fatture
elettroniche emesse oltre i termini previsti dal comma 4, articolo 21, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 e ai corrispettivi telematici
giornalieri trasmessi oltre i termini di cui al comma 6-ter, articolo 2 del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
Gli elementi e le informazioni riportati ai punti 1.2 e 2.2 del presente
provvedimento forniscono al contribuente dati utili al fine di porre rimedio agli
eventuali errori o omissioni, mediante l’istituto del ravvedimento operoso di cui
all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza
che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati
abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di
irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento
di comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui
all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Il contribuente, inoltre, qualora decida di correggere il proprio comportamento
entro il 31 marzo 2023, potrà avvalersi anche delle disposizioni previste
dall’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per regolarizzare le violazioni
formali (commi da 166 a 173) e le violazioni “sostanziali” (commi da 174 a 178).
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti
possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali
elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
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Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo
57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;
articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
? Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2,
comma 1);
? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento
? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni – Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto;
? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte
sui redditi;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive
modificazioni;
? Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 –
Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in
materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
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? Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 – Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di un’addizionale regionale a tale
imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –
Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di
imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,
comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –
Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre
1996, n. 662;
? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive
e all’imposta sul valore aggiunto;
? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti
di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione
telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998,
n.187;
? Legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e
successive modificazioni;
? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;
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? Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 1, commi da
209 a 214;
? Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e successive modificazioni, recante
misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive
modificazioni;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 10 giugno 2009, n.
79952 recante l’adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate
alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al
provvedimento 18 settembre 2008;
? Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge
17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del
Paese;
? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni,
contenente il Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
? Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e successive modificazioni,
concernente la trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione
dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23;
? Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e
successive modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da
trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per
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la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del
decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio
della relativa opzione;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e
successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la
ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di
servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello
Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché
per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e
prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori
disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo
5 agosto 2015, n. 127;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e
successive modificazioni, contenente le Regole tecniche per la
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle disposizioni di
cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n.
127;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e
successive modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei
corrispettivi giornalieri ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5
agosto 2015, n. 127, come modificato dall’articolo 12-quinquies del decreto-
legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
? Legge 29 dicembre 2022, n. 197 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023,
concernente l’adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del
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procedimento di accertamento. Disposizioni di attuazione dell’articolo 1
commi da 179 a 185 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 gennaio 2023,
riguardante la regolarizzazione delle violazioni formali. Disposizioni di
attuazione dell’articolo 1 commi da 166 a 173 della legge 29 dicembre 2022,
n. 197.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 6 marzo 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi