Disposizioni concernenti l'attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all'utilizzo di beni immateriali disciplinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015.
IL DIRETTORE
DISPONE
1. Individuazione delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate competenti alla gestione delle istanze di accordo preventivo e all'emissione dei relativi atti dell'iter procedurale
1.1. Alla Direzione Centrale Accertamento, Settore Internazionale, Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali di cui alla lettera c. punto 1.1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 2015 (di seguito "provvedimento") è attribuita la competenza alla gestione delle istanze di accordo preventivo presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa di cui all'art. 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2015 (di seguito "soggetti titolari del reddito d'impresa" o i "contribuenti"), che indipendentemente dal domicilio fiscale, hanno un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi, indicato nell'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza, pari o superiore a € 300.000.000.1.2. Alle Direzioni Regionali ed alle Direzioni Provinciali di Trento e di Bolzano è attribuita la competenza alla gestione delle istanze presentate dai soggetti titolari di reddito di impresa, che, alla data di presentazione dell'istanza, hanno domicilio fiscale nel rispettivo ambito territoriale e un volume d'affari ovvero un ammontare di ricavi, risultante dall'ultima dichiarazione presentata prima dell'invio dell'istanza, inferiore a € 300.000.000.1.3. Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento sono trasmesse, a cura dell'ufficio individuato ai sensi della lettera c. punto 1.1 del provvedimento, alle articolazioni dell'Agenzia delle Entrate come individuate nel punto 1.2. La documentazione integrativa di cui al punto 6.1 del provvedimento per la quale alla data del presente provvedimento non sono ancora scaduti i termini di presentazione, va inviata a cura del contribuente alle articolazioni dell'Agenzia delle Entrate come individuate nel punto 1.2.1.4. Al fine di avere accesso alla procedura di accordo preventivo, a partire dalla data del presente provvedimento, i soggetti titolari di reddito di impresa indirizzano l'istanza di cui ai punti 2 e seguenti del provvedimento alle articolazioni dell'Agenzia delle Entrate come individuate nel punto 1.2. Il dato da considerare ai fini dell'individuazione dell'articolazione dell'Agenzia delle Entrate cui inviare l'istanza deve essere il maggiore tra volume d'affari ovvero ammontare di ricavi di cui ai punti 1.1. e 1.2.
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