Provvedimento Agenzia Entrate del 08.07.2021 (183994/2021)

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Prot. n. 183994/2021

Modalità di attuazione dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, riguardante la predisposizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche dell’IVA e della dichiarazione annuale dell’IVA

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1 Definizioni

1.1Ai fini del presente provvedimento si intende:

a)per "decreto IVA” il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633;

b)per "registri IVA” il registro delle fatture emesse di cui all’articolo 23 del decreto IVA e il registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del decreto IVA;

c)per "comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA”, la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, di cui all’articolo 21-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

d)per "dichiarazione annuale IVA”, la dichiarazione annuale dell’IVA, di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322;


e)per "fattura elettronica”, il documento informatico, emesso anche in forma semplificata, disciplinato dall’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmesso in formato strutturato per via telematica al Sistema di Interscambio (d’ora in poi, SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

f)per "dati delle fatture elettroniche” i dati fattura riportati nell’Allegato B del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

g)per "comunicazione delle operazioni transfrontaliere”, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, trasmesse secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modifiche;

h)per "comunicazione telematica dei corrispettivi”, i dati relativi ai corrispettivi giornalieri delle operazioni di cui all’articolo 22 del decreto IVA, memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

i)per "area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate accessibile previa autenticazione. L’autenticazione può avvenire, alternativamente, con identità SPID, con la Carta di identità elettronica (CIE), con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) oppure con le credenziali

(Entratel o Fisconline) rilasciate dall’Agenzia, per le funzionalità riguardanti la sezione dedicata alle bozze dei documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

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j)per "portale Fatture e Corrispettivi”, il portale di servizi, disponibile all’interno dell’area riservata;

k)per "sezione dedicata”, la sezione del portale "Fatture e corrispettivi” in cui è possibile fruire delle bozze dei documenti elaborati dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

l)per "intermediario”, uno dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998;

2Bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA

2.1A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e sugli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia le bozze dei seguenti documenti:

a)registri IVA. Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento;

b)comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA, dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

2.2A partire dalle operazioni IVA 2022, oltre alle bozze dei documenti di cui al punto precedente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza

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della dichiarazione annuale IVA, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

3 Soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA

3.1Le bozze dei documenti di cui al punto 2 vengono predisposte nei confronti dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia.

3.2Per l’anno d’imposta 2021, a partire dalle operazioni effettuate da luglio

2021, e per l’anno d’imposta 2022, in via sperimentale, le bozze dei documenti di cui al punto 2 vengono predisposte esclusivamente nei confronti dei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modifiche.

3.3Per gli anni d’imposta 2021 e 2022, le bozze dei documenti di cui al punto 2 non vengono predisposte nei confronti delle seguenti categorie di operatori IVA:

a)soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA oppure applicano l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, oppure aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo, prevista dall’articolo 73 del decreto IVA e dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979, oppure partecipano a un gruppo IVA di cui agli articoli 70-bis e seguenti del titolo V-bis del decreto IVA o per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;

b)soggetti di cui all’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, ossia le Pubbliche amministrazioni definite dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli altri enti e società presenti nell’elenco pubblicato, a cura del Dipartimento delle finanze, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 gennaio 2018;

c)commercianti al minuto che trasmettono i corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartiscono l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle

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diverse aliquote, in proporzione degli acquisti, ai sensi del decreto ministeriale 24 febbraio 1973, nonché operatori che trasmettono i corrispettivi per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, di cui all’articolo 2, comma 1-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e per le cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici, di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

d)soggetti che erogano prestazioni sanitarie.

3.4A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, in via sperimentale, le bozze dei documenti di cui al punto 2 vengono predisposte anche nei confronti dei soggetti, aventi i requisiti di cui al punto 3.2, che effettuano la liquidazione dell’IVA secondo la contabilità per cassa, ai sensi dell’articolo

32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n.83.

3.5I soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA sono individuati sulla base delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate alla data del 30 giugno 2021. Le bozze dei documenti IVA, inoltre, sono messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti indicati ai punti precedenti.

4 Dati utilizzati per l’elaborazione delle bozze dei documenti IVA

4.1Le bozze dei registri IVA sono elaborate con riferimento a ciascun trimestre utilizzando le seguenti informazioni:

a)dati delle fatture elettroniche emesse, per le quali la data di consegna riportata nella ricevuta di consegna che lo SdI invia al trasmittente o la data di messa a disposizione in caso di impossibilità di recapito, riportata nella ricevuta di messa a disposizione che lo SdI invia al trasmittente, sia precedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

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b)dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA ricevute dallo SdI, per le quali la data di ricezione riportata nella ricevuta di consegna o nella attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito che lo SdI invia al trasmittente sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

c)dati delle fatture elettroniche ricevute, che risultino consegnate al cessionario/committente in data antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento;

d)dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, per le quali la data di notifica dell’esito di avvenuta trasmissione all’Agenzia delle entrate sia antecedente al primo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

4.2L’Agenzia delle entrate segnala la presenza di operazioni per le quali sia stata rilasciata una bolletta doganale nel mese di riferimento, affinché il soggetto IVA ne tenga conto in fase di modifica e integrazione delle bozze dei registri IVA.

4.3Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA sono elaborate utilizzando, oltre ai dati di cui al punto 4.1, anche le seguenti informazioni:

a)dati delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri;

b)dati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;

c)dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.

4.4Al fine di predisporre bozze più complete e di rendere più efficiente il servizio, l’Agenzia delle entrate utilizza ulteriori informazioni fiscali rilevanti ai fini IVA presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.

4.5La struttura e i principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri IVA sono riportati nell’allegato A al presente provvedimento.

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5 Convalida o integrazione delle bozze dei registri IVA

5.1Per i soggetti passivi dell’IVA che, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento convalidano, qualora le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio, riportando tutti gli elementi richiesti dagli articoli 23 e 25 del decreto IVA, le bozze dei registri IVA predisposte dall’Agenzia delle entrate, viene meno l’obbligo di tenuta dei registri IVA, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. In tal caso, i registri IVA convalidati o integrati nel dettaglio sono tenuti dall’Agenzia delle entrate con le modalità di cui al punto 7 del presente provvedimento. La convalida o integrazione dei registri deve essere effettuata, per ciascun trimestre, con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, qualora elaborati.

5.2Il soggetto passivo IVA rimane obbligato alla tenuta dei registri IVA:

a)per tutte le mensilità successive all’ultimo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è interrotta nel corso del periodo d’imposta;

b)per tutte le mensilità precedenti al primo trimestre convalidato o integrato, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso del periodo d’imposta;

c)fuori dai casi individuati nelle lettere precedenti, per tutto il periodo d’imposta, se la convalida o integrazione dei registri è iniziata nel corso dell’anno ed è interrotta prima del termine del periodo d’imposta.

5.3Con riferimento al trimestre per il quale i registri sono convalidati o integrati:

a)l’Agenzia delle entrate elabora la bozza della comunicazione della liquidazione periodica IVA, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri;

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b)a partire dalla data indicata al punto 2 lettera b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

5.4Se la convalida o integrazione dei registri è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta:

a)l’Agenzia delle entrate elabora la bozza della dichiarazione annuale IVA, tenendo conto delle eventuali modifiche e/o integrazioni effettuate nei registri e nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche;

b)a partire dalla data indicata al punto 2.2 l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

6Modalità di accesso

6.1Il soggetto passivo IVA può accedere alle bozze dei documenti di cui al punto 2 del presente provvedimento tramite applicativo web, direttamente o tramite intermediario delegato.

6.2È autorizzato ad effettuare l’accesso alle bozze dei documenti di cui al punto 2 l’intermediario che sia in possesso della delega per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero delega per il servizio di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modifiche.

6.3Il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite intermediario delegato, accede alle bozze dei documenti di cui al punto 2 utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi. In particolare, il soggetto che accede può effettuare le seguenti operazioni:

a)visualizzare, consultare, stampare, salvare ed estrarre i dati;

b)estrarre le bozze dei registri IVA predisposti dall’Agenzia delle entrate, che sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato B al presente provvedimento;

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c)estrarre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA, che sono rese disponibili secondo le specifiche tecniche relative a tali modelli, approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate e pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate;

d)modificare le bozze dei registri IVA e aggiungere informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dagli articoli 23 e 25 del decreto IVA, al fine di consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA;

e)convalidare e integrare le bozze dei registri IVA con le modalità e nei termini di cui al punto 5;

f)estrarre i registri IVA memorizzati dall’Agenzia delle entrate, che sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato B al presente provvedimento;

g)in presenza delle condizioni di cui ai punti 5.3 e 5.4, modificare le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la bozza della dichiarazione annuale IVA, inviare le comunicazioni delle liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale IVA, versare mediante modello F24, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, le somme risultanti dalla liquidazione trimestrale e dalla dichiarazione annuale;

h)consultare i documenti inviati e le relative ricevute;

i)segnalare di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3 del presente provvedimento.

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6.4A partire dal primo giorno del mese di riferimento, il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite intermediario delegato, può visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri IVA in corso di elaborazione.

6.5Con riferimento ai registri IVA relativi al terzo trimestre 2021, le operazioni indicate nei punti da 6.1 a 6.4 possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.

6.6Con riferimento alle bozze dei registri IVA relative al mese in cui risultano emesse o ricevute più di 1.000 fatture è disponibile la sola funzionalità di estrazione dei dati.

7 Tenuta dei registri convalidati o integrati

7.1L’Agenzia delle entrate provvede alla tenuta dei registri IVA convalidati o integrati con le modalità e nei termini di cui al punto 5, mediante la memorizzazione dei dati con strumenti tecnologici che ne garantiscono l’inalterabilità, fino al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello di riferimento. I registri IVA convalidati o integrati relativi a ciascun trimestre sono memorizzati a partire dal primo giorno del secondo mese successivo allo stesso trimestre.

7.2Il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite intermediario delegato di cui al punto 6.2, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, può consultare i dati dei registri IVA memorizzati dall’Agenzia delle entrate oppure estrarne una copia.

8 Trattamento dei dati

8.1La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "Regolamento”) e dall’art. 2 ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. (di seguito "Codice”) è individuata nell’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che

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ha disposto che l’Agenzia, in via sperimentale, metta a disposizione le bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. Il comma 3 del citato articolo 4 affida all’Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, le disposizioni necessarie per l’attuazione del suddetto articolo.

8.2Il Trattamento dei dati personali sarà attuato dall’Agenzia delle entrate, in qualità di Titolare, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento

8.3L’Agenzia delle entrate si avvale del partner tecnologico Sogei Spa, al quale

èaffidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’art. 28

del Regolamento.

8.4I dati oggetto di trattamento, indicati nel dettaglio all’articolo 4 del presente provvedimento, sono:

-i dati delle fatture elettroniche emesse, i dati delle fatture elettroniche emesse verso la PA, i dati delle fatture elettroniche ricevute;

-i dati delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, delle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti;

-i dati della dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente.

8.5I dati trattati sono acquisiti, ordinati e messi a disposizione dei soggetti passivi IVA al fine di supportare i medesimi soggetti nella predisposizione dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA, nonché ai fini delle attività di assistenza dell’Agenzia delle entrate e delle attività di analisi del rischio e controllo dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

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8.6Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (art. 5 par. 1, lett. e) del Regolamento), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

8.7Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (art. 5, par. 1, lett. f) del Regolamento) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, l’Agenzia ha previsto che il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle entrate è consentito esclusivamente al personale incaricato dell’assistenza e dei controlli, le cui operazioni sono puntualmente tracciate.

8.8Su tale trattamento dei dati personali è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’art. 35, comma 4 del Regolamento.

9 Sicurezza

9.1I sistemi utilizzati garantiscono un adeguato livello di sicurezza per la protezione dei dati.

9.2L’Agenzia delle entrate adempie alla corretta tenuta dei registri IVA convalidati o integrati mediante adeguate infrastrutture tecnologiche e modelli organizzativi che ne assicurano anche la confidenzialità, integrità e disponibilità.

9.3La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

10 Aggiornamento delle specifiche tecniche

10.1Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

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Motivazioni

L’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, modificato, da ultimo, dall’articolo 1, comma 10 del decreto-legge 22 marzo 2021 n.41 prevede che, a partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2021, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere nonché sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, in un’apposita sezione, le bozze dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA e le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° gennaio 2022, secondo quanto previsto dal comma 1-bis del citato articolo 4 del decreto legislativo 127 del 2015, introdotto dall’articolo 1, comma 10, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 4, anche la bozza della dichiarazione annuale IVA.

Con riferimento ai registri IVA, il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che per i soggetti passivi dell’IVA che, anche per il tramite degli intermediari in possesso della delega per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte dall’Agenzia delle entrate siano complete, ovvero integrano nel dettaglio i dati proposti nelle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettera a), viene meno l’obbligo di tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA, fatta salva la tenuta del registro di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L’obbligo di tenuta dei registri ai fini dell’IVA permane per i soggetti che optano per la tenuta dei registri secondo le modalità di cui all’articolo 18, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Il comma 3 stabilisce che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 1 del medesimo articolo 4.

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Con il presente provvedimento sono individuate le regole tecniche per l’elaborazione delle bozze dei documenti elencati nel comma 1 del citato articolo 4, la platea dei destinatari e le modalità di accesso da parte degli operatori IVA e degli intermediari delegati.

Nel punto 2 del presente provvedimento viene stabilito che le bozze dei registri IVA sono alimentate sulla base delle informazioni acquisite con le fatture elettroniche transitate via SdI e con i dati delle operazioni transfrontaliere comunicati all’Agenzia delle entrate. Le suddette bozze continuano ad essere aggiornate con i dati pervenuti fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono rese disponibili dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre la bozza della dichiarazione annuale IVA viene messa a disposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

L’articolo 7, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, introdotto dall’articolo 1, comma 1102, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), dispone che i soggetti in contabilità semplificata che esercitano l’opzione per la liquidazione trimestrale possono annotare le fatture nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

Di tali tempistiche si è tenuto conto nel presente provvedimento con riguardo all’elaborazione delle bozze dei registri IVA da parte dell’Agenzia delle entrate e alla convalida o integrazione degli stessi registri da parte dei soggetti IVA. Il presente provvedimento, infatti, al punto 3, individua nei soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’IVA, ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modifiche, la platea dei contribuenti nei confronti dei quali vengono predisposte, nel periodo di sperimentazione, le bozze dei documenti IVA.

Da tale platea sono esclusi i soggetti che operano in particolari settori di attività per i quali sono previsti regimi speciali ai fini IVA, nonché i soggetti che applicano

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l’IVA separatamente, per obbligo di legge o a seguito di opzione, relativamente alle diverse attività esercitate, o che aderiscono alla liquidazione dell’IVA di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa ovvero che partecipano a un gruppo IVA. Sono esclusi dalla platea anche i soggetti, individuati dall’articolo 17-ter, commi 1 e 1-bis, del decreto IVA, nei confronti dei quali è applicato obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti. Sono escluse, infine, ulteriori categorie di soggetti che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’IVA: commercianti al minuto che applicano la cd. ventilazione dell’IVA e soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici o cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Sono altresì esclusi coloro che erogano prestazioni sanitarie. I soggetti che effettuano la liquidazione dell’IVA "per cassa” sono esclusi dalla platea sperimentale solo per l’anno 2021.

I soggetti destinatari delle bozze dei documenti IVA sono individuati sulla base delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle entrate alla data del 30 giugno 2021. Le bozze dei documenti IVA, inoltre, sono messe a disposizione dei soggetti che nel corso del periodo sperimentale segnalano, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi, di essere in possesso dei requisiti indicati al punto 3 del provvedimento. Si tratta, ad esempio, dei soggetti passivi IVA che iniziano l’attività dopo il 30 giugno 2021.

Per elaborare le bozze dei documenti sopra citati, sono utilizzati i dati delle fatture elettroniche, delle fatture elettroniche verso la PA e delle comunicazioni delle operazioni transfrontaliere secondo i criteri esplicitati al punto 4.1 del presente provvedimento.

Sono utilizzati, inoltre, i dati ricavati dalle comunicazioni telematiche dei corrispettivi giornalieri, dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative ai trimestri precedenti e dalla dichiarazione annuale IVA relativa al periodo d’imposta precedente, nonché le ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell’IVA presenti nel Sistema Informativo dell’Anagrafe Tributaria.

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Per agevolare le operazioni di modifica o integrazione delle bozze dei registri IVA, l’Agenzia delle entrate segnala l’eventuale presenza di operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato per le quali è stata emessa una bolletta doganale.

A partire dai registri IVA relativi al mese di luglio 2021, con riferimento a ciascun trimestre il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite l’intermediario delegato, verifica i dati proposti nelle bozze dei registri IVA e, se completi, li convalida o, in caso contrario, li integra nel dettaglio, al fine di garantire l’annotazione di tutte le operazioni IVA relative al mese di riferimento e il corretto adempimento di quanto previsto dal decreto IVA. La convalida o l’integrazione nel dettaglio dei dati proposti nei registri IVA entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 127 del 2015 citato in premessa. La convalida o l’integrazione nel dettaglio dei registri IVA deve essere effettuata, relativamente a ciascun trimestre con riferimento sia al registro delle fatture emesse sia al registro degli acquisti, se elaborati.

Il soggetto passivo IVA rimane obbligato alla tenuta dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto IVA in presenza delle situazioni descritte al punto 5.2 del provvedimento.

A seguito della convalida o dell’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre, l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla liquidazione trimestrale.

Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo d’imposta, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale IVA e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione annuale.

Per quanto riguarda le modalità tecniche per l’accesso alle bozze dei documenti predisposte dall’Agenzia delle entrate, il provvedimento prevede, al punto 6, che i soggetti passivi IVA possano accedere tramite un apposito applicativo web,

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direttamente o tramite intermediario delegato, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno della sezione dedicata del portale Fatture e Corrispettivi.

Per effettuare l’accesso, l’intermediario dovrà essere in possesso della delega acquisita e comunicata all’Agenzia delle entrate per il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici ovvero di consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA.

Tramite l’applicativo web, il soggetto passivo IVA e il suo intermediario hanno a disposizione diverse funzionalità, tra cui la modifica delle bozze proposte dall’Agenzia, la convalida o l’integrazione delle bozze dei registri IVA, l’estrazione delle bozze dei documenti e la possibilità di aggiungere informazioni ulteriori, al fine di consentire l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA.

Per consentire una più agevole integrazione dei dati proposti, il soggetto passivo IVA, direttamente o tramite l’intermediario delegato, può visualizzare ed eventualmente modificare i dati che alimentano le bozze dei registri IVA in corso di elaborazione.

Il provvedimento specifica che, con riferimento al terzo trimestre 2021, le operazioni riportate nel punto 6, inerenti le bozze dei registri IVA, possono essere effettuate a partire dal 13 settembre 2021.

Il provvedimento disciplina, infine, la memorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati dei registri convalidati o integrati e la relativa consultazione da parte dei soggetti IVA o dei loro intermediari, nonché le regole di trattamento dei dati e i profili relativi alla sicurezza per la protezione degli stessi.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1) Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1) Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

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Normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322; Legge 27 luglio 2000, n. 212;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127;

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);

Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 8 luglio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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