Provvedimento Agenzia Entrate del 09.09.2024 (350036/2024)

Prot. n. 350036/2024

Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-legge
9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024
degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di
trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito
d’imposta di cui all’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1 Approvazione del modello di comunicazione integrativa di cui all’articolo 1 del decreto-

legge 9 agosto 2024, n. 113, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15

novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni

1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9

agosto 2024, n. 113 (di seguito “decreto-legge”), il modello di comunicazione integrativa

attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti

nella ZES unica, indicati nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1,

del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17

maggio 2024 (di seguito “decreto”), con le relative istruzioni.

1.2 La comunicazione integrativa è inviata, a pena di decadenza dall’agevolazione, dagli

operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1,

del decreto per attestare l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024

degli investimenti indicati nella medesima comunicazione. Tale previsione si applica anche

qualora la comunicazione inviata ai sensi del citato articolo 5, comma 1, del decreto rechi

l’indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

1.3 La comunicazione integrativa è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul

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trattamento dei dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria e dell’eventuale impresa

avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario della

comunicazione integrativa, l’annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la

dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto

d’investimento e al credito d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura

produttiva, dal quadro C contenente l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia,

dal quadro D contenente l’elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli

aiuti de minimis e dal quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e

della certificazione di cui all’articolo 7, comma 14, del decreto (di seguito “certificazione”).

1.4 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.

2 Reperibilità della comunicazione integrativa

2.1 La comunicazione integrativa è disponibile gratuitamente sul sito internet

www.agenziaentrate.gov.it.

3 Modalità per l’invio della comunicazione integrativa

3.1 La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024

esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi

di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi

2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione

telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il

software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile gratuitamente sul sito

internet www.agenziaentrate.gov.it.

3.2 A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque

giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle

relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso

la comunicazione integrativa, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

3.3 Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del

termine di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge e nei quattro giorni precedenti ma

scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a

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tale termine.

3.4 Nel medesimo periodo di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, con le stesse

modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:

a) inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella

precedentemente trasmessa. L’ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa

sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;

b) annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta

comporta l’annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente

trasmesse con conseguente decadenza dall’agevolazione ai sensi del citato articolo 1,

comma 1.

3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la comunicazione integrativa inviata

successivamente al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.

3.6 La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della

comunicazione integrativa;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati

presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del comune riferiti a ciascuna struttura produttiva,

indicati nel quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

d) i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli

indicati nella comunicazione originaria.

4 Utilizzo del credito d’imposta

4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di

cui al combinato disposto dell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023,

n. 124, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, il credito d’imposta è utilizzabile dai

beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241.

4.2 Il credito risultante dalla comunicazione integrativa, nella misura spettante ai sensi

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dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 2 e, comunque,

non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti

il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.

4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli

investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti

mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo

successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il

riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della

certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il

beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del

provvedimento di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge, la certificazione mediante

posta elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.

La certificazione non va presentata nel caso in cui sia stata già trasmessa ai sensi dei

paragrafi 4.2, lettera b), e 5.9, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024.

4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla comunicazione

integrativa per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura

spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge sia superiore a euro 150.000,

il credito è utilizzabile in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159. L’Agenzia delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito

d’imposta qualora non sussistano motivi ostativi.

4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:

a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili

dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore

all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo

modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello

F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia

delle entrate;

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c) con risoluzione n. 39/E del 22 luglio 2024 sono stare impartite le istruzioni per la

compilazione del modello F24.

5 Controlli antimafia

5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni integrative

rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni integrative sottoposte al

controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione

dell’apposita ricevuta.

5.2 Per le comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è

stato riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di

effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,

a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella

comunicazione integrativa, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una

comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica

certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e

dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria

area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle entrate.

5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il

beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una

comunicazione integrativa rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati

nel quadro C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino

all’invio della comunicazione integrativa rettificativa è sospesa la fruizione del credito non

ancora utilizzato. Decorso il termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza

che il beneficiario abbia provveduto all’invio della comunicazione integrativa rettificativa,

l’Agenzia delle entrate procede, con atto motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto

condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli

adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel

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caso previsto nel paragrafo 4.3.

6 Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),

del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.- è individuata

nell’articolo 1 del decreto-legge, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito

d’imposta presentino all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante

l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati

nella comunicazione presentata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto. Il comma 1

del citato articolo 1 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate, sia approvato il modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni, e

siano definite le modalità di trasmissione telematica.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione

all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del

sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici

sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata

Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)

2016/679.

6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella comunicazione integrativa approvata con il

presente provvedimento, sono:

- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo

che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi

sottoposti alla verifica antimafia;

- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’eventuale soggetto avente causa che presenta la

comunicazione in luogo del soggetto dante causa a seguito di operazioni straordinarie

intervenute successivamente al 12 luglio 2024;

- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un

tutore (es. interdizione legale o giudiziale);

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- i dati contabili relativi al credito d’imposta;

- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e

relative ad acquisti agevolabili.

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della comunicazione

integrativa, per le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.

6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del

Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di

liquidazione, accertamento e riscossione.

6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del

Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto

che la trasmissione della comunicazione integrativa venga effettuata mediante i canali

telematici dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure

avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui

all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.

6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste

dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la

sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di

legge e al Regolamento.

6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli

interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante

della comunicazione integrativa.

6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione integrativa è stata eseguita la

valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE)

2016/679.

7 Modificazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno

2024, prot. n. 262747/2024

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7.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n.

262747/2024, sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6. Non si tiene conto delle comunicazioni di

cui al citato paragrafo 5 già inviate entro la data di pubblicazione del presente

provvedimento.


Motivazioni

L’articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta

per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi

all’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

In attuazione dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro per gli affari europei, il

Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024 (di seguito “decreto”), con il

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n.

262747/2024, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione

che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell’agevolazione.

L’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (di seguito “decreto-

legge”), prevede che, a pena di decadenza dall’agevolazione, gli operatori economici che hanno

presentato la comunicazione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto inviano dal 18 novembre

2024 al 2 dicembre 2024 all’Agenzia delle entrate una comunicazione integrativa attestante

l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella

comunicazione presentata ai sensi del predetto articolo 5, comma 1. Le disposizioni di cui

all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge si applicano anche qualora la comunicazione inviata ai

sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto rechi l’indicazione di investimenti agevolabili e già

realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Il richiamato articolo 1, comma 1, del decreto-legge prevede, altresì, che con

provvedimento dell’Agenzia delle entrate sono approvati il modello di comunicazione

integrativa, con le relative istruzioni, e sono definite le relative modalità di trasmissione

telematica.

Con il presente provvedimento, pertanto, è approvato l’allegato modello denominato

“Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nella ZES

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unica”, con le relative istruzioni, e sono definite le modalità di trasmissione telematica.

La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, come

stabilito dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge, esclusivamente con modalità telematiche,

direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione

delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici

dell’Agenzia delle entrate.

La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca

l’indicazione dell’ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti

effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della

certificazione. L’ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella

comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione

inviata ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto.

Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-

legge, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del

provvedimento di cui al medesimo comma 2.

Con il presente provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al provvedimento

del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024. In particolare,

sono soppressi i paragrafi 4, 5 e 6 del citato provvedimento in quanto incompatibili con le

disposizioni recate dal decreto-legge. Pertanto:

• è inibito l’utilizzo del credito d’imposta sulla base delle disposizioni recate dai citati paragrafi

4 e 5;

• non è più possibile presentare le comunicazioni previste dal medesimo paragrafo 5 e non si

tiene conto di quelle già presentate entro la data di pubblicazione del presente provvedimento;

• i controlli antimafia sono effettuati sulla base dei dati riportati nella comunicazione

integrativa.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;

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articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo

73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio

delle agenzie fiscali).

b) Disciplina normativa di riferimento

Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;

Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

Articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla

legge 13 novembre 2023, n. 162;

Decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio

2024;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 giugno 2024, prot. n.

262747/2024;

Articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 settembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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