Provvedimento Agenzia Entrate del 09.03.2021 (65238/2021)

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Prot. n. 65238/2021

Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro- Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019

1.1.Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, concernente l’approvazione del nuovo modello di comunicazione per la

fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019 (di seguito "modello di comunicazione”), sono apportate le modifiche contenute nel modello e nelle relative istruzioni, facenti parte integrante del presente provvedimento.


1.2.Il modello di comunicazione, nella versione aggiornata che fa parte integrante del presente provvedimento, è reso disponibile sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate e sostituisce il precedente modello a partire dal 31 marzo 2021. A decorrere dalla predetta data, va utilizzata la versione aggiornata del modello sia per la fruizione dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche speciali (ZES), istituiti, rispettivamente, dall’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dall’art. 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, e dall’art. 5 del decreto- legge 20 giugno 2017, n. 91, sia per la presentazione di comunicazioni di rettifica e di rinunce al credito d’imposta.

1.3. La trasmissione telematica del modello di comunicazione è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software relativo al credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, denominato "Creditoinvestimentisud” (CIM17), disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.it. La versione aggiornata del software è resa disponibile dal 31 marzo 2021.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha prorogato al 31 dicembre 2022 il regime agevolativo previsto dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche.

Analogamente, l’articolo 1, comma 316, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto la proroga al 31 dicembre 2022 della misura riguardante il credito di imposta per il Mezzogiorno in relazione agli investimenti effettuati nelle ZES, istituita dall’art. 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

In esecuzione degli adempimenti europei previsti dall’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stata effettuata la comunicazione alla Commissione europea della proroga del regime SA. 56349 relativo al credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all’art. 1, commi 98 - 108 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nelle Zone economiche speciali (ZES) di cui all’art. 5, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91. Tale comunicazione è

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riferita al solo anno 2021 in considerazione della proroga sino al 31 dicembre 2021

degli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 e della

Carta italiana degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Al fine di dare attuazione alle disposizioni sopra riportate e consentire ai soggetti

interessati di fruire del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno e nelle

ZES relativi anche all’anno 2021, è necessario un aggiornamento del modello di

comunicazione attualmente utilizzato per richiedere l’autorizzazione alla fruizione di

tali crediti d’imposta.

Con il presente provvedimento sono, pertanto, disposte le modifiche al modello

di comunicazione, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate del 14 aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019.

La versione aggiornata del modello di comunicazione, con le relative istruzioni,

sono parte integrante del presente provvedimento.

La data a partire dalla quale sarà possibile la presentazione della comunicazione

mediante l’utilizzo della versione aggiornata del modello è fissata al 31 marzo 2021.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l’istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell’Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” (art. 1, comma 171);

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Legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (art. 1, comma 316);

Decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, "Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” (art. 5);

Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” (art. 44, comma 1);

Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, "Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017” (art. 18-quater);

Decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 dicembre 2016, n. 229, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” (allegati 1, 2 e 2-bis);

Legge 28 dicembre 2015, n. 208, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (art. 1, commi da 98 a 108);

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Regolamento (UE) n. 2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il Regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili;

Decisione C(2018) 1661 final del 6 aprile 2018 della Commissione europea;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017, recante "Approvazione del nuovo modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’art. 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18”;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 29 dicembre 2017, recante "Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7- quater del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 14 aprile 2017”;

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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 9 agosto 2019, recante "Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017”.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 9 marzo 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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