Prot. n. 192000/2024
Individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai
fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 e approvazione delle relative
specifiche tecniche
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025
1.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il
periodo d’imposta 2023 ed alla elaborazione della proposta di concordato
preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti
tenuti all’applicazione degli stessi indici, sono acquisiti secondo le modalità
indicate nei successivi punti 2 e 3 del presente provvedimento.
2. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
di imposta 2023 e della elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, da parte dei soggetti incaricati della
trasmissione telematica
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2.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente
2.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo 22 luglio 1998, n. 322, ai fini
dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente
provvedimento, trasmettono all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio
telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui
risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali
richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per
ciascun delegante, l’indicazione (inserita nelle modalità, definite nelle
specifiche tecniche citate al successivo punto 2.1.2) di possesso della delega
alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale e della
elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è
subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del
cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.1.2 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto delle
specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
2.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale, disponibile nella sua area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
2.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto legislativo n. 322 del 1998, non provvisti di delega
alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini
dell’acquisizione massiva dei dati di cui al punto 1 del presente
provvedimento, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un
documento di identità in corso di validità del delegante, in formato cartaceo
ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico,
la delega deve essere sottoscritta nel rispetto delle regole tecniche adottate
ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale).
2.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
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- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
2.2.3 I soggetti di cui al punto 2.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui sono stati delegati alla richiesta dei dati di cui al punto
1 del presente provvedimento.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per
ciascun delegante, i seguenti elementi:
- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero
tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto
2.2.6;
- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno
d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della
applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 - Periodo
d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in
allegato 3 al presente provvedimento.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver
ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 1
del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati
per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle
deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle
deleghe.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 1 del presente
provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di
riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste sarà
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
2.2.4 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti nel rispetto delle
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specifiche tecniche indicate negli allegati 1.1 e 1.2, utilizzando il software
di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle entrate.
2.2.5 I soggetti di cui al punto 2.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
2.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
2.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
2.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,
tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la
responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.
2.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 2 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale.
2.3 Ricevute
2.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
Ricevute dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
accessibile previo inserimento delle proprie credenziali personali, un file,
identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato
dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali errori
riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.
2.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
di cui al punto 2.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 1 del
presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti
2.1.1 e 2.2.3, contenente i dati corretti.
2.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
2.3.1, della richiesta che si intende annullare.
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2.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
2.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
di cui al punto 1 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
2.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
2.4.1, sono resi disponibili, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta in modalità massiva, i
file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento entro 5
giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute
entro la data di cui al punto 2.4.1, i file sono resi disponibili entro 5 giorni
a partire da tale data. Contestualmente è reso disponibile:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
2.4.3 I file contenenti i dati di cui al punto 1 del presente provvedimento sono resi
disponibili secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati 2.1 e 2.2.
2.4.4 L’Agenzia delle entrate rende disponibili nell’area riservata del sito internet
per venti giorni lavorativi, i file contenenti i dati di cui al punto 1 del
presente provvedimento.
3. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e
della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i
periodi d’imposta 2024 e 2025, da parte dei contribuenti e degli
intermediari delegati
3.1 Il contribuente accede al proprio cassetto fiscale al fine di effettuare il
prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente
provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- Carta d’Identità Elettronica (CIE), identità SPID o Carta Nazionale dei
Servizi (CNS) di cui all’articolo 64 del Codice dell’Amministrazione
Digitale;
- credenziali Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle entrate nei
casi normativamente previsti.
3.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al servizio Cassetto Fiscale
Delegato del soggetto dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 1 del presente
provvedimento.
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Motivazioni
Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici
sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato
preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti
all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati, individuati nella
Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreto di approvazione, che
l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.
Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per
l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato
oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi
modificati.
Al riguardo il presente provvedimento definisce le modalità con cui
l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti
incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2023 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo
biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica
risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto
l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati;
l’Agenzia, prima di fornire tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza e la
validità della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario
seguire il procedimento disciplinato nel presente provvedimento che prevede
l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo
conferimento della delega: la procedura ricalca, sostanzialmente, il meccanismo di
accesso alla dichiarazione precompilata da parte degli intermediari delegati, per il
quale il Garante per la protezione dei dati personali si è già espresso
favorevolmente.
Con il presente provvedimento sono individuate anche le specifiche tecniche
con cui predisporre i file contenenti l’elenco dei contribuenti per cui i soggetti
incaricati della trasmissione telematica richiedono i dati.
Viene, altresì, disciplinata la modalità di accesso l’accesso puntuale ai dati
da parte dei contribuenti e degli intermediari delegati.
Il provvedimento individua, infine, le specifiche tecniche con cui sono resi
disponibili i file contenenti gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del
punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale
applicabili per il periodo d’imposta 2023 e all’elaborazione della proposta di
concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 92558 del 29 luglio 2013:
Modalità di utilizzo del servizio di consultazione del “Cassetto fiscale delegato”
da parte degli intermediari, di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n.322;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
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Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modifiche, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96 e successive modificazioni: Disposizioni urgenti in materia
finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone
colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 13 gennaio 2023:
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2023 concernenti l’anno 2022,
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2023 ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 gennaio 2023:
individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2023;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 24 febbraio 2023:
approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2022;
Decreto ministeriale 8 febbraio 2023: Approvazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti dell’agricoltura,
delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di
approvazione delle territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2022;
Decreto ministeriale 18 marzo 2024: Approvazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei comparti delle manifatture,
dei servizi, del commercio e delle attività professionali e di approvazione delle
territorialità specifiche applicabili dal periodo d’imposta 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 12 aprile 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi