Provvedimento Agenzia Entrate del 13.03.2024 (119578/2024)

Prot. n. 119578/2024





INPS AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE GENERALE




Comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell’INPS, dei dati relativi ai familiari
per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, di cui all’articolo 1 del
decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230

IL DIRETTORE GENERALE

dell’INPS

e

IL DIRETTORE

dell’AGENZIA DELLE ENTRATE

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione

fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata, che all’articolo 1, comma 1, prevede

che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione

precompilata utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati

trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all'articolo

4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, rubricato “Istituzione

dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita

al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, che ha introdotto, a decorrere dal

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1° marzo 2022, l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico (di seguito AUU), quale

prestazione economica erogata mensilmente dall’Istituto Nazionale della Previdenza

Sociale (di seguito INPS) ai nuclei familiari sulla base della loro condizione economica,

misurata in ragione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

VISTO l’articolo 10, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 230 del 2021 che

ha modificato l’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre

1986, n. 917 (di seguito Tuir), rubricato “Detrazioni per carichi di famiglia”, prevedendo

che a far data dal 1° marzo 2022 la detrazione Irpef per figli a carico è riconosciuta

limitatamente ai figli di età pari o superiore a 21 anni e cessano di avere efficacia le

maggiorazioni della detrazione Irpef previste per i figli minori di tre anni, per i figli con

disabilità e per le famiglie numerose, ovvero con almeno quattro figli;

CONSIDERATO che l’Agenzia per elaborare il prospetto dei familiari a carico e

attribuire in dichiarazione i dati delle spese sostenute per i familiari a carico ha utilizzato,

fino al periodo d’imposta 2022, i dati del prospetto dei familiari a carico provenienti

dalle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, in quanto i sostituti d’imposta erano tenuti ad indicare

i dati dei figli per cui erano riconosciute le detrazioni ai sensi dell’articolo 12 del Tuir,

ivi compresi, fino al mese di febbraio 2022, i figli minori di 21 anni;

CONSIDERATO che a partire dal 1° marzo 2022, per ciascun figlio a carico, di età

inferiore a 21 anni, il riconoscimento della detrazione per carichi di famiglia è stato

sostituito dall’erogazione da parte dell’INPS dell’AUU;

CONSIDERATO che, a partire dall’anno 2023, i sostituti d’imposta non sono più tenuti

ad indicare nel prospetto dei familiari a carico delle Certificazioni Uniche, salvo

casistiche particolari, i figli a carico del lavoratore dipendente minori di 21 anni;

RAVVISATA la necessità per l’Agenzia delle entrate di acquisire da altre fonti i dati

riferiti ai figli minori di 21 anni, per valorizzare il prospetto dei familiari a carico della

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dichiarazione dei redditi precompilata e per attribuire in tal modo al contribuente le

deduzioni e le detrazioni per gli oneri sostenuti per i figli, nonché, in determinati casi,

per la corretta determinazione delle agevolazioni riconosciute ai fini delle addizionali

regionali all’Irpef, dando così la possibilità al contribuente di accettare la dichiarazione

e usufruire dei vantaggi previsti in materia di controllo;

CONSIDERATA pertanto l’esigenza dell’Agenzia delle entrate di acquisire dall’INPS

entro il 16 marzo di ciascun anno anche i dati dei figli a carico per cui è erogato

l’Assegno Unico Universale, al fine di poter elaborare il prospetto dei familiari a carico

e, quindi, predisporre in modo il più possibile completo la dichiarazione dei redditi

precompilata, come previsto dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21

novembre 2014, n. 175;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva

95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione

dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Dispongono

1. Definizioni

1.1 Ai fini del presente atto si intendono per:

a) “INPS”: l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

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b) “AUU”: l’Assegno Unico e Universale per i figli a carico di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230;

c) “dichiarazione precompilata”: la dichiarazione dei redditi precompilata, di

cui all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

d) “Certificazione Unica”: la certificazione rilasciata dai sostituti d’imposta

di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

e) “ANPR”: Anagrafe Nazionale della popolazione residente;

f) “ISEE”: Indicatore della Situazione Economica Equivalente;

g) “DSU”: Dichiarazione Sostitutiva Unica resa ai sensi dell’articolo 10 del

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05 dicembre 2013,

n. 159, finalizzata al rilascio dell’ISEE;

h) “Regolamento UE”: il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

i) “Codice”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia

di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento

dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la

direttiva 95/46/CE.

2. Dati comunicati dall’INPS

2.1 A partire dai dati relativi all’anno 2023, in via sperimentale, l’INPS trasmette

in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai familiari per i quali è stato

riconosciuto l’AUU dall’INPS, al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di

utilizzare tali informazioni per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. Per

l’anno d’imposta 2023, considerate le tempistiche stringenti e la necessità di adottare

criteri cautelativi in merito alle particolari fattispecie di cui al punto 2.4, le informazioni

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relative ai familiari per cui è erogato l’AUU sono trasmesse con le modalità stabilite dal

presente atto, secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1, anziché per il

tramite della Certificazione Unica.

2.2 Per ciascun percettore dell’AUU al quale è stata corrisposta almeno una

mensilità della prestazione nel corso dell’anno solare di riferimento, analogamente alle

informazioni indicate nel prospetto dei familiari a carico presente nella Certificazione

Unica, l’INPS comunica esclusivamente il codice fiscale del percettore dell’AUU, il

codice fiscale dei figli a carico ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

29 dicembre 2021, n. 230, minori di ventuno anni per i quali è stato riconosciuto

l’assegno e, se disponibile, il codice fiscale dell’altro genitore. L’INPS comunica,

inoltre, il numero di mesi dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la ripartizione

percentuale tra i genitori in questi mesi.

2.3 Le comunicazioni contengono esclusivamente i dati relativi ai soggetti per i

quali l’INPS ha verificato la genitorialità nell’ANPR ovvero nel nucleo familiare

indicato nella DSU. La percentuale di carico fiscale dei familiari corrisponde a quella

dichiarata dai genitori nella DSU oppure, in assenza di ISEE, a quella indicata nella

domanda per il riconoscimento dell’Assegno Unico e Universale.

2.4 Per l’anno 2023 non sono comunicati all’Agenzia delle entrate i dati relativi

ai soggetti per i quali la domanda di riconoscimento dell’AUU è presentata dallo stesso

minore di ventuno anni, oppure dal tutore o dal genitore adottivo o affidatario ai sensi

della legge n. 184 del 4 maggio 1983.

2.5 I dati di cui al presente articolo sono trasmessi da INPS con riferimento alla

situazione risultante nei propri archivi al 31 dicembre dell’anno fiscale di riferimento.

3. Modalità di trasmissione

3.1 La comunicazione dei dati da parte dell’INPS avviene, in analogia con quanto

previsto per gli altri flussi informativi, secondo le modalità in essere per lo scambio dei

dati tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS, mediante un sistema di trasmissione dati tra

terminali remoti che utilizza protocollo FTP su rete VPN IPsec in modalità site-to-site,

secondo quanto previsto dal Sistema di Interscambio Dati (SID) basato sul colloquio

application-to-application tra sistemi informativi. L’INPS mette a disposizione un FTP

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Server da cui l’Agenzia delle entrate prende in carico i flussi di dati di cui al punto 2.3

e al quale provvede a trasmettere la ricevuta attestante l’esito dell’elaborazione. A tal

fine per il presidio tecnico degli scambi tra l’INPS e l’Agenzia si fa riferimento al

Responsabile pro tempore dell’Area Sistemi, Infrastrutture e problem management della

Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione.

I dati scambiati sono firmati e cifrati con appositi certificati rilasciati dall’Agenzia delle

entrate e intestati al Responsabile dello scambio.

4. Tipologie di invio

4.1 Gli invii possono essere ordinari, correttivi o di cancellazione.

4.2 Invio ordinario: è la comunicazione con cui si inviano i dati richiesti. A

ciascuna posizione (rappresentata dal codice fiscale del minore a carico, codice fiscale

del genitore richiedente, codice fiscale dell’altro genitore ove presente, numero di mesi

dell’anno per cui è stato versato l’assegno e la percentuale di spettanza per ciascun

genitore presente in ciascuna richiesta di assegno unico) contenuta nella comunicazione

è attribuito da INPS un identificativo univoco. È possibile inviare più comunicazioni

ordinarie per lo stesso periodo di riferimento. I dati inviati in ogni comunicazione

ordinaria successiva alla prima sono considerati in aggiunta a quelli precedentemente

comunicati e accolti.

4.3 Invio correttivo: è la comunicazione con la quale si opera la sostituzione dei

dati relativi a posizioni già inviate precedentemente, e acquisite con esito positivo dal

sistema telematico.

4.4 Cancellazione: è la comunicazione contenente l’elenco degli identificativi

delle posizioni già inviate ed acquisite con esito positivo, di cui si richiede la

cancellazione.

5. Termini delle trasmissioni

5.1 Il termine ultimo per la trasmissione delle comunicazioni di cui al presente

atto è il 16 marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento. Tale termine

coincide con quello previsto per la trasmissione delle altre comunicazioni inviate dai

soggetti obbligati per l’elaborazione della dichiarazione precompilata ai sensi dell'art.

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78, commi 25 e 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, come modificato

dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con

legge 19 dicembre 2019, n, 157.

5.2 Nel caso di scarto dell’intero file contenente le comunicazioni, inviato entro

il termine di cui al punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un nuovo invio ordinario

entro il predetto termine ovvero, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla

segnalazione di errore da parte dell’Agenzia delle entrate.

5.3 Nel caso di trasmissione di codici fiscali non validi entro il termine di cui al

punto 5.1, il soggetto obbligato effettua un ulteriore invio ordinario, contenente

esclusivamente i dati relativi ai codici fiscali segnalati, entro il predetto termine ovvero,

se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore da parte

dell’Agenzia delle entrate.

5.4 Nei casi diversi da quelli indicati nei punti 5.2 e 5.3, la correzione o la

cancellazione dei dati trasmessi entro il termine di cui al punto 5.1 deve essere effettuata

entro i cinque giorni successivi al predetto termine.

5.5 I dati contenuti nelle comunicazioni inviate entro i termini di cui al presente

punto 5 sono utilizzati per la elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte

dell’Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dalle Parti nel rispetto della

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della riservatezza

prevista dal Regolamento UE e dal Codice.

6.2 L’INPS e l’Agenzia delle entrate assumono entrambi, per quanto di rispettiva

competenza, il ruolo di Titolare autonomo del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4

del Regolamento UE, in relazione all’intero processo rappresentato nel presente atto.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale

è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designato dalla

stessa per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del

Regolamento UE.

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6.3 I dati oggetto di trattamento sono individuati negli articoli 2 e 4 del presente

atto. I dati trasmessi sono raccolti nei sistemi informativi dell’Anagrafe tributaria e

vengono utilizzati per l’elaborazione della dichiarazione di redditi precompilata. I dati

trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo

rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.

6.4 L’Agenzia delle entrate può accedere ai predetti dati per fornire assistenza ai

contribuenti in relazione alla dichiarazione precompilata, nonché ai fini delle attività di

controllo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 36-ter, comma 3-bis, del citato D.P.R. n.

600 del 1973. L’accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che

siano stati designati quali responsabili (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o

persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n. 10 e art. 29 del Regolamento UE,

art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la

propria responsabilità e nell’ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire

precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e

autorizzati, avranno accesso ai dati.

6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

par. 1, lett. e) del Regolamento UE, l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del

trattamento entro i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento

delle imposte sui redditi, quindi fino al 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è

stata presentata la dichiarazione o nei casi di omessa presentazione della dichiarazione

o di presentazione di dichiarazione nulla fino al 31 dicembre del settimo anno successivo

a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata; allo scadere di tale

periodo saranno sottoposti a cancellazione, salvo non sussistano ulteriori esigenze di

conservazione connesse ad eventuali contenziosi in atto e nei casi previsti in materia di

accertamento delle imposte sui redditi.

6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f)

del Regolamento UE, è stato previsto che i dati siano trattati in maniera da garantire

un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la

distruzione o il danno accidentali.

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6.7 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento UE necessarie a garantire la sicurezza del

trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al

Regolamento.

6.8 Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all’altra violazioni di dati

o incidenti informatici eventualmente occorsi nell’ambito dei trattamenti effettuati, che

possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini

prescritti, i Titolari del trattamento possano adempiere agli obblighi di cui agli artt. 33 e

34 del Regolamento UE.

6.9 Sul trattamento dei dati personali indicati nel presente atto è stata eseguita la

valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 35 del

Regolamento UE.

7. Sicurezza dei dati

7.1 La sicurezza nella trasmissione dei dati è garantita dal canale di trasmissione

e dalla cifratura dei dati trasmessi.

7.2 La sicurezza degli archivi del sistema informativo dell’anagrafe tributaria è

garantita da misure che prevedono un sistema di autorizzazione degli accessi e di

tracciamento e monitoraggio delle operazioni. I dati vengono conservati per il tempo

previsto dalla normativa di riferimento.

8. Ricevute

8.1 La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui, completata la

ricezione del file e a seguito della elaborazione del file stesso, l’Agenzia delle entrate

comunica all’INPS l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nella

comunicazione. Il file contenente l’esito della elaborazione è messo a disposizione sul

Server FTP dell’INPS. Il tracciato dei dati del file ricevuta è descritto nell’allegato 1.


9. Correzione alle specifiche tecniche

9.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà

data relativa comunicazione.

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11. Disposizioni finali

11.1 Per quanto non espressamente disciplinato nel presente atto, si rinvia alle

modalità di trasmissione utilizzate con riguardo agli altri flussi informativi in essere tra

INPS e Agenzia delle entrate.

11.2 Il presente atto è pubblicato:

• per l’INPS: sul sito istituzionale, nella sezione Amministrazione

trasparente/provvedimenti/provvedimenti altri organi, al seguente link:

https://www.inps.it/it/it/amministrazione-

trasparente/provvedimenti/provvedimenti-altri-organi.html;

• per l’Agenzia delle Entrate: in Home/Normativa e prassi/Provvedimenti

del Direttore soggetti a pubblicità legale disponibile al seguente link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-

prassi/provvedimenti. La pubblicazione del presente atto sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre

2007, n. 244.


Roma, 13 marzo 2024

IL DIRETTORE GENERALE INPS

Vincenzo Caridi

Firmato digitalmente

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Ernesto Maria Ruffini

Firmato digitalmente

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