Prot. n. 210441/2023
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 –
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti
per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA relativa al periodo
d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza la compilazione del quadro VE
o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente
1.1 L’Agenzia delle Entrate utilizza i dati delle fatture elettroniche, i dati relativi alle
operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da
soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi dai
contribuenti soggetti passivi IVA per verificare l’eventuale mancata presentazione della
dichiarazione IVA per l’anno d’imposta 2022, ovvero la presentazione della stessa senza
il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro,
minore rispetto all’ammontare delle cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel medesimo
periodo d’imposta.
Le operazioni attive dichiarate sono pari al volume d’affari (importo del rigo VE50)
aumentato dell’importo delle cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni (importo
del rigo VE40).
L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione le informazioni di cui al punto 1.2, per una
valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso e al fine di consentire al
contribuente di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta
anomalia rilevata.
1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e periodo d’imposta;
c) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta
2022;
d) data di elaborazione della comunicazione in caso di mancata presentazione della
dichiarazione IVA entro i termini prescritti.
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2. Modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente gli
elementi e le informazioni
2.1 L’Agenzia delle Entrate trasmette, mediante casella di Posta Elettronica Certificata, una
comunicazione, contenente le informazioni di cui al precedente punto 1.2, al domicilio
digitale dei singoli contribuenti – comunicato ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del
decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2.2 La stessa comunicazione è consultabile dal contribuente all’interno dell’area riservata del
portale informatico dell’Agenzia delle Entrate, denominata “Cassetto fiscale”, e
dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all’Agenzia
delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti
3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle
dichiarazioni, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle
Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le modalità
indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1. Alla casella di Posta Elettronica
Certificata da cui viene inviata la comunicazione, invece, non possono essere inviate
risposte, perché non è abilitata a ricevere messaggi in entrata.
4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti
sono resi disponibili alla Guardia di Finanza
4.1 In ossequio a quanto disposto dal comma 636 dell’articolo 1 della Legge del 23 dicembre
2014, n. 190, i dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla
Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
In tale ipotesi, la Guardia di Finanza tratterà i dati personali resi ad essa disponibili in
modo autonomo e in qualità di titolare del diverso trattamento effettuato.
5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare
della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse
5.1 I contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di
imposta 2022 possono regolarizzare la posizione presentando la dichiarazione entro
novanta giorni decorrenti dal 30 aprile 2023, con il versamento delle sanzioni in misura
ridotta come previsto dall’articolo 13, comma 1 lettera c), del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472.
5.2 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta
2022 senza il quadro VE o con operazioni attive dichiarate per un ammontare inferiore a
1000 euro possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi
secondo le modalità previste dall’articolo 13, comma 1 lett. a-bis), del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del
tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.
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6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate
6.1 Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate nel rispetto
della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e tutela della
riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni.
6.2 Il trattamento dei dati personali in esame è necessario per adempiere gli obblighi a carico
dell’Agenzia delle Entrate previsti dalla legge (e, precisamente, dal decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, dall’articolo 1,
commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dal Decreto Legislativo del
5 agosto 2015 n. 127 - Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9,
comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), nonché per l’esecuzione di
compiti istituzionali di interesse pubblico o, comunque, connessi all’esercizio di pubblici
poteri di cui è investita l’Agenzia delle Entrate (articolo 6, par. 1, lett. c) e e) del
Regolamento (UE) 2016/679);
6.3 Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto 4.1, l’Agenzia delle Entrate assume il
ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all’intero processo rappresentato nel
presente provvedimento. L’Agenzia delle Entrate si avvale, inoltre, del partner
tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo
dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai
sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
6.4 I dati oggetto di trattamento sono individuati nei punti 1 e 2 del presente provvedimento.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione delle comunicazioni.
6.5 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e)
del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle Entrate conserva i dati oggetto del
trattamento fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.
6.6 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza è stato disposto che la trasmissione
della comunicazione venga effettuata esclusivamente tramite invio della comunicazione
al domicilio digitale del contribuente e che le relative informazioni di dettaglio siano
consultabili, da parte del contribuente, all’interno dell’area riservata del portale
informatico dell’Agenzia delle Entrate denominata “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia
web “Fatture e Corrispettivi”, al quale è possibile accedere nelle modalità previste dalla
normativa in materia.
6.7 L’Agenzia delle Entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e
la sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi
di legge e al Regolamento.
6.8 Le Informative che il titolare del trattamento deve rendere agli Interessati ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, sono disponibili nella sezione dedicata alla
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protezione dei dati personali del sito internet istituzionale dell’Agenzia delle Entrate
(www.agenziaentrate.gov.it).
Motivazioni
Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono
messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di
strumenti informatici, le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, dei dati
relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso
e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e dei corrispettivi giornalieri trasmessi, che
segnalano la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di
imposta 2022 o la presentazione della stessa senza quadro VE o con operazioni attive
dichiarate per un ammontare inferiore a 1000 euro, minore rispetto all’ammontare delle
cessioni rilevanti ai fini IVA effettuate nello medesimo periodo d’imposta.
Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento forniscono al
contribuente dati utili al fine di presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla
scadenza del termine ordinario di presentazione ovvero di porre rimedio agli eventuali errori
od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento
operoso.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la
violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre
attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale
conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in
generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità di cui agli
articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo
formale di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600.
Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono
richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e
circostanze dalla stessa non conosciuti.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera
a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
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Disciplina normativa di riferimento
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni – Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive
modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
- Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 – Regolamento recante
norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore
aggiunto e di imposte dirette;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni – Riforma delle
sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
- Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni – Disposizioni
generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a
norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni,
recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 1998, n. 187;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni – Disposizioni in materia di
statuto dei diritti del contribuente;
- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, contente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 – articolo
1, commi da 209 a 213);
- Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e successive
modificazioni;
- Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;
- Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni, recante misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in
funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,
recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del
Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
- Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni, recante ulteriori misure
urgenti per la crescita del Paese e successive modificazioni;
- Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, numero 55, e successive modificazioni, contenente il
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
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da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e successive modificazioni – Trasmissione
telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell’articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge
11 marzo 2014, n. 23;
- Regolamento UE/679/2016 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, e successive
modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli
strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016, e successive
modificazioni, contenente la definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole
tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle
modalità di esercizio della relativa opzione;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 marzo 2017, e successive
modificazioni, contenente la definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli
strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei
dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da
quelli disciplinati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30
giugno 2016;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, e successive
modificazioni, contenente le Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture
elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,
utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle
operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione
delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6-bis e 6-ter, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2018, e successive
modificazioni, contenente le Regole tecniche per la memorizzazione elettronica e la
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina
o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, in attuazione delle
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disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo del 5 agosto 2015,
n. 127;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 luglio 2019 e successive
modificazioni, riguardante la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri
ai sensi dell’articolo 6-ter del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come modificato
dall’articolo 12-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge
28 giugno 2019, n. 58.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 13 giugno 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi