Mancato funzionamento nell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAZIO
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto, visto il parere favorevole del Garante del Contribuente espresso con nota n. 1118 del'11 ottobre 2016,
ACCERTA
il mancato funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Roma - Territorio nei giorni dal 3 al 7 ottobre 2016 per la sospensione totale dei servizi al pubblico a causa del trasferimento dell'ufficio presso la nuova sede di Via Raffaele Costi n. 60.
Il presente atto sarà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di legge richiamate di seguito, il presente atto accerta, acquisito il parere favorevole del Garante del contribuente della regione Lazio, il mancato funzionamento per l'intero orario di apertura al pubblico, dell'Ufficio provinciale di Roma - Territorio dal giorno 3 al giorno 7 ottobre 2016. L'impossibilità di garantire regolarmente i servizi all'utenza e le altre attività istituzionali è stato causato dal trasferimento della struttura presso la nuova sede di Via Raffaele Costi n. 60.
Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, art. 1, convertito con legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modificazioni (art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576; artt. 1 e 2 della legge 25 ottobre 1985 n. 592; art. 33, comma 1, della legge 18 febbraio 1999 n. 28; art. 10, comma 1, D. Lgs. 26 gennaio 2001 n. 32).
Attribuzioni del Direttore Regionale:
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 16);
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (artt. 11 e 13);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (artt. 4 e 7, comma 1).