Provvedimento Agenzia Entrate del 14.02.2021 (125609/2021)

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Prot.125609 del 14-12-2020

Direzione Provinciale I di Torino

______________

Ufficio Territoriale di Torino 3

Al Sig. Giuseppe Imperato

VIA PIOBESI n.3, 10135 - TORINO (TO)

VIA ASIAGO n. 67/8, 10142 - TORINO (TO)

Pec: g.imperato56@pec.it

OGGETTO: Revoca dell’abilitazione al servizio telematico "Entratel”.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto

DISPONE

la revoca, ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998, dell’abilitazione al Servizio telematico Entratel, rilasciata in data 16/02/1999, con successiva variazione di tipo utente da A20 a A10 e attribuzione di nuova busta n. A90125929, in data 05/11/14, nei confronti del seguente intermediario:

Dott. IMPERATO GIUSEPPE, nato a RAVELLO (SA), il 5/6/1956, residente in VIA PIOBESI N 3, 10135 - TORINO (TO), titolare dello studio professionale omonimo sito in VIA ASIAGO n. 67/8, 10142 - TORINO (TO), C.F. MPRGPP56H05H198T, professionista iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, numero 1055, sez. A.

Il presente provvedimento produrrà i suoi effetti decorsi 30 giorni dalla notifica, al fine di consentire all’utente di completare, entro tale termine, tutti gli impegni telematici cui è tenuto a provvedere (a titolo esemplificativo, lo scarico di ricevute concernenti i documenti trasmessi o delle quietanze relative a eventuali F24 presentati in tempi recenti, l’invio di tutte le dichiarazioni per le quali abbia rilasciato al contribuente la copia contenente l’impegno a trasmettere in via telematica i dati in essa contenuti).

Agenzia delle Entrate – D.P.I To - Ufficio Territoriale di Torino 3 (Cod.Uff. TTM) – Via giuditta Sidoli 35 – 10148

Torino

- e-mail: dp.ITorino.utTorino3@agenziaentrate.it - PEC: dp.1Torino@pce.agenziaentrate.it

Prot.125609 del 14-12-2020


Prot. n.125609 del 14-12-2020

Si avverte che, in caso di mancata trasmissione nel predetto termine di 30 giorni, rimangono a carico dell’utente le sanzioni applicabili in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni.

Decorsi trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, questo Ufficio provvederà a disabilitare l’utente dall’accesso al canale telematico Entratel.

MOTIVAZIONI

Con p.v.c. del 21/08/2020, prot. R.U n. 323285 - trasmesso sia a mezzo PEC, in data 8/10/2020, sia mediante invio di raccomandata a/r ai sensi dell’art. 14, L. 890/1992 - e con atto di constatazione del 11/11/2020, prot. R.U. n 351514 - notificato tramite PEC nella medesima data - sono state verbalizzate e contestate a carico del Dott. Imperato Giuseppe gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dell’attività di assistenza fiscale e nell’utilizzo del canale Entratel e precisamente:

1.la mancata sussistenza dei requisiti normativi previsti per l’iscrizione nell’elenco dei professionisti abilitati all’apposizione del visto di conformità (violazione dell’ art.

21del D.M. n. 164/1999);

2.l’irregolare apposizione del visto di conformità per n. 57 dichiarazioni (violazione degli artt. 8 e 21 D.M. n. 164/1999).

Con riferimento ad alcune di tali ultime posizioni si sono rilevate, inoltre, le seguenti irregolarità:

- disallineamento tra il soggetto che predispone e trasmette la dichiarazione e quello che appone il visto per n. 13 posizioni (violazione dell’art 23 del D.M. n. 164/1999);

- irregolare apposizione del visto di conformità per mancata produzione documentale per n. 18 posizioni (violazione dell’art. 2 del D.M. n. 164/1999);

3.l’assenza delle garanzie previste dall’art. 22 del D.M. 164/1998 per n. 57 dichiarazioni, con conseguente violazione dell’articolo citato;

4.la mancata conservazione di autorizzazione e/o revoca alla trasmissione dei modelli di pagamento F24 per n. 7 posizioni (violazione del Provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot n. 101553 del 21 giugno 2007);

5.l’omessa trasmissione di dichiarazioni fiscali per n. 31 posizioni (violazione ex art. 3, comma 3 bis, D.P.R. n. 322/1998);

6.la tardiva trasmissione di dichiarazioni fiscali per n. 60 posizioni (violazione ex art.

2e art. 3, co. 7 ter, del D.P.R. n. 322/1998).

Alla luce delle violazioni commesse, i funzionari della Direzione Centrale Audit, Settore Nord Ovest, ai sensi dell’art 25 del D.M. n 164/1999, hanno concesso 30 giorni di tempo per eliminare le suddette irregolarità o inviare eventuali osservazioni o memorie.

Il Dott. Imperato, decorso il termine, non ha fornito alcun riscontro in merito, pertanto è stato notificato a mezzo PEC, in data 11/11/2020, l’atto di constatazione

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Torino

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Prot.125609 del 14-12-2020


Prot. n.125609 del 14-12-2020

che confermava tutte le violazioni rilevate nel p.v.c., già notificato in data 08/10/2020.

Le condotte poste in essere dal Dott. Imperato costituiscono gravi e ripetute violazioni, idonee a comportare la revoca dell’abilitazione al servizio telematico, prevista dall’art. 8, comma 1, del D. Min. Finanze 31 luglio 1998, relativamente ai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro (di cui all’art. 2, lett. b, del citato decreto), quali intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica.

In particolare, si configurano inadempienze agli obblighi derivanti dalla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilevanti ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera g), del D.M. del 31 luglio 1998 e della Circolare n. 30/E del 25 giugno 2009, poiché il professionista ha sia aggirato l’obbligo di trasmissione delle dichiarazioni, vistate e predisposte da lui, ma trasmesse da altro soggetto (obbligo previsto dall’art. 3, comma 3 bis, del D.P.R. n. 322/1998 e ribadito nella Risoluzione n. 99/E del 2019), sia vistato 57 dichiarazioni senza essere abilitato a farlo, perché non iscritto nell’elenco dei professionisti che possono rilasciare il visto di conformità, violando l’art. 21 del D.M. n. 164/1999.

INFORMATIVA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, avanti all’Autorità Giudiziaria Amministrativa, nelle forme previste dal Codice del Processo Amministrativo (D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104).

A.G.A. competente: TAR Piemonte.

Ente contro il quale proporre ricorso: Direzione Provinciale I di TORINO.

Ufficio al quale rivolgersi per promuovere un riesame dell’atto e/o per chiedere informazioni: Direzione Provinciale I di TORINO, Ufficio Territoriale di Torino 3, Via Sidoli, 35 - 10135 Torino, Telefono: 01119469111.

Ai sensi dell’art. 5, comma 1, L. 241/1990, si indica il Responsabile del procedimento: Federica Ferri – Direttore Territoriale – Ufficio Territoriale di Torino 3.

Il presente atto:

-sarà pubblicato sul sito internet regionale dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte;

-viene notificato, nelle forme di legge, all’utente interessato presso la propria sede legale/domicilio fiscale.

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Prot. n.125609 del 14-12-2020

Normativa e prassi di riferimento:

-Decreto Min. Finanze 31 luglio 1998 – Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazione e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;

-Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 79952, del 10 giugno 2009 e successive modifiche;

-Circolare Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Servizi al Contribuente, n. 30/E del 25 giugno 2009.

Torino, 14/12/2020.

IL DIRETTORE TERRITORIALE

Federica Ferri*

*Firma su delega del Direttore Provinciale, Marcella Franco

FIRMATO DIGITALMENTE

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente

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