Prot. n. 2023/44905
Comunicazione dei crediti d’imposta maturati nel 2022 in relazione agli oneri sostenuti per
l’acquisto di prodotti energetici
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1. Oggetto del provvedimento
1.1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e dell’articolo 2, comma 5, del decreto-
legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre
2022, n. 175, il presente provvedimento definisce il contenuto e le modalità di
presentazione della comunicazione dell’ammontare dei seguenti crediti d’imposta maturati
nel 2022 per l’acquisto di prodotti energetici:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre
2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del
2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto
trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
1.2. Le disposizioni del presente provvedimento potranno essere estese ad altri crediti
d’imposta, ove compatibili ai sensi della legislazione vigente.
2. Contenuto e modalità di presentazione della comunicazione
2.1. La comunicazione di cui al punto 1.1 è presentata all’Agenzia delle entrate dal 16 febbraio
2023 al 16 marzo 2023. A tal fine, sono approvati il “Modello per la comunicazione dei
crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti
energetici” (d’ora in poi definito “Modello”) e le relative istruzioni di compilazione,
allegati al presente provvedimento.
2.2. Il Modello è inviato dal beneficiario dei crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi
di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle entrate,
oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet della medesima
Agenzia.
2.3. A seguito dell’invio del Modello è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico,
ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni; la ricevuta viene messa a
disposizione del soggetto che ha trasmesso il Modello, nell’area riservata del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
2.4. Eventuali aggiornamenti del Modello e delle relative istruzioni di compilazione saranno
pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data
relativa comunicazione.
2.5. Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida,
per l’intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale
ammontare già utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241 (modello F24) fino alla data della comunicazione stessa. Eventuali successive
comunicazioni dello stesso soggetto per il medesimo credito saranno scartate, salvo che la
precedente comunicazione non sia stata annullata con le stesse modalità di cui al punto 2.2.
2.6. La comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già
interamente utilizzato il credito maturato in compensazione tramite modello F24.
2.7. Tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022,
n. 176 e dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, i crediti
d’imposta di cui al punto 1.1 possono essere ceduti solo per intero, la comunicazione di cui
al presente provvedimento non può essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già
comunicato all’Agenzia delle entrate la cessione del credito, pena lo scarto della
comunicazione stessa, a meno che la comunicazione della cessione non sia stata annullata,
oppure il cessionario non abbia rifiutato il credito ai sensi del provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e successive modificazioni.
3. Utilizzo dei crediti d’imposta in compensazione tramite modello F24
3.1. Considerato che, ai sensi delle disposizioni richiamate al punto 1.1, la comunicazione di
cui al presente provvedimento deve essere inviata entro il 16 marzo 2023 a pena di
decadenza dal diritto alla fruizione del credito residuo, il mancato invio di una valida
comunicazione determina l’impossibilità di utilizzare il credito in compensazione ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), a decorrere dal 17 marzo 2023.
3.2. Ai fini dell’utilizzo del credito in compensazione, il modello F24 è presentato
esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena
il rifiuto dell’operazione di versamento. A decorrere dal 17 marzo 2023, nel caso in cui
l’ammontare del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all’importo
comunicato ai sensi del presente provvedimento, anche tenendo conto di precedenti
fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al
soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i
servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
3.3. Ai sensi delle disposizioni ivi richiamate, i crediti d’imposta di cui al punto 1.1, lettere a),
b) e c), devono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre 2023; il credito di
cui al punto 1.1, lettera d), deve essere utilizzato in compensazione entro il 30 giugno 2023.
3.4. Per la fruizione dei crediti in compensazione tramite modello F24 sono utilizzati i codici
tributo istituiti con le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate n. 72/E del 12 dicembre 2022,
n. 54/E del 30 settembre 2022 e n. 49/E del 16 settembre 2022.
4. Trattamento dei dati
4.1. La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6, par. 3, lett.
b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – è individuata nell’articolo
1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e nell’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23 settembre
2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, i quali
prevedono che i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta indicati al punto 1.1 del presente
provvedimento, entro il 16 marzo 2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del
credito residuo, debbano inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione
dell’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. Le richiamate disposizioni
prevedono che, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, siano definiti il
contenuto e le modalità di invio della suddetta comunicazione.
4.2. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nei precedenti punti. L’Agenzia delle entrate si avvale,
inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema
informativo dell’Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei
dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, contenuti nel Modello approvato con il presente
provvedimento, sono:
- i dati anagrafici (codice fiscale) del soggetto beneficiario del credito e dell’eventuale
soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
- i dati anagrafici (codice fiscale) dell’intermediario che trasmette telematicamente la
comunicazione;
- gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore
(es. interdizione legale o giudiziale).
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito maturato, per
le verifiche successive sulla spettanza del credito e l’eventuale recupero degli importi non
spettanti.
4.3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
accertamento e riscossione.
4.4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f) del
Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del
sito internet della medesima Agenzia, direttamente a cura del beneficiario oppure
avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui
all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.5. L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della comunicazione di cui al presente provvedimento.
4.6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione di cui al presente
provvedimento è stata eseguita la valutazione d’impatto sulla protezione dati ai sensi
dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 e l’articolo 2, comma 5, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175,
prevedono che i beneficiari dei crediti d’imposta di seguito elencati debbano inviare entro il 16
marzo 2023 all’Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito
residuo, un'apposita comunicazione dell’importo del credito maturato nell'esercizio 2022:
a) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
1, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 176 del 2022, relativi al mese di dicembre
2022;
b) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, del citato decreto-legge n. 144 del
2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
c) crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, di cui all’articolo
6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022;
d) credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di carburante effettuato nel quarto
trimestre 2022, di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 144 del 2022.
Le richiamate disposizioni stabiliscono, inoltre, che il contenuto e le modalità di
presentazione della suddetta comunicazione siano definiti con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate.
Pertanto, per consentire l’invio all’Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione,
con il presente provvedimento sono approvati il “Modello per la comunicazione dei crediti
d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di prodotti energetici” e le
relative istruzioni di compilazione.
La comunicazione è inviata dal 16 febbraio 2023 al 16 marzo 2023, dal beneficiario dei
crediti d’imposta, direttamente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione
delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, utilizzando esclusivamente i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, oppure il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet
della medesima Agenzia.
L’invio della comunicazione di cui al presente provvedimento non esclude la possibilità
di inviare successivamente la comunicazione della cessione del credito, ai sensi del
provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 253445 del 30 giugno 2022 e
successive modificazioni.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Regolamento (UE) 2016/679;
Articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;
Articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144;
Articolo 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene
luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 16 febbraio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi