Provvedimento Agenzia Entrate del 16.05.2023 (155303/2023)

Prot. n. 155303/2023




Modalità di trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati contenuti nelle schede
riguardanti le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF, modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza
fiscale nell’anno 2023


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento

Dispone

1. Oggetto del provvedimento

1.1 Il presente provvedimento definisce le modalità e i termini di

trasmissione dei dati contenuti nelle schede per le scelte della destinazione dell’otto,

del cinque e del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),

modello 730-1, da parte dei sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale

nell’anno 2023.

2. Esercizio delle scelte nel Modello 730-1

2.1 L’effettuazione della scelta per la destinazione dell’otto per mille

dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 47 della legge 20

maggio 1985, n. 222, e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le

confessioni religiose.

2.2 L’effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille

dell’IRPEF è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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2.3 L’effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a

favore dei partiti politici è facoltativa e può essere effettuata ai sensi dell’articolo 12

del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 13. L’elenco dei partiti politici per i quali è possibile

effettuare la scelta per la destinazione del due per mille è trasmesso all’Agenzia delle

entrate dalla “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo

dei rendiconti dei partiti politici”.

3. Modalità di trasmissione dei dati contenuti nel modello 730-1 per

l’anno d’imposta 2022

3.1 I sostituti d’imposta trasmettono i dati contenuti nel modello 730-1

2023 all’Agenzia delle entrate per il tramite di un ufficio postale o di un soggetto

incaricato della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto

del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (intermediario).

4. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della

destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, modello 730-1, da

parte dei sostituti d’imposta all’ufficio postale o a un intermediario

4.1 I sostituti d’imposta devono consegnare ad un ufficio postale o ad un

intermediario le schede per le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due

per mille dell’IRPEF, modelli 730-1, contenute nell’apposita busta di cui

all’Allegato 2 al provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle

relative istruzioni, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di chiusura dai

contribuenti, ovvero in una normale busta di corrispondenza, debitamente sigillata e

contrassegnata sui lembi di chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche

indicate nel punto 10.5 del provvedimento del 6 febbraio 2023.

4.2 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un intermediario,

i sostituti d’imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all’Allegato 1 al

provvedimento del 6 febbraio 2023, pubblicato in pari dati sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate, di approvazione del modello 730/2023 e delle relative

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istruzioni, nella quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti che hanno

effettuato la scelta della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille

dell’IRPEF.

4.3 Gli intermediari devono rilasciare al sostituto d’imposta copia della

bolla di consegna di cui al punto 3.2, contenente l’impegno a trasmettere in via

telematica i dati contenuti nei modelli 730, nei modelli 730-4 e 730-1.

4.4 In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un ufficio postale,

i sostituti d’imposta devono compilare la bolla di consegna di cui al punto 3.2, senza

indicare i codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato le scelte della destinazione

dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF, raggruppando le buste in pacchi

chiusi contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato progressivamente,

deve essere apposta la dicitura “Modello 730-1” e devono essere indicati il codice

fiscale, il cognome e il nome o la denominazione e il domicilio fiscale del sostituto

d’imposta.

4.5 Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti dall’articolo 12,

comma 2-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sulla base del rapporto

convenzionale con l’Agenzia delle entrate, Poste Italiane S.p.A. e gli intermediari

trasmettono tempestivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati

contenuti nelle schede ricevute dai contribuenti. Gli intermediari, inviano i dati entro

il 31 luglio 2023 per le schede ricevute fino al 15 luglio 2023 ed entro il 15 ottobre

2023 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del Modello 730/2023.

4.6 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A., al momento dell’apertura della

busta contenente la scheda con le scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del

due per mille dell’Irpef, verificano la corrispondenza tra i dati indicati su di essa

(codice fiscale, cognome e nome del contribuente) e quelli riportati sulla scheda in

essa contenuta.

5. Obblighi di riservatezza

5.1 Gli intermediari e Poste Italiane S.p.A. osservano le disposizioni per la

tutela della riservatezza delle scelte preferenziali espresse nelle schede, secondo

quanto stabilito dall’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998 così come

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richiamato ed integrato nell’allegato 1 (Obbligo di riservatezza) che forma parte

integrante del presente provvedimento.

5.2 Con particolare riferimento ai controlli previsti dal citato articolo 11

del decreto ministeriale 31 luglio 1998, l’Agenzia delle entrate effettua anche

verifiche sulla rispondenza tra la preferenza espressa attraverso la scheda relativa alle

scelte per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille e le informazioni

trasmesse ai sensi del presente provvedimento.

5.3 In considerazione della particolare delicatezza dei dati riferiti alle

scelte effettuate nel Modello 730-1, è fatto divieto assoluto agli intermediari e a Poste

Italiane S.p.A. di comunicare e diffondere tali informazioni e di utilizzarle,

singolarmente o con modalità massive, per finalità diverse da quelle del servizio di

trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli

articoli 6, paragrafo 3, lett. b), del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, del Codice

in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196 – è individuata nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322, e successive modificazioni, e nella normativa di riferimento indicata in

calce al presente provvedimento.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei

dati dal momento in cui gli stessi vengono trasmessi. L’Agenzia delle entrate si

avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione

del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, per questo designato Responsabile

del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione

(articolo 5, paragrafo 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle

entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo

svolgimento delle proprie attività istituzionali.

6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5,

paragrafo 1, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano

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trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione del modello 730-1 venga

effettuata esclusivamente mediante le modalità descritte nel presente provvedimento.

6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei

diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate ed è parte integrante del modello di dichiarazione.

7. Rettifiche e integrazioni ai documenti già approvati

7.1 Le rettifiche e integrazioni alle istruzioni per la compilazione del

modello 730 approvate con il provvedimento del 6 febbraio 2023 e alle specifiche

tecniche approvate con provvedimento del 24 febbraio 2023, che si renderanno

necessarie a seguito dell’adozione del presente provvedimento, saranno pubblicate

nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data

relativa comunicazione.

Motivazioni

Il presente provvedimento è emanato in base alle disposizioni recate

dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51.

La predetta norma ha previsto che anche per il periodo d’imposta 2022 i

sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale ai propri dipendenti trasmettono

all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell’otto, del

cinque e del due per mille dell’IRPEF presentate dai propri dipendenti secondo le

disposizioni di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto 31 maggio 1999, n. 164.

Il menzionato articolo 17 dispone che le modalità di trasmissione delle schede

siano disciplinate con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Pertanto,

con il presente provvedimento è previsto che per la trasmissione delle schede per le

scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF i

sostituti adottino, per la campagna dichiarativa 2023 relativa all’anno d’imposta

2022, le stesse modalità previste per il periodo d’imposta precedente. Tali soggetti,

quindi, ricevono le buste con le schede dai propri assistiti e le consegnano ad un

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intermediario o a Poste Italiane S.p.A. per il tempestivo invio all’Agenzia delle

entrate e comunque entro le scadenze previste.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articolo 57; articolo 62; articolo
66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a);
articolo 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta
sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
recante la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
recante, tra l’altro l’istituzione di una addizionale regionale all’IRPEF;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle
imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul
valore aggiunto (articoli 1 e 3, comma 3);

Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante norme
per l’assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i
dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti;

Legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, in materia di statuto
dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento

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dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di approvazione del Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016,
n. 106;

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito dalla legge 4 agosto 2022,
n.122 recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del
nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2023,
prot. n. 34545/2023, relativo all’approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il
sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per il professionista abilitato, 730-3, 730-4,
730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché della bolla per la consegna del
modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli effetti dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2023 da parte dei soggetti che
si avvalgono dell’assistenza fiscale;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 febbraio 2023,
prot. n. 52627/2023, relativo all’approvazione delle specifiche tecniche per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2023, nelle
comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo, nonché nella scheda
riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille
dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli adempimenti
previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei
professionisti abilitati;

Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia
di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà
sociale.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 16 maggio 2023



IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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