Provvedimento Agenzia Entrate del 17.07.2020 (265336/2020)

Definizione di termini e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", in attuazione dell'art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bis all'art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione

1.1 Il presente provvedimento è emesso in attuazione dell'art. 9 del decretolegge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il comma 9-bisall'art. 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Il provvedimento stabilisce i termini e le modalità della verifica da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento di cui all'art. 1 comma 9 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (versamento dell'Iva con "F24 Versamenti con elementi identificativi"), ai fini dell'immatricolazione o

della successiva voltura degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, anche nuovi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Gli esiti del controllo sono trasmessi tramite collegamento telematico diretto al

Dipartimento per i trasporti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2018.

1.2 Le ipotesi di esclusione dall'adempimento di cui al punto 1.1 (versamento dell'Iva con "F24 Versamenti con elementi identificativi") riguardano:

a) gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea e che presentano i requisiti per essere inclusi nel regime Iva dei beni usati di cui all'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio

1995, n. 41;

b) gli acquisti, effettuati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall'acquirente come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o d'impresa;

c) gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell'Unione Europea, fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni.

2. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria rientranti nel regime Iva dei beni usati di cui all'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41

2.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto passivo Iva presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati e allegando copia del documento di identità del cedente, se persona fisica.

2.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti.

2.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare l'esistenza dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime Iva dei beni usati di cui all'art. 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, ed in particolare:

a) che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell'art. 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

b) la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un soggetto rimasto inciso a titolo definitivo dall'Imposta sul valore aggiunto.

2.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

3. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria destinati ad essere utilizzati come beni strumentali all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa

3.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" il soggetto passivo Iva presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa, e allegando anche la documentazione relativa all'assolvimento degli obblighi Iva connessi all'acquisto intracomunitario del veicolo.

3.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti.

3.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate è volta ad appurare l'effettiva destinazione del mezzo all'esercizio dell'attività artistica, professionale o di impresa e si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633.

3.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell'autoveicolo e del motoveicolo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentirne l'immatricolazione senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

4. Modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento per gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell'Unione Europea, fuori dall'esercizio di imprese, arti e professioni

4.1 Al fine della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", il soggetto non operante nell'esercizio di imprese, arti o professioni presenta istanza alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell'istanza stessa, esibendo in originale la documentazione che attesti l'acquisto del veicolo in altro Stato Membro dell'Unione

Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato ai sensi dell'art. 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. All'istanza deve essere allegata:

a) documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di pagamento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi del D.lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;

b) pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, compilato in tutti i suoi campi, come previsto dall'art. 2 del decreto 26 marzo 2018 "Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria";

c) copia del documento d'identità del cedente comunitario, se persona fisica non soggetto passivo IVA.

4.2 L'Agenzia delle entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e provvede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.

4.3 La verifica dell'Agenzia delle entrate si basa sull'analisi della documentazione esibita dal richiedente all'atto di presentazione dell'istanza, su ogni altra informazione reperibile nelle banche dati a disposizione, nonché su ulteriori elementi acquisiti utilizzando i poteri di cui agli artt. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 51 del d.P.R. del 26 ottobre 1972, n. 633. La verifica è volta ad appurare:

a) l'effettività dell'acquisto operato in proprio dal richiedente, non soggetto passivo d'imposta, in altro Stato membro dell'Unione Europea;

b) che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell'art. 38 comma 4 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

4.4 In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate provvede alla comunicazione dell'esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentire l'immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versamento dell'imposta mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi".

4.5 La verifica ai sensi del presente articolo integra e non sostituisce i controlli automatizzati già presenti e vertenti su cause ostative derivanti da istruttoria su fenomeni di frode IVA connesse all'introduzione sul territorio nazionale dell'autoveicolo, come previsto nel decreto 26 marzo 2018, art. 4, comma

1, lettera c).

5. Termini della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"

5.1 La verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento dell'Iva mediante modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

5.2 Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di frode Iva, al fine di consentire l'esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strutture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.

Motivazioni

Con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre

2006, n. 286, che ha previsto l'obbligo di versamento dell'Iva con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" per la successiva immatricolazione di veicoli di provenienza comunitaria, è stato introdotto un primo importante presidio contro le frodi intracomunitarie nel settore della compravendita di autoveicoli e motoveicoli. L'esperienza operativa degli ultimi anni ha dimostrato, tuttavia, ulteriori criticità da ascrivere all'utilizzo improprio e fraudolento delle deroghe previste nel sistema di assolvimento dell'Iva sopra citato. Con un chiaro intento antifrode, il recente decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha esteso agli acquisti effettuati da soggetti privati, che non realizzano una transazione assimilabile agli acquisti intracomunitari, il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle entrate sulla sussistenza delle condizioni derogatorie al versamento dell'Iva con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", controllo propedeutico alla successiva immatricolazione. Attualmente, quindi, tutte le fattispecie che derogano al versamento "F24 Versamenti con elementi identificativi" sono oggetto di una preventiva verifica da parte dell'Agenzia delle entrate.

Il presente provvedimento stabilisce le modalità e i termini delle verifiche che gli uffici dell'Agenzia delle entrate devono effettuare in tutte le ipotesi in cui non è previsto versamento dell'Iva con il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", integrando quanto già previsto con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate Prot. n. 2018/84332.

La centralità del contrasto ai fenomeni frodatori, evidenziata già dall'art. 9 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, con rubrica "Frodi nell'acquisto di veicoli fiscalmente usati", è stata sottolineata dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate, Divisione Contribuenti, 8 agosto 2019 n. 19/E, avente ad oggetto "Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell'evasione fiscale e sull'attività relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale". In tale ottica, la finalità antifrode della novella legislativa rappresenta il fulcro degli adempimenti richiesti agli uffici competenti in sede di lavorazione delle istanze e funge da discrimine ai fini degli approfondimenti richiesti e delle tempistiche necessarie per la lavorazione delle istanze.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (artt. 57, 62, 66, 67, comma 1, e 68, comma 1, 71, comma 3, lettera a), 73, comma 4).

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (artt. 5, comma 1, e 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento Decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331.

Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262.

Legge 24 novembre 2006, n. 286.

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.

Decreto ministeriale 26 marzo 2018.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Altri utenti hanno acquistato

AteneoWeb s.r.l.

AteneoWeb.com - AteneoWeb.info

Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com

C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

Progetto, sviluppo software, grafica: AI Consulting S.r.l.
SEGUICI

Social network e Canali informativi

Canali RSS