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Prot. n. 15943/2023
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28
ottobre 2016 e successive modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. Modifiche al provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019 e successive
modificazioni in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi validi ai fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28
ottobre 2016 (come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n.
1432217 del 20 dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30
marzo 2021, n. 228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022) in
tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi
giornalieri.
1.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre
2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1.5.1 le date “31 dicembre 2020” e “1° gennaio 2021” sono
rispettivamente sostituite con “2 ottobre 2023” e “3 ottobre 2023”;
b) al punto 1.9 dopo le parole “provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 5 novembre 2018” sono aggiunte le seguenti parole “e successive
modificazioni”.
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1.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche
tecniche RT – Versione 11” che devono essere rispettate obbligatoriamente dai
nuovi modelli di Registratore Telematico e di ServerRT che presentano istanza di
approvazione dopo il 30 giugno 2023. Per i modelli già approvati le predette
specifiche tecniche devono essere rispettate obbligatoriamente solo nel caso di
presentazione di istanza di variante successivamente al 30 giugno 2023.
2. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31
ottobre 2019 (come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n.
248558 del 30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020), in tema di
memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi validi ai
fini della lotteria di cui all’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 e successive modificazioni.
2.1 Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre
2019 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il punto 1.2 è modificato come segue: “I dati dei corrispettivi riferiti alle
operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente
consumatore finale richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice
fiscale non possono partecipare alle lotterie di cui all’articolo 1, commi da 540
a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni. Al
riguardo, i Registratori Telematici e i ServerRT possono memorizzare
esclusivamente in via alternativa il codice fiscale o il codice lotteria nella fase
di registrazione dei dati dei corrispettivi della singola operazione commerciale
realizzata. Inoltre, i Registratori Telematici e i ServerRT non possono generare
e riportare sui documenti commerciali, riferiti alle operazioni di cessioni di
beni e prestazioni di servizi per le quali il cliente consumatore finale richiede
all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale, il codice bidimensionale
di cui al punto 1.3.”;
b) dopo il punto 1.2 si aggiunge il seguente punto: “1.3 Entro il 2 ottobre 2023 i
modelli di Registratori Telematici e di ServerRT, nonché la procedura web
messa a disposizione dall’Agenzia delle entrate, regolamentati dal
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provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28
ottobre 2016 e successive modificazioni, sono configurati al fine di consentire
la partecipazione alla lotteria ad estrazione istantanea di cui all’articolo 1,
commi da 540 a 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive
modificazioni. In particolare, tutti i modelli dei Registratori Telematici, dei
ServerRT e la procedura web, messa a disposizione in area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, sono configurati al fine di generare e
riportare nei documenti commerciali, un codice bidimensionale che rispetti le
caratteristiche riportate nelle Specifiche Tecniche valide per la lotteria ad
estrazione istantanea allegate al presente provvedimento. Per la partecipazione
alla lotteria ad estrazione istantanea i documenti commerciali devono
rispettare i requisiti previsti dal provvedimento interdirettoriale n. 80217 del 5
marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli d’intesa
con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni;”
c) il punto 2.1 è modificato come segue: “Il Registratore Telematico o il
ServerRT, in maniera distribuita nella giornata ed al momento della chiusura
giornaliera, mediante l’elaborazione dei dati contenuti nella memoria
permanente, genera un file XML secondo il tracciato riportato nell’allegato
“Allegato - Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria”. I documenti
commerciali da trasmettere sono quelli che partecipano alla lotteria degli
scontrini ad estrazione differita, considerato che per concorrere all’estrazione
è necessario che i consumatori, al momento dell’acquisto, comunichino il
proprio codice lotteria all’esercente con la finalità di partecipare alla lotteria
degli scontrini ad estrazione differita: in tal modo, viene anche espressa, da
parte del cliente, la volontà alla partecipazione al concorso. Il Registratore
Telematico o il ServerRT genera il tracciato record composto da tutti i
documenti commerciali corredati di codice lotteria dei clienti, così come
memorizzato nel dispositivo, per poi trasmetterlo all’Agenzia delle entrate. La
trasmissione all’Agenzia delle entrate avviene tramite un apposito servizio
“lotteria/corrispettivi” in modalità “API-REST” su canale cifrato
esclusivamente con protocollo TLS 1.2 esposto con il medesimo indirizzo dei
restanti servizi in ambito corrispettivi giornalieri, secondo quanto specificato
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negli allegati al presente provvedimento. In particolare, oltre ai dati
identificativi del dispositivo, i dati oggetto di trasmissione ai fini della lotteria
degli scontrini ad estrazione differita sono:
a) denominazione del cedente/prestatore;
b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
d) data e ora del documento;
e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti,
importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del
corrispettivo non pagato;
f) codice lotteria del cliente.
All’Agenzia devono essere comunicate anche le operazioni di reso e annullo.
In particolare, sono di interesse i resi e gli annulli inerenti documenti
commerciali madre con codice lotteria perché precedentemente trasmessi al
sistema Lotteria e i documenti di reso ed annullo inerenti documenti
commerciali madre contenenti il codice bidimensionale di cui al punto 1.3. Il
servizio preposto alla trasmissione dei documenti commerciali finalizzati alle
lotterie potrà essere richiamato solo da dispositivi con stato “IN_SERVIZIO”,
impostato con la prima trasmissione del tracciato dei corrispettivi giornalieri.
Pertanto, una volta attivato il dispositivo, il primo tracciato da trasmettere è
quello relativo all’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (per modificare lo
stato); successivamente possono essere effettuate le necessarie trasmissioni dei
documenti commerciali finalizzati alle lotterie. Se un dispositivo viene
sottoposto ad un cambio di stato non potrà inviare documenti commerciali per
le lotterie se non viene precedentemente riportato nello stato
“IN_SERVIZIO”, con le regole stabilite in ambito corrispettivi giornalieri.
Le regole di composizione del file prevedono che l’xml prodotto contenga da
1 a 100 documenti e che non ecceda la dimensione massima di 60kb. Al fine
di consentire un efficiente funzionamento del sistema ciascun file trasmesso
dovrà rispettare almeno uno dei seguenti criteri:
a) contenere il numero massimo di documenti previsti dal tracciato;
b) raggiungimento della dimensione massima del file.
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La trasmissione di un flusso dati contenente un numero inferiore di documenti
dovrebbe avvenire a fronte della chiusura cassa giornaliera o di avvenimenti
estemporanei, come un guasto che compromette il regolare funzionamento del
sistema. Al fine di evitare la concentrazione di trasmissioni negli orari di
apertura e/o chiusura delle casse, la trasmissione dei documenti commerciali
ai fini delle lotterie avviene utilizzando un orario casuale all’interno
dell’intervallo di funzionamento del dispositivo, nell’arco della giornata di
emissione del documento commerciale e comunque entro il termine di cui all’
articolo 2, comma 6 ter del Decreto Legislativo n. 127 del 2015. Potranno
partecipare alle estrazioni della lotteria degli scontrini ad estrazione differita
anche i documenti commerciali inoltrati successivamente alla data di
emissione, nel rispetto delle regole della lotteria degli scontrini ad estrazione
differita.
Il file trasmesso è sottoposto ad una fase di verifica, che può produrre un esito
di scarto dell’intera fornitura ovvero di accoglienza. Un file accolto può avere
segnalazioni inerenti ad uno o più documenti commerciali di vendita in esso
contenuti, i quali saranno esclusi dal processo di generazione dei biglietti ai
fini della lotteria degli scontrini ad estrazione differita. In caso di scarto della
fornitura i file contenenti i dati di tutte le singole operazioni saranno ritenuti
non validi ai fini delle lotterie.
Qualora il sistema dell’Agenzia delle entrate rilevi un errore nella trasmissione
o nel formato dei dati, viene inviato un esito conforme all'elemento
“DocCommercialiLotteriaEsito” secondo il tracciato riportato nell’allegato
“Allegato - Tipi Dati Esito Documento Commerciale ai fini Lotteria”. Di
seguito sono riportati i vincoli per la corretta produzione del file da inviare:
? il Server-RT deve effettuare tante trasmissioni quanti sono i punti cassa
ad esso collegati;
? l’elemento “IdCassa” deve essere valorizzato esclusivamente nel caso in
cui la trasmissione avvenga da un Server-RT e deve contenere la matricola
della cassa che ha emesso i documenti commerciali;
? i blocchi "Vendita" e "ResoAnnullo" sono mutuamente esclusivi;
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? per gli invii di prova è necessario prevedere l’apposito attributo
simulazione =’true’ nel tag
d) dopo il punto 4 si aggiunge il punto: “5 Correzioni ed evoluzioni delle
specifiche tecniche
5.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche ed agli allegati, del presente
provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.”
2.2 Con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche valide per
la lotteria istantanea.
MOTIVAZIONI
Con il presente provvedimento viene adeguato il processo di riconoscimento della
conformità dei Registratori Telematici affinché sia possibile, per i produttori, dichiarare
fino al 2 ottobre 2023 la conformità dei modelli già approvati con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei
dati per la lotteria istantanea, al fine di rendere più rapido il processo di adeguamento dei
dispositivi presenti sul mercato.
Inoltre, con il presente provvedimento sono approvate le specifiche tecniche della
lotteria istantanea per l’adeguamento tecnico dei dispositivi di memorizzazione e
trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Gli aggiornamenti dei modelli dei
dispositivi – che dovranno essere realizzati entro il 2 ottobre 2023 – permetteranno di
generare il codice bidimensionale da riportare nel documento commerciale ai fini della
partecipazione della lotteria istantanea, secondo quanto riportato nel provvedimento
interdirettoriale n. 80217 del 5 marzo 2020 del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli d’intesa con il Direttore dell’Agenzia delle entrate e successive modificazioni.
Infine, sono approvate le specifiche tecniche “Specifiche tecniche RT – Versione
11”.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
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- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) Normativa di riferimento:
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente
l’istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
- Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 2, comma 1,
lett. a), del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente il codice in materia
di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Legge 11 marzo 2014, n. 23, concernente la delega al Governo recante disposizioni
per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita (art. 9, comma 1,
lettera g);
- Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, concernente la trasmissione telematica
delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso
distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della
legge 11 marzo 2014, n. 23;
- Regolamento UE n. 2016/679;
- Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (articolo 1, commi da 540 a 544);
- Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, d’intesa con
il Direttore dell’Agenzia delle entrate, del 5 marzo 2020 e successive modificazioni;
- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016
come modificato dai provvedimenti n. 99297 del 18 aprile 2019, n. 1432217 del 20
dicembre 2019, n. 389405 del 23 dicembre 2020, n. 83884 del 30 marzo 2021, n.
228725 del 7 settembre 2021 e n. 480030 del 28 dicembre 2022;
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- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 739122 del 31 ottobre 2019
come modificato dai provvedimenti n. 1432381 del 23 dicembre 2019, n. 248558 del
30 giugno 2020 e n. 351449 dell’11 novembre 2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 gennaio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
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C.f. e p.iva 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi