Provvedimento Agenzia Entrate del 18.04.2023 (131884/2023)

Prot. n. 131884/2023



Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri
soggetti autorizzati

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

Dispone

1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:

a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale
31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;

b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma
2, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e
dai soggetti di cui al comma 2-ter del medesimo articolo;

c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa
autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad
averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei
servizi online disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione 730
precompilata;

d) per “dichiarazione 730 precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al
contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;

e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo
dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato
la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il
visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;

g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;

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h) per “Cassetto fiscale” la sezione dell’area riservata nella quale ciascun utente può
consultare le proprie informazioni fiscali;

i) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su istanza di altre persone
fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online disponibili nell’area
riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, tra questi, le funzionalità, riferite
alla dichiarazione precompilata. La persona di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio
dell’attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta;

j) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi
online disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e, tra
questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata.


2 Soggetti destinatari della dichiarazione 730 precompilata

2.1 Sono destinatari della dichiarazione 730 precompilata i contribuenti che hanno
percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati
indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con esclusione delle
indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 nonché i contribuenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo
13, comma 4, del decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164.


3 Dichiarazione 730 precompilata e altri dati oggetto dell’accesso

3.1 Il contribuente direttamente e gli altri soggetti dallo stesso specificatamente delegati,
a partire dal 2 maggio 2023 (il 30 aprile è domenica e il 1° maggio è festivo),
accedono ai seguenti documenti:

a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta precedente;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili

presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati inseriti e non inseriti
nella dichiarazione 730 precompilata stessa e relative fonti informative (allegato 1).


3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione 730 precompilata i dati dei

seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri, trasmessi
da soggetti terzi:

? quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
? premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi per

assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
? contributi previdenziali e assistenziali;
? contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o

familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
? spese sanitarie e relativi rimborsi;
? spese veterinarie;
? spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione e

specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
? contributi versati alle forme di previdenza complementare;
? spese funebri;
? spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi

finalizzati al risparmio energetico;
? spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;

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? erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di promozione
sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la
tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e
paesaggistico e delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo
statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica;

? spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
? spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
? detrazioni spettanti a titolo di Bonus vacanze, di cui all’articolo 176 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34;
? rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per le spese sostenute per procedure di
adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, concluse tramite Ente
autorizzato;

? oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.

L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della dichiarazione
precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla
dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente.

3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione anche
se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia delle entrate
individua i familiari da considerare fiscalmente a carico esclusivamente sulla base
delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Se nelle
comunicazioni trasmesse dai soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è
individuato il soggetto che ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni
dei redditi dei soggetti dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è
riportato nell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b) sia del familiare
fiscalmente a carico sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
fiscalmente a carico.

Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione proposta
dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere
considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un soggetto diverso
o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal prospetto dei familiari a
carico.

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4 Modalità di accesso alle dichiarazioni 730 precompilate
4.1 Accesso da parte del contribuente

4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le
funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:

? Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del
Codice dell’amministrazione Digitale;

? Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del Codice
dell’amministrazione Digitale;

? Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti titolati ad
utilizzarle;

? Credenziali dispositive rilasciate dall’INPS (per i soggetti individuati nella
circolare INPS n. 127 del 12 agosto 2021).

4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le
seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa;
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti

nella dichiarazione, e invio;
- annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati

oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la
dichiarazione già inviata;

- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al punto
6.7;

- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale
accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;

- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione
presentata;

- consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
disponibile la dichiarazione 730 precompilata.


4.1.3 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria

dichiarazione 730 precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un
numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita
sezione della propria area riservata.

4.1.4 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia, per
l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare le operazioni di cui al
punto 4.1.2 nel proprio conto interesse. A tal fine la persona di fiducia accede all’area
riservata con le proprie credenziali SPID, CIE o CNS e successivamente sceglie se
operare per proprio conto oppure nell’interesse di un’altra persona fisica. Ogni persona
può designare una sola persona di fiducia. Ogni persona può essere designata quale
persona di fiducia al più da tre persone. Qualora una persona sia stata disabilitata per
tre volte nell’anno solare, per quell’anno non potrà essere ulteriormente abilitata come

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persona di fiducia Tale modalità di accesso non si applica ai sostituti d’imposta, ai
CAF e ai professionisti abilitati che accedono nel rispetto di quanto previsto al punto
4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita al
soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il soggetto interessato può
comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non può
effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2. Nel proprio cassetto fiscale il
soggetto interessato può comunque consultare le comunicazioni, le ricevute, la
dichiarazione presentata e il nominativo della persona di fiducia alla quale è stata resa
disponibile la dichiarazione 730 precompilata. L’abilitazione della persona di fiducia
ha validità fino al 31 dicembre dell’anno indicato dall’interessato nell'istanza. Tale
termine non può essere superiore al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello
in cui l’abilitazione è attivata. Se non è indicato alcun termine, l’abilitazione scade il
31 dicembre dell’anno in cui è attivata.

4.1.5 Il modulo per la richiesta dell’abilitazione (ovvero della disabilitazione) di cui al punto
precedente, allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023,
disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, è presentato:

a) dal soggetto interessato:

1) mediante una specifica funzionalità web messa a disposizione, a partire dal
20 aprile 2023, all’interno dell’area riservata, nella sezione “Profilo
utente/Autorizzazione soggetti terzi”;

2) in allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) dalla casella
assegnata all’interessato o alla persona di fiducia (a ciò appositamente
autorizzato), inviato a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia
delle entrate; in tal caso il modulo è sottoscritto con firma digitale, oppure,
se compilato in formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può
esserne inviata la copia per immagine corredata della copia del documento
di identità dell’interessato;

3) presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate,
presentando il modulo in originale, in formato cartaceo e sottoscritto con
firma autografa, con copia del documento di identità dell’interessato;

4) tramite il servizio on line di videochiamata, disponibile nella sezione
Prenota un appuntamento” del sito internet dell’Agenzia delle entrate,
secondo le modalità ivi indicate. In tal caso il modulo, compilato in formato
cartaceo e sottoscritto con firma autografa, è esibito a video, unitamente al
documento di identità dell’interessato. A conclusione dell’appuntamento,
l’interessato può sottoscrivere il modulo con firma digitale, inviandolo in
allegato a un messaggio di posta elettronica certificata (PEC) o di posta
elettronica ordinaria all’ufficio dell’Agenzia delle entrate contattato, o, in
alternativa, può inviare a quest’ultimo la copia per immagine del documento
analogico corredata della copia del proprio documento di identità.

b) dalla persona di fiducia, se l’interessato è impossibilitato a operare come
indicato alla precedente lettera a) punto 3 a causa di patologie, presentando il
modulo in originale, sottoscritto con firma autografa dall’interessato,
esclusivamente recandosi presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia
delle entrate, allegando copia del documento di identità dell’interessato e della
persona di fiducia, nonché un’attestazione dello stato di impedimento
dell’interessato rilasciata dal medico di medicina generale (il medico di

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famiglia dell’interessato o suoi sostituti). Qualora l’interessato sia ricoverato,
anche temporaneamente, presso una struttura sanitaria/residenziale,
l’attestazione può essere rilasciata da un medico, a ciò autorizzato per legge,
della struttura stessa. Le informazioni contenute nell’attestazione rilasciata dal
medico non possono eccedere quelle riportate nel fac-simile disponibile sul sito
internet dell’Agenzia delle entrate.


Il modulo per la richiesta di disabilitazione della persona di fiducia, allegato al
provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023 disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, può essere presentato dall’interessato, dal suo
rappresentante legale o dai suoi eredi. Nel caso in cui l’istanza sia presentata dal
rappresentante legale o dall’erede è necessario allegare al modulo la documentazione
attestante tale condizione. La disabilitazione, a tutela dell’interessato, anche qualora
lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, può essere eseguita d’ufficio.


4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede, effettuano

le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto
4.1.1, purché appositamente abilitati.

4.1.7 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti o
per conto di persone legalmente incapaci, compresi i minori, effettuano le operazioni
di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di cui al punto 4.1.1, purché
abilitati all’accesso ai servizi on line disponibili nell’area riservata.

4.1.8 Il tutore, l’amministratore di sostegno o il curatore speciale per ottenere l’abilitazione
di cui al punto precedente, in caso di prima nomina, può inviare il modulo di richiesta,
allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17/04/2023 disponibile sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come
copia per immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, tramite
il servizio on line “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata. Il
modulo di richiesta sottoscritto con firma digitale può essere inviato in allegato ad un
messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale
dell’Agenzia delle entrate. In tal caso, qualora il modulo di richiesta sia compilato in
formato cartaceo e sottoscritto con firma autografa, può essere inviata la copia per
immagine del documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità
del tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale. In alternativa, può recarsi
personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate ed
esibire il modulo in originale con la relativa documentazione attestante la propria
condizione di tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale. Qualora la richiesta
e la documentazione siano documenti informatici firmati digitalmente, gli stessi
possono essere trasmessi con un messaggio di posta elettronica ordinaria (e-mail)
inviato all’indirizzo di posta elettronica di una Direzione Provinciale o di un ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate. Alla scadenza, la richiesta di rinnovo
dell’abilitazione può essere inviata all’ufficio anche con semplice email fornendo gli
estremi dell’istanza già depositata in occasione della prima richiesta (o allegando il
provvedimento già depositato in ufficio) e la copia del documento di identità del
tutore/amministratore di sostegno/curatore speciale.

4.1.9 Il genitore per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.7 può inviare il modulo di
richiesta, allegato al provvedimento del 17/04/2023 disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, sottoscritto con firma digitale, oppure come copia per
immagine di documento analogico sottoscritto con firma autografa, insieme alla copia

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del documento di identità del minore, tramite il servizio on line “Consegna documenti
e istanze”, disponibile nell’area riservata. Il modulo di richiesta sottoscritto con firma
digitale può essere inviato anche come allegato ad un messaggio di posta elettronica
certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate. In
tal caso, qualora il modulo di richiesta sia compilato in formato cartaceo e sottoscritto
con firma autografa, può essere inviato come copia per immagine di documento
analogico, unitamente alla copia del documento d'identità del genitore. In alternativa,
può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
entrate e consegnare il modulo corredato della copia di un documento di identità del
minore.

4.1.10 L’erede per ottenere l’abilitazione di cui al punto 4.1.6 dichiara, ai sensi del DPR n.
445/2000, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio “Autorizzazioni
soggetti terzi” disponibile nell’area riservata. In alternativa, l’erede può inviare la
richiesta sottoscritta con firma digitale come allegato ad un messaggio di posta
elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle
entrate. In tal caso, qualora la richiesta sia compilata in formato cartaceo e sottoscritta
con firma autografa, può essere inviata come copia per immagine di documento
analogico, unitamente alla copia del documento d'identità dell’erede. Infine, l’erede
può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle
entrate ed esibire la documentazione attestante la propria condizione di erede o una
dichiarazione sostitutiva con la quale attesta la propria condizione. Se un erede,
autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione 730 precompilata riferita alla
persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati all’accesso
possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto 3.1, ma non
possono effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2.

4.1.11 Le abilitazioni di cui ai punti 4.1.8, 4.1.9 e 4.1.10 hanno validità fino al 31 dicembre
dell’anno in cui sono rilasciate, salvo quanto previsto ai punti 4.1.12 e 4.1.13.

4.1.12 Se il genitore ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione precompilata
nell’anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, e se il figlio è ancora minorenne, l’accesso è autorizzato
anche per l’anno corrente.

4.1.13 Se l’erede è stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata
nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno corrente.



4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato

4.2.1 Requisiti per l’accesso

4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, il CAF o il professionista abilitato
accede ai documenti di cui al punto 3.1, con riferimento ai contribuenti per i quali i
sostituti d’imposta hanno trasmesso nei termini all’Agenzia delle entrate la
Certificazione Unica, previa acquisizione della delega di cui al punto 5.

4.2.1.2 Il sostituto d’imposta accede ai documenti di cui al punto 3.1 solo se dalla
Certificazione Unica, relativa all’anno d’imposta precedente a quello cui si riferisce la
dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza fiscale ed
esclusivamente con riferimento ai contribuenti per i quali ha trasmesso nei termini

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all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta cui si
riferisce la dichiarazione 730 precompilata.

4.2.2 Modalità di accesso

4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 i sostituti d’imposta possono avvalersi
dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, designandoli responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi
dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento). In tal caso, i sostituti d’imposta
conservano la delega di cui al punto 5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta
sottoscritta con indicazione dei codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie
delle deleghe di cui al punto 5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5,
i sostituti d’imposta informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli
incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322.

4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori
incaricati, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952
del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni 730 precompilate,
mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate.

4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre
effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.

4.2.3 Richiesta tramite file

4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
accedono a una o più dichiarazioni 730 precompilate mediante la trasmissione
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline
per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file
contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto
3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.

4.2.3.2 Il file è preparato tramite il software di predisposizione reso disponibile dall’Agenzia
delle entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente
provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia delle
entrate.

4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
? codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista

abilitato);

? codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;

? l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per ciascun
contribuente, i seguenti elementi:

o codice fiscale del contribuente;

o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata;

o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi

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all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;

o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

o numero e data della delega di cui al punto 5;

o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
di accesso tramite file anche i seguenti dati:

o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
contribuente delegante;

o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al punto 5.3,
le richieste di accesso tramite file devono contenere:

o il codice fiscale del soggetto richiedente;
o il codice fiscale del contribuente.


4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce nella sezione Ricevute

dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate un file, identificato dallo
stesso protocollo telematico della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate,
contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la
relativa diagnostica.

4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al
punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti
segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di
cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.

4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di
un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che
si intende annullare.

4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 2 maggio, i documenti di cui al
punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro 3 giorni dalla data della richiesta. Per le
richieste regolarmente pervenute entro il 1° maggio, i documenti di cui al punto 3.1 sono
resi disponibili entro 3 giorni a partire dal 2 maggio. Contestualmente è reso disponibile:
? l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione 730

precompilata;

? l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione 730
precompilata.

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4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche di
cui all’allegato B.

4.2.3.9 Entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili i documenti di
cui al punto 3.1, l’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellarli dall’area riservata del
sito internet.

4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 2
maggio, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, affinché possa effettuare una nuova richiesta con
le modalità descritte nei punti precedenti.


4.2.4 Richiesta via web

4.2.4.1 I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei
documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità
rese disponibili all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
entrate, previa autenticazione con le proprie credenziali rilasciate dall’Agenzia delle
entrate ovvero con una CNS, una CIE o un’identità SPID, fornendo i seguenti dati del
contribuente per il quale si richiede la dichiarazione 730 precompilata:

o codice fiscale del contribuente;

o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata;

o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;

o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;

o numero e data della delega di cui al punto 5;

o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.

In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
di accesso via web anche i seguenti dati:

o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
contribuente delegante;

o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).

In caso la delega di cui al presente punto sia stata conferita al CAF nelle modalità di
cui al punto 5.3, le richieste di accesso via web devono contenere esclusivamente il
codice fiscale del contribuente.


4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti

in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche di accesso

11

sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF e
comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di seguito indicate:
? i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati dai CAF con il proprio

sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né
indirettamente per via informatica;

? l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF realizzati
per le finalità espresse nel presente provvedimento;

? i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione delle
società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo svolgimento
dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 1-bis, del
decreto del Ministro delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i quali in tal caso
assumono il ruolo di responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento, con le rispettive responsabilità;

? in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione applicativa
forniti verso l’esterno;

? la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza almeno
equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi RSA 2048 bit
e cifrari basati su algoritmo AES;

? i CAF dovranno utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o
tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di accesso ai
dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito di una
segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi dovranno procedere
all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni alternative
atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione, dandone
contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate;

? i CAF provvederanno a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso
ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo i
requisiti di legge.


4.2.4.3 Nelle richieste di accesso devono essere indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice

hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante,
nonché la modalità di sottoscrizione della delega.

4.2.4.4 Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle
modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice
fiscale del contribuente.

4.2.4.5 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale
secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.

4.2.4.6 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione 730 precompilata dopo il 2
maggio, il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 un apposito avviso nella sezione Ricevute dell’area riservata del sito
internet dell’Agenzia delle entrate, affinché possa effettuare una nuova richiesta con
le modalità descritte nei punti precedenti.


5 Delega per l’accesso

5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, unitamente a
copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo ovvero in

12

formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve
essere sottoscritta nel rispetto del Codice dell’Amministrazione Digitale.

5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile
per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.

5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico
(deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica
avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata tra
il CAF e l’Agenzia delle entrate.

5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
informazioni:

? codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;

? anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata;

? data di conferimento della delega;

? indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione 730
precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).

5.5 Se la delega è fornita dal genitore, dal rappresentante legale, dall’amministratore di
sostegno, dal curatore speciale o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione 730
precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona legalmente incapace o
alla persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea
documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentate legale,
amministratore di sostegno o erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice
fiscale e i dati anagrafici del contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla
dichiarazione 730 precompilata, sia il codice fiscale e i dati anagrafici del
contribuente delegante (genitore o rappresentate legale o amministratore di sostegno
o erede).

5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse
modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai
punti 5.4 e 5.5.

5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare la
dichiarazione 730 precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea
documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente
all’accesso alla dichiarazione 730 precompilata.

5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe
acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti salvo che la
delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti 5.2 o 5.3 e individuano uno o
più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite

13

direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole tecniche
di cui all'art. 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.

5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito registro
cronologico, con indicazione dei seguenti dati:

? numero progressivo e data della delega;

? codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;

? estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.

5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai
documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF e
dei professionisti abilitati. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a campione, copia
delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle
dichiarazioni 730 precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i
professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica
certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma
1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità
civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.

5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme restando
le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli anche
mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle deleghe e
ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle dichiarazioni 730
precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da apposite
convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque delle misure
di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente provvedimento.

5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi disponibili
i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti nell’area
riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale, disponibile
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

6 Presentazione diretta della dichiarazione
6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare

telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente
all’Agenzia delle entrate a partire dall’11 maggio.

6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo telematico,
rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:

? la data di presentazione della dichiarazione;

? il riepilogo dei principali dati contabili.

6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164 del
1999, rende disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni ai sostituti d’imposta
che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i risultati
stessi.

6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile della
dichiarazione, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al

14

contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la trasmissione
di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail di cui al punto 4.1.3.

6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile della
dichiarazione non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il
sostituto stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite
un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il
codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di
conseguenza l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente
con le modalità di cui al punto 6.4.

6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:

? presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate con la possibilità
di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare
l’assenza del sostituto con gli effetti di cui al punto 6.7;

? rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.

6.7 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta
tenuto a effettuare il conguaglio ai sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i
rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale
delle dichiarazioni. Se dalle dichiarazioni presentate ai sensi del periodo precedente
emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate
nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche richiedendo
l’addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto del Ministro
delle Finanze 31 maggio 1999, n. 164, i coniugi possono congiungere le proprie
dichiarazioni dei redditi. A tal fine, il soggetto che intende presentare la dichiarazione
in qualità di “coniuge dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della
propria dichiarazione, indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che
presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime
il consenso alla presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area
riservata, del codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di
volontà da parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione
precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche, nel
730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il quale
può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.

6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di
fiducia, secondo le modalità individuate dai punti 4.1.4 e 4.1.5, la relativa
responsabilità di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta
dell’Amministrazione finanziaria resta in capo agli stessi.

7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e b)

del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di meccanismi
standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta alle richieste
pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al punto 3.1 in un

15

file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel generato secondo le
modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato tecnico ed al
paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e
successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità, ponendo
in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione del patrimonio
informativo della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per l’accesso diretto
del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto 4.1.1, sarà possibile
con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le versioni più obsolete,
che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza oneri, adeguandosi alle
minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al tracciamento degli accessi
all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto d’imposta, CAF e professionista
abilitato, e predispone appositi strumenti di monitoraggio e analisi periodica degli
accessi effettuati ai sistemi telematici. L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua
verifiche periodiche, anche con controlli a campione, sull’idoneità delle misure di
sicurezza adottate dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato,
anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 21
novembre 2014, n. 175.

Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di
assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite di
chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall’art. 29 del
Regolamento, al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché a non
divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A tal fine,
è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 - immediatamente dopo
la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata dal sostituto d’imposta,
dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell’effettivo accesso ai documenti di
cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di “Avviso” per la formalizzazione
dell’impegno di cui al punto precedente. La richiesta via web prevede inoltre la
digitazione di un codice di sicurezza (captcha) per evitare usi impropri del servizio.
Analogo avviso è riportato nella richiesta prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il
CAF e il professionista abilitato, archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al
punto 3.1 scaricati tramite file, nel formato firmato, compresso e cifrato così come
predisposti dall’Agenzia. Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza
esclusivamente i documenti di cui al punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi
dati possono essere acquisiti per via telematica anche dalla corrispondente sede
principale.

7.2 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti in
cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al punto
4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui al punto
5.10, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del Codice in materia
di protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al
trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.

16

8 Aggiornamento delle specifiche tecniche
8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento

saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della

predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36 par.
4 del Regolamento. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 116 del 13 aprile
2023.



Motivazioni

L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la
dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.

L’articolo 9 del citato decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, prevede che con
uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le
modalità applicative delle disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata
(articoli da 1 a 8 del decreto).

L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione
precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che
presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.

Con il provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti
destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via
sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata
è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso
all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno
d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i
requisiti per la presentazione del modello 730.

Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per
consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata.

Con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale, l’accesso
in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF che aderiscono alla
sperimentazione.

Con i provvedimenti del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021 e del 19
maggio 2022, nonché con il presente provvedimento, è stato integrato l’elenco degli oneri
detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per l’elaborazione della
dichiarazione 730 precompilata.

Con il presente provvedimento viene stabilito che la dichiarazione dei redditi
precompilata è tra i servizi on line per i quali può essere designata una persona di fiducia. In

17

altri termini, il contribuente può designare una persona che, abilitata come disciplinato dal
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 17/04/2023, può accedere alla
dichiarazione precompilata del contribuente, modificarla e presentarla nel suo interesse. In tale
caso gli obblighi di sottoscrizione, di conservazione e di esibizione restano in capo
all’interessato.

Con il presente provvedimento, in via sperimentale per l’anno in corso, viene introdotta
la delega digitale, un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma
elettronica avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura,
dettagliata nella convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate, all’interno della
quale il contribuente, prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su
un servizio web reso disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’art. 64 del
Cad. Tale soluzione permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al
momento del conferimento.

Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal citato provvedimento del 9
aprile 2018.

Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti
autorizzati di accedere alla dichiarazione 730 precompilata, si è acquisito il parere favorevole
del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del citato
decreto.

Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio
2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12 aprile 2019, del 30 aprile
2020, del 7 maggio 2021 e del 19 maggio 2022 contenuti in altri provvedimenti o documenti di
prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203,
del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate.

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

18

Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità
di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.

Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.

Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
dati personali.

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale.

Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 9 agosto
2013, n. 98.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.

Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 maggio 2022.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 17 aprile 2023.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 18 aprile 2023

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

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