Provvedimento Agenzia Entrate del 18.10.2022 (389471/2022)


Prot. n. 2022/389471








Attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 -

Comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo da parte dei beneficiari di

aiuti di Stato e di aiuti in regime "de minimis" per i quali è stata rifiutata l'iscrizione nei

registri RNA, SIAN e SIPA per aver indicato nei modelli Redditi, IRAP e 770 - periodo

d'imposta 2018 - dati non coerenti con la relativa disciplina agevolativa



IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento,

dispone


1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1 L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, con le modalità previste

dal presente provvedimento, le informazioni relative alla mancata registrazione degli aiuti

di Stato e degli aiuti in regime de minimis nei registri RNA (Registro Nazionale degli

aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano

della pesca e dell'acquacoltura) per aver indicato, nel prospetto "Aiuti di Stato" delle

dichiarazioni Redditi, IRAP e 770 presentate per il periodo di imposta 2018, dati non

coerenti con la relativa disciplina agevolativa.

L'Agenzia delle entrate rende disponibili le informazioni di cui al punto 1.2, per

consentire al contribuente di fornire elementi e informazioni utili a regolarizzare

l'anomalia rilevata.

1.2 Dati contenuti nelle comunicazioni di cui al punto 1.1:

a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d'imposta;

c) data e protocollo telematico della dichiarazione REDDITI, IRAP e 770, relativa al

periodo d'imposta 2018;

d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nella dichiarazione

REDDITI, IRAP e 770 relativa al periodo d'imposta 2018 per cui non è stato possibile

procedere all'iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.


2. Modalità con cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente gli

elementi e le informazioni

2.1 L'Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni di cui

al precedente punto 1.2, al domicilio digitale dei singoli contribuenti - comunicato ai

sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'articolo 5, comma

1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221. Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico

elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-

PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l'invio è effettuato per

posta ordinaria.

2.2 La stessa comunicazione e i relativi allegati sono consultabili dall'interessato all'interno

dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle entrate, denominata

"Cassetto fiscale" nella sezione "L'Agenzia scrive" - "Comunicazioni relative all'invito

alla compliance".


3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia

delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti

3.1 Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle

dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica

22 luglio 1998, n. 322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle

entrate eventuali inesattezze delle informazioni a disposizione e/o elementi, fatti e

circostanze dalla stessa non conosciuti, con le modalità indicate nella comunicazione di

cui al punto 2.1.


4. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti

sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

4.1 I dati e gli elementi di cui ai punti precedenti sono resi disponibili alla Guardia di finanza

tramite strumenti informatici.


5. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l'anomalia e beneficiare della

riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

5.1 Qualora la mancata iscrizione dell'aiuto individuale nei Registri sia imputabile a errori di

compilazione dei campi "Codice attività ATECO", "Settore", "Codice Regione", "Codice

Comune", "Dimensione impresa" e "Tipologia costi" del prospetto Aiuti di Stato, il

contribuente può regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione

integrativa recante i dati corretti. A seguito dell'avvenuta regolarizzazione, gli aiuti di

Stato e gli aiuti in regime de minimis sono iscritti in RNA, SIAN e SIPA nell'esercizio

finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa nella quale

sono dichiarati.

5.2 Qualora la mancata registrazione dell'aiuto individuale non sia imputabile a errori di

compilazione della sezione "aiuti di Stato" di cui al punto 5.1, il contribuente può

regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione integrativa e restituendo

integralmente l'aiuto di Stato e l'aiuto in regime de minimis illegittimamente fruito,

comprensivo di interessi.

5.3 Con riferimento alle violazioni di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono dovute le relative sanzioni in

relazione alle quali il contribuente può beneficiare della riduzione di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 in funzione della tempestività dei

suddetti adempimenti.


Motivazioni

Con il presente provvedimento, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma

636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono

messe a disposizione dei contribuenti e della Guardia di finanza, anche mediante l'utilizzo di

strumenti informatici, le informazioni riguardanti la mancata registrazione nei registri RNA,

SIAN e SIPA degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni

REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo di imposta 2018.

L'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dall'articolo 14, comma

1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, ha istituito presso il Ministero dello Sviluppo

Economico il Registro Nazionale degli aiuti di Stato al fine di garantire il rispetto dei divieti

di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e

nazionale in materia di aiuti di Stato.

Con il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro

dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali del

31 maggio 2017, n. 115, è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il

funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Il medesimo decreto prevede l'interoperabilità del RNA con le informazioni relative agli

aiuti concessi nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della

pesca e acquacoltura che continuano a essere contenute nei registri SIAN e SIPA, di

pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero

dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 ha definito i tracciati relativi ai dati e

informazioni da trasmettere al Registro Nazionale degli aiuti di Stato, le modalità tecniche e

i protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

L'Agenzia delle entrate gestisce i c.d. aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" di cui

all'articolo 10 del suddetto Regolamento provvedendo alla loro iscrizione massiva nei predetti

Registri sulla base dei dati dichiarati dai contribuenti nell'apposita sezione "aiuti di Stato"

delle rispettive dichiarazioni fiscali.

Gli aiuti fiscali "automatici" e "semi-automatici" si intendono concessi e sono registrati

nei Registri dall'Agenzia delle entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di

presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono dichiarati dal beneficiario.

Per tali tipologie di aiuti sono tecnicamente inapplicabili sia la definizione di Soggetto

concedente, sia i meccanismi di registrazione e verifica preventiva alla concessione dell'aiuto

individuale. Pertanto, gli obblighi di consultazione nei Registri e di registrazione dell'aiuto

individuale sono assolti dall'Agenzia delle entrate in un momento successivo alla fruizione

dell'aiuto.

Gli elementi e le informazioni riportati al punto 1.2 del presente provvedimento consentono

ai contribuenti di porre rimedio spontaneamente, secondo le modalità indicate al punto 5,

all'anomalia che ha determinato la mancata iscrizione nei registri RNA, SIAN e SIPA degli

aiuti individuali indicati nel Modello Redditi, IRAP e 770 per il periodo di imposta 2018.

Nel provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i contribuenti possono

richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e

circostanze dalla stessa non conosciuti.


Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articoli 57,62,66,

67, comma 1, 68, comma 1, 71 comma 3, lettera a); e articolo 73, comma 4);

? Statuto dell'Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio

2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);

? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 9 del 12 gennaio 2001.


Disciplina normativa di riferimento

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni

in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni - Riforma delle

sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto

e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23

dicembre 1996, n. 662;

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni - Disposizioni

generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a

norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore

aggiunto;

? Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni, recante modalità tecniche

di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da

sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in

Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1998, n. 187;

? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni - Istituzione

dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e

delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

nonché riordino della disciplina dei tributi locali;

? Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modificazioni - Disposizioni in materia di

statuto dei diritti del contribuente;

? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati

personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

? Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009,

recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate alle prescrizioni del

Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;

? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28

gennaio 2009, n. 2, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione

e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale e

successive modificazioni;

? Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge

17.12.2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

? Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive integrazioni e modificazioni - Norme

generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e

delle politiche dell'Unione europea (articolo 52 come sostituito dall'articolo 14, comma

1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n.115 "Registro nazionale degli aiuti di Stato");

? Legge 4 giugno 1984, n.194 - Interventi a sostegno dell'agricoltura (articolo 15 prevede

l'istituzione del Sistema informativo agricolo nazionale presso il Ministero

dell'agricoltura e delle foreste);

? Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento

generale sulla protezione dei dati);

? Decreto interministeriale 31 maggio 2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per

il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52,

comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

? Decreto direttoriale della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero

dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017 recante la definizione dei tracciati relativi

ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti, le modalità tecniche e i

protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 18 ottobre 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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