Provvedimento Agenzia Entrate del 18.11.2022 (423342/2022)

Prot. n. 423342/2022

Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione

dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1-

ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento


Dispone

1. Contenuto informativo dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo

perduto

1.1 È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a

fondo perduto per ristoranti, bar e altri settori in difficoltà” (di seguito

“Istanza”) con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente

anche l’informativa relativa al trattamento dei dati personali.

1.2 L’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto

dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, contiene le

seguenti informazioni:

? il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che

richiede il contributo;

? nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di

un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto

richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la

partita IVA del soggetto cessato;

2

? il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il

contributo, nei casi in cui quest’ultimo sia diverso dalla persona fisica,

ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il

codice fiscale del rappresentante legale;

? la dichiarazione di non essere un soggetto destinatario di sanzioni

interdittive o che si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa

di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque

a ciò ostative (articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo

economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30

dicembre 2021, così come modificato dal decreto del Ministro dello

Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle

finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27

ottobre 2022, di seguito “decreto interministeriale”);

? la dichiarazione di avere come attività prevalente una di quelle individuate

dai seguenti codici ATECO 2007: 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2;

? l’attestazione di essere un soggetto iscritto nel Registro delle imprese e

attivo alla data di presentazione dell’istanza;

? la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma

2 - ad eccezione della lettera b) - dell’art. 4 del decreto interministeriale;

? l’indicazione che i ricavi o compensi dell’anno 2019 sono inferiori o uguali

a 400 mila euro, superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro, o

superiori a 1 milione di euro;

? l’attestazione di aver subito una riduzione dei ricavi dell’anno 2021 di

almeno il 40% rispetto a quelli del 2019 ovvero, nel caso di impresa

costituita nel corso del 2020, la dichiarazione di aver subito una riduzione

dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2021 di

almeno il 40% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei

corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita

IVA;

? l’attestazione di avere esercizi fiscali non coincidenti con l’anno solare;

? l’IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

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? il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione

telematica dell’istanza e l’eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da

quest’ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del

richiedente, per l’invio dell’istanza stessa;

? la data di sottoscrizione e la firma dell’istanza.

1.3 L’istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni – rese dal richiedente ai sensi

dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445 – in relazione all’ ammontare complessivo degli aiuti concessi all'impresa

unica nell’ambito del regime “de minimis” ai sensi del regolamento (UE)

n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e

integrazioni, la cui registrazione nel Registro nazionale degli aiuti di Stato

(RNA), istituito dall’art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è

avvenuta o avverrà nel triennio 2022-2024 secondo quanto previsto dagli articoli

9 e 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro dell’economia delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.115. Del predetto ammontare deve

essere indicata separatamente la quota di aiuti imputabili all’eventuale attività di

trasporto merci su strada per conto terzi.

1.4 L’istanza contiene, altresì, il quadro A per l’indicazione dei codici fiscali dei

soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della

definizione di impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai

fini degli aiuti di Stato.

1.5 I criteri per la determinazione dei ricavi/compensi relativi agli anni 2019 e 2021

e del fatturato e corrispettivi relativi agli anni 2020 e 2021 sono contenuti nelle

istruzioni al modello dell’Istanza.

2. Modalità e termini di trasmissione dell’istanza

2.1 L’Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa

disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet

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dell’Agenzia delle entrate ovvero da procedure di mercato che rispettino i requisiti

definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

2.2 La trasmissione dell’Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell’Agenzia

delle entrate.

2.3 L’Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un

intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di

consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio

“Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” di cui al provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive

modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola

trasmissione telematica dell’Istanza ad un intermediario di cui all’articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e

successive modificazioni: a tal fine, l’intermediario inserisce nell’Istanza anche

la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver

ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

2.4 La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 22

novembre 2022 e non oltre il giorno 6 dicembre 2022.

2.5 Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare

una nuova Istanza, in sostituzione dell’Istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce

integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare

una rinuncia all’Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia

totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al

punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui

all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio

1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto

fiscale del richiedente ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle

fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e

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Corrispettivi”. La rinuncia può essere trasmessa anche dall’intermediario che ha

trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo

perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva

di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del

richiedente, per l’invio dell’Istanza stessa.

2.6 A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne

attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a

seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

2.7 La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha

trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia

delle entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

2.8 Qualora l’Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l’Agenzia

delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione

contenente l’informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una

Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante

messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice

Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)

istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. Successivamente

all’accoglimento dell’Istanza, la medesima informazione è, altresì, messa a

disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto –

Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

2.9 L’Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute

nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico

con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono

comportare lo scarto dell’Istanza.

3. Calcolo ed erogazione del contributo

3.1 Al termine del periodo di presentazione di cui al punto 2.4, l’Agenzia delle entrate

procede a ripartire le risorse finanziarie stabilite dall’articolo 1-ter, comma 2-bis,

del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, assegnando il 70% delle predette risorse,

in egual misura, a tutti i soggetti che hanno validamente presentato l’istanza; in

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aggiunta, il 20% delle risorse finanziarie è ripartito, in egual misura, tra tutti i

beneficiari che presentano un ammontare dei ricavi 2019 superiore a 400.000 euro;

il restante 10% delle risorse finanziarie è ripartito in egual misura, in aggiunta alle

precedenti assegnazioni, tra le imprese beneficiarie con un ammontare di ricavi

2019 superiori a 1 milione di euro.

3.2 L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra

l’importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 3.1 e l’importo

residuo di aiuti ancora fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti in

regime “de minimis” indicato dal soggetto nella Istanza.

3.3 L’erogazione del contributo di cui al punto precedente è effettuata mediante

accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato

al soggetto richiedente, identificato dal relativo codice fiscale.

3.4 L’Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato

di cui al punto 2.3, nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”

– sezione “Contributo a fondo perduto - Consultazione esito”, l’importo

riconosciuto e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto

dell’Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

3.5 Nel caso in cui l’ammontare del contributo spettante sia superiore a 150.000 euro,

nell’area riservata citata al punto 3.4 è comunicato solo l’importo spettante e

l’informazione che, prima di procedere all’erogazione, il richiedente deve

trasmettere – anche mediante un intermediario delegato – all’Agenzia delle

entrate apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo

47 del decreto del Presidente delle Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa

alla dichiarazione antimafia, come disciplinata dal decreto legislativo 6 settembre

2011, n. 159, contenente l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti da sottoporre

a verifica antimafia (articolo 85 del predetto decreto legislativo), oppure la

dichiarazione di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed

esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui

all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di

operatori economici ivi previste). Il modello di autocertificazione di regolarità

antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito internet dell’Agenzia delle

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entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto richiedente e inviato

esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo

cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

3.6 Successivamente alla comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o dello

scarto dell’Istanza di cui al punto 3.4, viene messa a disposizione anche una

seconda ricevuta, contenente l’esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso

l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell’Agenzia delle

entrate “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute”.

3.7 Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi,

l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici sia

intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice

fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa

S.p.A.

4. Attività di controllo

4.1 Successivamente all’erogazione dei contributi, l’Agenzia delle entrate procede al

controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora dai predetti controlli emerga che i contributi sono in tutto o in parte non

spettanti, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia

delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non

spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste

dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli

interessi dovuti ai sensi dell’articolo 20 del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo

1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma,

ricorrendone i presupposti, l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo

316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

4.2 L’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia

economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute

e relative ai contributi erogati. L’Agenzia trasmette, inoltre, al Ministero

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dell’interno gli elementi informativi a disposizione in relazione ai soggetti

richiedenti i contributi per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n.

159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini

dell'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, l’applicabilità

dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011,

in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.

5. Restituzione del contributo

5.1 Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo, se riconosciuto

in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all’entrata

del bilancio dello Stato con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo

9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha

percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito della

rinuncia di cui al punto 2.5, può regolarizzare l’indebita percezione, restituendo

spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al

periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle

riduzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I

versamenti di cui ai periodi precedenti sono effettuati mediante compilazione del

modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall’Agenzia con apposita

risoluzione.

6. Trattamento dei dati

6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali – prevista dagli articoli 6

paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

e s.m.i. – è individuata nell’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge 25

maggio 2021, n.73 che ha previsto un contributo a fondo perduto a favore delle

imprese che svolgono, come attività prevalente una di quelle individuate dai

seguenti codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2, e che

nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento

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rispetto a quelli del 2019. Per le imprese costituite nel corso del 2020 la predetta

riduzione del 40% deve riferirsi all’ammontare medio mensile del fatturato e

corrispettivi del 2021 rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e

corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita IVA.

Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato in data 19

febbraio 2022 così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo

economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto

2022 pubblicato in data 27 ottobre 2022, in conformità a quanto previsto dal

comma 2-bis del sopra citato articolo 1-ter del decreto legge 25 maggio 2021,

n.73, sono stati determinati i soggetti beneficiari del contributo e l’ammontare

dell’aiuto, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell’articolo

6 del predetto decreto interministeriale, per il riconoscimento del contributo in

esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento

del Direttore dell’Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo

contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro

elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

relazione all’intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA

S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell’articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di

trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il conto

corrente sul quale erogare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia

intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente il contributo.

L’Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al

quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria,

designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo

28 del Regolamento UE 2016/679.

I dati oggetto di trattamento, indicati all’articolo 1 del presente Provvedimento,

sono:

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? i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto

deceduto di cui l’erede richiedente continua l’attività, del soggetto cessato

in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori

firmatari dell’istanza, dei soggetti facenti parte dell’impresa unica, degli

intermediari delegati alla trasmissione, nonché dei soggetti da sottoporre a

verifica antimafia;

? i dati inerenti l’ammontare complessivo dei ricavi o dei compensi relativi

al secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del

decreto in oggetto;

? i dati inerenti l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi

del 2021 e dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della Partita

IVA;

? i dati inerenti l’ammontare complessivo degli aiuti concessi nell’ambito del

regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della

Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni

e l’ammontare dei medesimi aiuti imputabile all’attività di trasporto merci

su strada per conto terzi, l’IBAN del richiedente il contributo;

? gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza

di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del

processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dei

contributi e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e

l’eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle

entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell’intestazione

dell’IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di

sicurezza – organizzative e tecnologiche – interne. Agenzia delle entrate al

termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di

coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non

vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli

strettamente necessari a consentire il buon esito dell’erogazione dei contributi.

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6.3 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5

par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle

proprie attività istituzionali di accertamento.

6.4 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del

Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da

garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o

illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell’istanza venga effettuata

esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate,

dall’interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del

Cassetto fiscale ovvero al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture

elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e

Corrispettivi” del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato

per la sola trasmissione telematica dell’istanza, il quale dovrà inserire nella

stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale

attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre

Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente

nel caso di trasmissione dell’istanza da parte di un intermediario, trasmette al

richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione

dell’istanza (o dell’eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione.

Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica

certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle

imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello

Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a

disposizione del richiedente nella sezione “Contributo a fondo perduto –

Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia

delle entrate.

6.5 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da

parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed

è parte integrante dell’istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

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6.6 Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo

perduto è stata eseguita la valutazione d’impatto (DPIA) prevista dell’articolo

35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

7. Disposizioni Unionali

7.1 Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni

previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 e successive modifiche e integrazioni.

8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche

8.1 Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni

allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne

sarà data preventiva comunicazione.

MOTIVAZIONI

In considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,

l’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto un contributo a fondo

perduto a favore delle imprese delle imprese operanti nei settori particolarmente

danneggiati individuati dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 19 febbraio 2022, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022

e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 ottobre 2022, sono stati determinati i soggetti

beneficiari e l’ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

L’aiuto di cui al citato articolo 1-ter, comma 2-bis, non può essere erogato ai

soggetti destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d),

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni o

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che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a

beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. L’aiuto,

inoltre, non può essere richiesto dai soggetti che si trovino in liquidazione volontaria o

sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie nonché da imprese già in

difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione dell’art. 2, punto 18, del

Regolamento GBER, ad eccezione delle microimprese e delle piccole imprese, purché

rispettino il requisito del mancato stato di liquidazione e non abbiano ricevuto aiuti per

il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

Il contributo spetta se le imprese esercitano come attività prevalente, come

comunicata con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del

decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n.633, una di quelle individuate

dai codici ATECO 2007 96.09.05, 56.10, 56.21, 56.30, 93.11.2 e hanno subito nell’anno

2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019. Per

le imprese costituite nel corso del 2020 la riduzione del 40 per cento è determinata tra

l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei mesi del 2020 successivi

a quello di apertura della Partita Iva rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato

e dei corrispettivi del 2021.

Le imprese, per accedere al contributo, devono risultare regolarmente costituite,

iscritte e attive nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza e devono

avere sede legale o operativa ubicata sul territorio.

Per la richiesta del contributo, i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono

tenuti ad inviare una istanza, esclusivamente in via telematica, all’Agenzia delle entrate

che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la

ripartizione dei fondi per l’erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie

stanziate dall’articolo 1-ter, comma 2-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, sono

ripartite per il 70%, in egual misura a tutti i soggetti che hanno validamente presentato

istanza per il contributo; in aggiunta il 20% delle risorse finanziarie sono ripartite tra le

imprese beneficiarie che nell’anno 2019 presentano un ammontare di ricavi superiore a

14

400 mila euro e il restante 10% è ripartito, in aggiunta alle precedenti assegnazioni, per

le imprese con un ammontare di ricavi superiori a 1 milione di euro.

L’ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra

l’importo determinato a seguito della ripartizione e l’importo residuo di aiuti ancora

fruibili, determinato in base all’ammontare di aiuti concessi in regime “de minimis” ai

sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 e successive modifiche ed integrazioni indicato

dal soggetto richiedente nell’Istanza.

Qualora l’ammontare del contributo spettante, calcolato secondo le predette

modalità, sia superiore a 150.000 euro dovrà essere trasmessa all’Agenzia delle entrate

l’autocertificazione di regolarità antimafia di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica di

cui all’articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il modello di

autocertificazione di regolarità antimafia sarà pubblicato successivamente sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate e dovrà essere firmato digitalmente dal soggetto

richiedente e inviato esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC)

all’indirizzo cop.Cagliari@pce.agenziaentrate.it entro il 16 gennaio 2023.

Con il presente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, ai sensi del

comma 3 dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, così come

modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato in data 27 ottobre 2022

sono definite le modalità di presentazione dell’istanza, il suo contenuto informativo, i

termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario

all’attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

L’Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni

contenute nell’istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente

bancario o postale del richiedente. L’erogazione dei contributi di importo superiore a

150.000 euro sarà effettuata solo successivamente alla trasmissione della

autocertificazione di regolarità antimafia.

15

Prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con

i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che

determinano lo scarto dell’istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale

erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al

soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da

PagoPa S.p.A.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31

e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il presente contributo riconosciuto sia in tutto o in parte non spettante,

l’Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando

le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del

decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo

20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle

disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n.

311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-

legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto

31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per le controversie relative all’atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal

decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante

restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché

mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte

dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi

erogati sono trasmesse – sulla base di protocolli d’intesa – dall’Agenzia delle entrate alla

Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest’ultima e al

Ministero dell’Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del

2011.

16

Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni

dell’articolo 316-ter del codice penale.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

? Codice Penale

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

? Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

? Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

? Legge 30 dicembre 2004, n. 311

? Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art. 1

della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

? Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

luglio 2010, n. 122

? Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

? Legge 6 novembre 2012, n.190

? Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013

? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016

? Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

dicembre 2016, n. 225

17

? Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77

? Decreto- legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

luglio 2021, n. 106

? Decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

marzo 2022, n. 25

? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali del 31 maggio 2017, n.115

? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 19 febbraio 2022

? Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze del 19 agosto 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 27 ottobre 2022

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio

2013

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5

novembre 2018

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate

tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma

361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 18 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente

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