Prot. n. 418393 /2024
Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito
d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica,
in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e delle
imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con le relative istruzioni, e definizione del
contenuto e delle modalità di trasmissione
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1 Approvazione del modello di comunicazione per l’utilizzo del contributo sotto forma di
credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno
– ZES unica, in favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, con
le relative istruzioni, e definizione del contenuto
1.1 Il presente provvedimento approva, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del
Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 18 settembre 2024 (di seguito “decreto”), il
modello di comunicazione (di seguito “Comunicazione”) per l’utilizzo del contributo sotto
forma di credito d’imposta per gli investimenti effettuati nella Zona economica speciale per
il Mezzogiorno – ZES unica (di seguito “ZES unica”) dalle imprese attive nel settore della
produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole
e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, di cui all’articolo 16-bis del
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
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novembre 2023, n. 162 (di seguito “decreto-legge”), introdotto dall’articolo 1, comma 7,
lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 2024, n. 101, con le relative istruzioni.
1.2 La Comunicazione è utilizzata dalle imprese attive nel settore della produzione primaria di
prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive
nel settore della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime
contabile adottato, che intendono beneficiare del contributo sotto forma di credito d’imposta
di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge in relazione agli investimenti in beni strumentali
indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto, effettuati a decorrere dal 16 maggio 2024 e
fino al 15 novembre 2024 e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono
impiantate nella ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata,
Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista
dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione
Europea (di seguito TFUE”), e le zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla
deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla
Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
1.3 La Comunicazione è composta dal frontespizio contenente l’informativa sul trattamento dei
dati personali, i dati dell’impresa beneficiaria, i dati del rappresentante firmatario della
comunicazione, la rinuncia totale al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, dal quadro A contenente i dati relativi al progetto d’investimento e al credito
d’imposta, dal quadro B contenente i dati della struttura produttiva, dal quadro C contenente
l’elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, dal quadro D contenente l’elenco
delle altre agevolazioni concesse o richieste, compresi gli aiuti de minimis, e dal quadro E
contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione di cui
all’articolo 5, comma 11, del decreto (di seguito “certificazione”).
1.4 La misura agevolativa è stata comunicata in esenzione alla Commissione Europea, ai sensi
dei regolamenti (UE) 2022/2472 e 2022/2473, e registrata dalla medesima Commissione
con i codici SANI SA.114421, per il settore agricolo e forestale, e SA.114428, per il settore
della pesca e acquacoltura. Per le grandi imprese, la misura agevolativa è stata approvata
con decisione della Commissione Europea C(2024) 7496 final del 24 ottobre 2024.
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1.5 Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
2 Reperibilità della Comunicazione
2.1 La Comunicazione è disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3 Modalità per l’invio della Comunicazione
3.1 Ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del decreto, la Comunicazione è inviata dal 20
novembre 2024 al 17 gennaio 2025 esclusivamente con modalità telematiche, direttamente
dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle
dichiarazioni di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La trasmissione telematica della Comunicazione è
effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZESUNICAAGRICOLA”,
disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.
3.2 A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro cinque giorni, una
ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative
motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la
comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
3.3 Si considera tempestiva la Comunicazione trasmessa alla data di scadenza del termine di cui
all’articolo 4, comma 1, del decreto e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio
telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.
3.4 Nel medesimo periodo e con le stesse modalità di cui al paragrafo 3.1 è possibile:
a) inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella
precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce
tutte quelle precedentemente inviate;
b) rinunciare totalmente al credito d’imposta indicato nell’ultima Comunicazione
validamente presentata.
3.5 Fermo restando quanto disposto al paragrafo 5, la Comunicazione inviata successivamente
al termine di presentazione è scartata in fase di accoglienza.
3.6 La Comunicazione è scartata nel caso in cui:
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a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della
Comunicazione;
b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel quadro E non corrispondano con i dati
presenti nella relativa banca dati dell’Agenzia delle entrate;
c) il codice attività (ATECO 2007 aggiornamento 2022) e il codice catastale del comune
riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel quadro B, non corrispondano con
quelli comunicati ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633.
4 Utilizzo del credito d’imposta
4.1 Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate la verifica del rispetto del limite di spesa di
cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge, tenuto conto di quanto disposto
dall’ultimo periodo del comma 8 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 63 del 2024, il credito
d’imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
4.2 Il credito risultante dalla Comunicazione, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, del decreto, è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla
pubblicazione del provvedimento di cui al medesimo comma 4 e, comunque, non prima del
rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta.
4.3 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.2, la quota del credito corrispondente agli
investimenti non documentabili tramite l’emissione di fatture elettroniche e/o acquisiti
mediante contratti di locazione finanziaria è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo
successivo al rilascio della ricevuta con la quale l’Agenzia delle entrate comunica il
riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta in esito alla verifica documentale della
certificazione effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari. A tal fine, il
beneficiario è tenuto a trasmettere, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento di cui all’articolo 4, comma 4, del decreto, la certificazione mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: creditoimpostazes@pec.agenziaentrate.it.
4.4 Fermo restando quanto previsto nei paragrafi 4.2 e 4.3, relativamente alla Comunicazione
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per la quale l’ammontare del credito d’imposta riconosciuto nella misura spettante ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, del decreto sia superiore a euro 150.000, il credito è utilizzabile
in esito alle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’Agenzia
delle entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito d’imposta qualora non
sussistano motivi ostativi.
4.5 Ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
a) il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;
b) nel caso in cui l’importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore
all’ammontare utilizzabile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il relativo
modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello
F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate;
c) con successiva risoluzione saranno impartite le istruzioni per la compilazione del
modello F24.
5 Controlli antimafia
5.1 Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali Comunicazioni con cui è
possibile rettificare unicamente i dati del quadro C, nei casi di Comunicazioni sottoposte al
controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro sessanta giorni dalla restituzione
dell’apposita ricevuta.
5.2 Per le Comunicazioni sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato
riconosciuto sotto condizione risolutiva ai sensi dell’articolo 92, comma 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, qualora la Prefettura segnali l’impossibilità di
effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché,
a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella
Comunicazione, l’Agenzia delle entrate trasmette al beneficiario una comunicazione
contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata
all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei
professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
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5.3 Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 5.2, il
beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell’informazione antimafia, una
Comunicazione rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel quadro
C, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di cui al paragrafo 4.3. Fino all’invio
della Comunicazione è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Decorso il
termine di cui al primo periodo del presente paragrafo senza che il beneficiario abbia
provveduto all’invio della Comunicazione l’Agenzia delle entrate procede, con atto
motivato, alla revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di
quanto indebitamente utilizzato.
5.4 Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli
adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione nel
caso previsto nel paragrafo 4.3.
6 Trattamento dei dati
6.1 La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b),
del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell’articolo 4,
comma 1, del decreto, il quale prevede che i soggetti beneficiari del credito d’imposta
presentino all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione. Il comma 2 del citato
articolo 4 prevede che, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sia
approvato il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, e siano definiti il
contenuto e le modalità di trasmissione.
6.2 L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione
all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L’Agenzia delle entrate si
avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del
sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, l’elaborazione e l’aggiornamento degli indici
sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate. Sogei S.p.A. è designata
Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE)
2016/679.
6.3 I dati oggetto di trattamento, indicati nella Comunicazione approvata con il presente
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provvedimento, sono:
- i dati anagrafici del soggetto dichiarante (codice fiscale) e dell’eventuale soggetto terzo
che effettua la Comunicazione (es. rappresentante legale) e dei familiari conviventi
sottoposti alla verifica antimafia;
- gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un
tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
- i dati contabili relativi al credito d’imposta;
- gli estremi della certificazione e delle fatture elettroniche ricevute dal beneficiario e
relative ad acquisti agevolabili.
I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo
rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione della Comunicazione, per
le verifiche successive e per l’eventuale recupero degli importi non spettanti.
6.4 Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del
Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del
trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di
liquidazione, accertamento e riscossione.
6.5 Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del
Regolamento (UE) 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire
un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto
che la trasmissione della Comunicazione venga effettuata mediante i canali telematici
dell’Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un
soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all’articolo 3, commi
2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
6.6 L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative richieste
dall’articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 e necessarie a garantire la correttezza e la
sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di
legge e al Regolamento.
6.7 L’informativa sul trattamento dei dati personali e sull’esercizio dei diritti da parte degli
interessati viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate ed è parte integrante
della Comunicazione.
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6.8 Sul trattamento dei dati personali relativo alla Comunicazione è stata eseguita la valutazione
d’impatto sulla protezione dati ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679.
Motivazioni
L’articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, introdotto dall’articolo 1, comma 7, lettera
b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
2024, n. 101, ha previsto un contributo sotto forma di credito d’imposta per le imprese attive nel
settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e per le microimprese,
piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano investimenti
dal 16 maggio 2024 al 15 novembre 2024 relativi all’acquisizione di beni strumentali destinati a
strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella ZES unica che ricomprende le
zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia,
ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del TFUE, e le zone
assistite della regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’articolo 107, paragrafo 3,
lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Sono escluse dalla presente agevolazione:
• le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di una precedente decisione
della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno,
conformemente all’articolo 1, comma 4, lettera a), del regolamento (UE) 2022/2472;
• le imprese in difficoltà, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del regolamento (UE)
2022/2472;
• le grandi imprese attive nella produzione e trasformazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;
• le imprese specificamente individuate all’articolo 1 del regolamento (UE) 2022/2473.
In base all’articolo 4, comma 1, del decreto, per accedere al contributo sotto forma di
credito d’imposta i soggetti interessati comunicano all’Agenzia delle entrate l’ammontare delle
spese ammissibili sostenute dal 16 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024.
Inoltre, l’articolo 5, comma 11, del decreto prevede che, ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle
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stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita
certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non
obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore
legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto, con il presente provvedimento è, pertanto,
approvato l’allegato modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta
per gli investimenti nella ZES unica in favore delle imprese attive nel settore della produzione
primaria di prodotti agricoli e delle imprese attive nel settore forestale e nel settore della pesca e
acquacoltura”, con le relative istruzioni, e sono definiti il contenuto e le modalità di trasmissione.
La Comunicazione è inviata dal 20 novembre 2024 al 17 gennaio 2025, come stabilito
dall’articolo 4, comma 1, del decreto, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal
beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni
di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
Al fine di effettuare controlli formali automatizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti
dal decreto per la fruizione del credito, ossia che l’investimento sia stato realizzato e sia stata
rilasciata l’apposita certificazione, nella Comunicazione viene richiesta l’indicazione dei dati
delle fatture elettroniche ricevute e degli estremi della certificazione.
Il credito d’imposta, nella misura spettante ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del decreto,
è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento
con il quale è resa nota la percentuale per la determinazione dell’ammontare massimo del credito
d’imposta fruibile, nel rispetto del limite di spesa di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto-
legge n. 124 del 2023, pari a 40 milioni di euro per l’anno 2024.
In merito al predetto limite di spesa, l’articolo 1, comma 8, ultimo periodo, del decreto-
legge 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto che qualora le somme comunicate dalle imprese con
riferimento agli investimenti di cui al precedente periodo del medesimo comma 8 risultino
inferiori al limite di 90 milioni di euro, le corrispondenti economie sono destinate a finanziare il
presente credito di imposta.
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Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62;
articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo
73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio
delle agenzie fiscali).
b) Disciplina normativa di riferimento
Articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
Regolamento (UE) 2016/697 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
Articolo 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162;
Articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;
Decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, 18 settembre 2024.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 novembre 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi