Provvedimento Agenzia Entrate del 18.05.2022 (171638/2022)


Prot. n. 171638/2022


Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla

legge 28 marzo 2022, n. 25


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento


Dispone


  1. Contenuto informativo dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto

    1. È approvato l'allegato modello "Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per il sostegno delle attività economiche chiuse" (di seguito "Istanza") con le relative istruzioni, comprensivo del frontespizio, contenente anche l'informativa relativa al trattamento dei dati personali.

    2. L'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 contiene le seguenti informazioni:

      • il codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona non fisica, che richiede il contributo;

      • nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l'attività di un soggetto deceduto, il codice fiscale del de cuius; nel caso in cui il soggetto richiedente abbia posto in essere operazioni aziendali di trasformazione, la partita IVA del soggetto cessato;

      • il codice fiscale del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo, nei casi in cui quest'ultimo sia diverso dalla persona fisica, ovvero, nel caso in cui il soggetto richiedente sia minore o interdetto, il codice fiscale del rappresentante legale;

        • la dichiarazione di essere un soggetto diverso da quelli indicati dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021 (di seguito "decreto interministeriale"), ovvero enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;

        • la dichiarazione di aver attivato la partita IVA in data antecedente al 27 gennaio 2022 e di esercitare a tale data attività prevalente individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night club e simili);

        • la dichiarazione di essere in possesso degli altri requisiti previsti al comma 2 dell'art. 4 del decreto interministeriale;

        • l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto richiedente il contributo;

        • il codice fiscale dell'eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell'istanza e l'eventuale dichiarazione sostitutiva, resa da quest'ultimo, relativa al conferimento di una specifica delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'istanza stessa;

        • la data di sottoscrizione e la firma dell'istanza.

    3. L'istanza, inoltre, contiene le dichiarazioni - rese dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

      n. 445 - in relazione al non superamento dei limiti degli aiuti di Stato rispetto a quelli ricevuti fino al momento della presentazione dell'istanza dal soggetto richiedente e, nel caso in cui il soggetto si trovi in una relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, dagli altri soggetti con cui si trova nella suddetta situazione di controllo, nonché alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno

      dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

      Nell'istanza è indicato l'ammontare di aiuti ancora fruibili, senza che si verifichi il superamento dei limiti previsti dalla sezione 3.1 della citata Comunicazione della Commissione europea.

      L'istanza contiene, inoltre, la dichiarazione relativa ad eventuali importi da restituire in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564, in coerenza con quanto disciplinato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022.

    4. In particolare, nel caso di scelta di restituzione delle eccedenze mediante sottrazione dal contributo richiesto con l'istanza di cui al presente provvedimento, sono indicati gli importi relativi agli aiuti ottenuti in eccedenza che si intendono restituire e agli interessi di recupero. L'istanza contiene, altresì, il quadro A per l'indicazione dei codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo con altre imprese, rilevante ai fini della definizione di impresa unica, come previsto dal citato Provvedimento del 27 aprile 2022.


  2. Modalità e termini di trasmissione dell'istanza


    1. L'Istanza è predisposta in modalità elettronica mediante procedura web resa disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito internet dell'Agenzia delle entrate ovvero mediante procedure di mercato che rispettino i requisiti definiti nelle specifiche tecniche approvate con il presente provvedimento.

    2. La trasmissione dell'Istanza è effettuata mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

    3. L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della

      Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 29 luglio 2013, ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni. Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione telematica dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: al tal fine, l'intermediario inserisce nell'Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

    4. La trasmissione dell'Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 6 giugno 2022 e non oltre il giorno 20 giugno 2022.

    5. Nel periodo di cui al punto precedente è possibile, in caso di errore, presentare una nuova Istanza, in sostituzione dell'Istanza precedentemente trasmessa. L'ultima Istanza trasmessa nel periodo di cui al punto 2.4 sostituisce integralmente tutte quelle precedentemente inviate. È possibile, inoltre, presentare una rinuncia all'Istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere trasmessa entro il termine di cui al punto 2.4. Anche la rinuncia può essere presentata da un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". La rinuncia può essere trasmessa anche dall'intermediario che ha trasmesso, per conto del soggetto richiedente, una Istanza per il contributo a fondo perduto inserendo in tale precedente Istanza anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale ha attestato di aver ricevuto la delega, da parte del richiedente, per l'invio dell'Istanza stessa.

    6. A seguito della presentazione dell'Istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

    7. La ricevuta di cui al punto precedente è messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".

    8. Qualora l'Istanza è trasmessa da un intermediario di cui al punto 2.3, l'Agenzia delle entrate trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una Istanza o una rinuncia ad una Istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi".

    9. L'Agenzia delle entrate effettua ulteriori controlli sulle informazioni contenute nelle istanze per le quali è stata messa a disposizione la ricevuta di presa in carico con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria. Tali controlli possono comportare lo scarto dell'Istanza.


  3. Calcolo ed erogazione del contributo


    1. L'Agenzia delle entrate procede a ripartire, in egual misura per ciascun soggetto beneficiario, il contributo, rapportando l'importo di finanziamento stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, all'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze che hanno superato i controlli, con un limite massimo di 25.000 euro per ciascun soggetto beneficiario.

    2. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione di cui al punto 3.1 e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente nel

      riquadro presente in corrispondenza della lettera B, in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

    3. L'erogazione del contributo di cui al punto precedente, al netto dell'eventuale importo da restituire, indicato nei riquadri presenti nel modello in corrispondenza della lettera A, è effettuata mediante accredito sul conto corrente, identificato dall'IBAN indicato nell'Istanza, intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato con il relativo codice fiscale.

    4. L'Agenzia comunica, al soggetto richiedente ovvero al suo intermediario delegato di cui al punto 2.3, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", l'importo del contributo riconosciuto e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo o lo scarto dell'Istanza e i motivi che lo hanno determinato.

    5. Successivamente alla comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o dello scarto dell'Istanza di cui al punto 3.4, viene messa a disposizione anche una seconda ricevuta, contenente l'esito della richiesta, al soggetto che ha trasmesso l'Istanza nella sezione della propria area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate "Servizi - Consultazioni e ricerca - Ricerca ricevute".

    6. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento dei contributi, l'Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale accreditare i bonifici, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente, identificato con il relativo codice fiscale. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.


  4. Attività di controllo


    1. Successivamente all'erogazione del contributo, l'Agenzia delle entrate procede al controllo dei dati dichiarati ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

      Qualora dai predetti controlli emerga che il contributo è in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero della parte del contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Resta ferma, ricorrendone i presupposti, l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 316-ter del Codice penale (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato).

    2. L Agenzia delle entrate trasmette i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria. L'Agenzia trasmette, inoltre, gli elementi informativi relativi ai soggetti richiedenti i contributi al Ministero dell'interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate, ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente provvedimento, l'applicabilità dell'articolo 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale.


  5. Restituzione del contributo


    1. Le somme dovute a titolo di restituzione del presente contributo riconosciuto, in tutto o in parte non spettante, oltre interessi e sanzioni, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista. Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante può regolarizzare l'indebita percezione, restituendo spontaneamente il contributo ed i relativi interessi, con le modalità di cui al periodo precedente, e versando le relative sanzioni mediante applicazione delle riduzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 17 dicembre 1997, n. 472. I versamenti di cui ai periodi

      precedenti sono effettuati mediante compilazione del modello F24 con specifici codici tributo istituiti dall'Agenzia con apposita risoluzione.


  6. Trattamento dei dati


    1. La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6 paragrafo 3 lett. b) del Regolamento 2016/679 e 2 ter del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. - è individuata nell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 con il quale è stato rifinanziato il fondo istituito dall'articolo 2, comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 per l'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che, alla data del 27 gennaio 2022, esercitavano attività prevalente che risultava chiusa per effetto delle misure adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221. Per l'attuazione della citata disposizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni disciplinate dall'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, attuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare dell'aiuto, nonché le modalità di erogazione dello stesso. Il comma 3 dell'articolo 6 del predetto decreto interministeriale, per il riconoscimento del contributo in esame, affida ad Agenzia delle entrate il compito di definire, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni previste dalla norma stessa.

    2. L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. La PagoPA S.p.A. assume il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento svolte per la verifica - per conto di Agenzia delle entrate - che il

      conto corrente sul quale accreditare i bonifici, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al soggetto richiedente i contributi. L'Agenzia delle entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei S.p.A. al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

      I dati oggetto di trattamento, indicati all'articolo 1 del presente Provvedimento, sono:

      • i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale), del soggetto deceduto di cui l'erede richiedente continua l'attività, del soggetto cessato in caso di trasformazioni aziendali, dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei soggetti facenti parte dell'impresa unica, degli intermediari delegati alla trasmissione;

      • i dati inerenti l'ammontare complessivo degli aiuti ancora fruibili nell'ambito del Temporary Framework, l'ammontare degli aiuti ottenuti in eccedenza rispetto ai massimali del Temporary Framework e dei relativi interessi di recupero, l'IBAN del richiedente il contributo;

      • gli eventuali dati relativi a situazioni giudiziarie desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale).

      I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione del contributo e per le verifiche successive sulla spettanza del contributo e l'eventuale recupero degli importi non spettanti. I dati che Agenzia delle entrate trasmette a PagoPA S.p.A. al momento della verifica dell'intestazione dell'IBAN vengono comunicati con modalità sicure, secondo le policies di sicurezza - organizzative e tecnologiche - interne. Agenzia delle entrate al termine della verifica riceve da PagoPA S.p.A. la sola comunicazione di coincidenza/non coincidenza, oppure di informazione non disponibile; non vengono dunque acquisiti da Agenzia delle entrate dati ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari a consentire il buon esito dell'erogazione dei contributi.

    3. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.1, lett. e) del Regolamento UE 2016/679), Agenzia delle entrate conserva i

      dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di accertamento.

    4. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par.1, lett. f del Regolamento UE 2016/679) che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione dell'istanza venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici di Agenzia delle entrate, dall'interessato o da un suo intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" del richiedente o da un intermediario specificatamente delegato per la sola trasmissione telematica dell'istanza, il quale dovrà inserire nella stessa anche la sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta di aver ricevuto la delega specifica, da parte del richiedente. Inoltre Agenzia delle entrate, per meglio tutelare e rendere consapevole il richiedente nel caso di trasmissione dell'istanza da parte di un intermediario, trasmette al richiedente che lo ha delegato una comunicazione che evidenzia la trasmissione dell'istanza (o dell'eventuale rinuncia presentata) e la data di tale trasmissione. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del richiedente nella sezione "Contributo a fondo perduto -Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate.

    5. L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito web di Agenzia delle entrate ed è parte integrante dell'istanza per richiedere i contributi a fondo perduto.

    6. Sul trattamento dei dati personali relativo alla richiesta dei contributi a fondo perduto è stata eseguita la valutazione d'impatto (DPIA) prevista dell'articolo 35, comma 4 del Regolamento (UE) 2016/679.

  7. Disposizioni Unionali


    1. Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442, ed è ascrivibile alla sezione 3.1 della predetta Comunicazione.


  8. Correzioni ed evoluzioni del modello e delle specifiche tecniche


    1. Manutenzioni correttive ed evolutive del modello, delle relative istruzioni allegate al presente provvedimento nonché delle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data preventiva comunicazione.


MOTIVAZIONI

L'articolo 1, comma 1 del decreto - legge 27 gennaio 2022, n.4 ha disposto il rifinanziamento del fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA che esercitano in modo prevalente l'attività individuata dal codice Ateco 2007 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night club e simili" che, alla data del 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) risultava chiusa in conseguenza delle misure di prevenzione per evitare la diffusione dell'epidemia da "Covid-19", adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legge 24 dicembre 2021, n.221.

Ai fini dell'attuazione del citato articolo 1, comma 1, restano valide le disposizioni stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2021, con il quale sono stati determinati i soggetti beneficiari del fondo e l'ammontare del contributo, nonché le modalità di erogazione.

Il contributo non può essere erogato ai soggetti la cui partita IVA è stata attivata in data pari o successiva alla data di entrata in vigore del decreto- legge 27 gennaio 2022 e non può essere richiesto dagli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR, dagli intermediari finanziari e dalle società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR, nonché dai soggetti già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento GBER, fatta salva la deroga disposta per le microimprese e le piccole imprese ai sensi del punto 23, lettera c), dalla Sezione 3.1

«Aiuti di importo limitato» della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020.

Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto legge 27 gennaio 2022,

n.4 spetta se l'attività prevalente svolta alla data del 27 gennaio 2022 e comunicata con modello AA7/AA9 all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1972, n. 633 è individuata dal codice ATECO 2007 93.29.10 "Discoteche, sale da ballo, night club e simili", che alla medesima data risultava chiusa per effetto delle disposizioni di contenimento dell'epidemia da Covid-19 previste dall'articolo 6, comma 2 del decreto legge 24 dicembre 2021.n.221.

Per la richiesta del contributo i soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono tenuti ad inviare un'istanza, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate che curerà anche il processo di erogazione dei contributi stessi.

Successivamente al termine per la presentazione delle istanze viene effettuata la ripartizione dei fondi per l'erogazione del contributo. In particolare, le risorse finanziarie stabilite dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 gennaio 2022, n.4, sono ripartite in egual misura tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti che hanno validamente presentato l'istanza, entro l'importo massimo di euro 25.000 per ciascun beneficiario. L'ammontare del contributo riconosciuto a ciascuna impresa è pari al minore tra l'importo determinato a seguito della ripartizione e l'importo residuo di aiuti ancora fruibili, indicato dal soggetto richiedente in relazione ai limiti previsti dalla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442.

Con il presente provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi del comma 3 dell'articolo 6 del decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, sono definite le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione, le specifiche tecniche e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del predetto decreto.

L'istanza, oltre ai dati identificativi del soggetto richiedente e del suo rappresentante legale qualora si tratti di un soggetto diverso dalla persona fisica, l'IBAN del conto corrente intestato al soggetto che ha richiesto il contributo, identificato dal relativo codice fiscale, e il codice fiscale dell'intermediario eventualmente delegato alla trasmissione.

L'istanza contiene, infine, le dichiarazioni relative al mancato superamento dei limiti degli aiuti di Stato e alla sussistenza degli ulteriori requisiti definiti dalla sezione

3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442. Nell'istanza sono indicati, inoltre, gli eventuali importi da restituire per il superamento dei massimali previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, così come modificati dalla Comunicazione della Commissione europea del 13 ottobre 2020 C(2020) 7127 e dalla Comunicazione della Commissione europea del 28 gennaio 2021 C(2021) 564.

L'Agenzia delle entrate determina il contributo sulla base delle informazioni contenute nell'istanza. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente bancario o postale del richiedente.

Prima di effettuare l'accredito, l'Agenzia delle entrate effettua alcuni controlli con i dati presenti in Anagrafe Tributaria al fine di individuare anomalie e incoerenze che determinano lo scarto dell'istanza.

Tra i predetti controlli vi è anche quello della verifica che il conto corrente sul quale accreditare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato

al soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A.

Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo (in tutto o in parte) non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e gli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'articolo 28 del decreto 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

È consentita la regolarizzazione spontanea da parte del contribuente, mediante restituzione dei contributi indebitamente percepiti e dei relativi interessi, nonché mediante versamento delle sanzioni a cui è possibile applicare le riduzioni disposte dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

I dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati sono trasmesse dall'Agenzia delle entrate alla Guardia di Finanza per le attività di polizia economico-finanziaria di quest'ultima e al Ministero dell'Interno per i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Inoltre, in caso di indebita percezione dei contributi, si applicano le disposizioni dell'articolo 316-ter del codice penale.


RIFERIMENTI NORMATIVI

  1. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

    • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

    • Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

    • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

  2. Normativa di riferimento:

  • Codice Penale

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

  • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546

  • Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

  • Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

  • Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

  • Legge 30 dicembre 2004, n. 311

  • Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dall'art.

    1della legge 28 gennaio 2009, n. 2,

  • Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

    luglio 2010, n. 122

  • Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

  • Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

  • Decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1

    dicembre 2016, n. 225

  • Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", come modificata dalla Comunicazione del 18 novembre 2021 C(2021) 8442

  • Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

    luglio 2020, n. 77

  • Decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

  • Decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n.11

  • Decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25

  • Decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 9 settembre 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2021

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 92558 del 29 luglio 2013

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 291241 del 5 novembre 2018

  • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n.143438 del 27 aprile 2022


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 18 maggio 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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