Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, del suo intermediario e della Guardia di finanza elementi e informazioni, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili - disposizioni di attuazione dell'articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
dispone
1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente 1.1 Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria, anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, che favoriscano un costante dialogo finalizzato a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, nonché a regolarizzare eventuali violazioni, l'Agenzia delle Entrate rende disponibili, con le modalità previste nel presente provvedimento, i seguenti elementi ed informazioni relative agli studi di settore:
a) inviti al contribuente a presentare i modelli studi di settore, qualora non abbia provveduto pur essendone obbligato;
b) modelli di studi di settore trasmessi;
c) elenco delle anomalie emerse in fase di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici previsti tra i quadri contabili del modello UNICO e i dati degli studi di settore;
d) segnalazioni inviate dal contribuente o dal suo intermediario, tramite la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate, per comunicare eventuali giustificazioni in merito a situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione
degli studi di settore o per fornire dettagli in merito alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, con l'indicazione se la segnalazione è stata inviata direttamente dal contribuente o per il tramite dell'intermediario;
e) comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore, in allegato ad UNICO, rilevate dall'Agenzia delle Entrate sia analizzando i dati stessi sia le altre fonti informative disponibili (in Allegato 1 sono riportate le tipologie di anomalie individuate per il triennio 2011-2013);
f) risposte inviate dal contribuente, anche per il tramite del suo intermediario, relative a comunicazioni di anomalie nei dati dichiarati ai fini degli studi di settore utilizzando la specifica procedura informatica resa disponibile dall'Agenzia delle Entrate;
g) statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore
1.2 Per le medesime finalità di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate mette, altresì, a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario i seguenti ulteriori elementi ed informazioni relative agli studi di settore, utili per una valutazione in ordine ai ricavi, compensi, redditi, volume d'affari e valore della produzione nonché relative alla stima dei predetti elementi, anche in relazione ai beni acquisiti o posseduti:
a) prospetto su base pluriennale dell'andamento dei dati dichiarativi relativi agli studi di settore applicati;
b) documento di sintesi dell'esito dell'applicazione degli studi di settore sulla base dell'ultima versione del software GERICO pubblicato sul sito dell'Agenzia, comprensivo del posizionamento degli indicatori di coerenza e di normalità e dell'indicazione sull'accesso al regime premiale previsto dall'articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.
2. Modalità con cui l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, gli elementi e le informazioni 2.1 I contribuenti possono accedere agli elementi e alle informazioni, di cui alle lettere da a) a f) del precedente punto 1.1 e alle lettere a) e b) del precedente punto 1.2, consultando il "Cassetto fiscale" mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
2.2 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono accedere agli elementi e alle informazioni di cui al punto precedente consultando il "Cassetto fiscale" dei soggetti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.
2.3 Le comunicazioni di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1 sono trasmesse dall'Agenzia delle Entrate, via Entratel, all'intermediario, se il
contribuente ha effettuato questa scelta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi e se tale intermediario ha accettato, nella medesima dichiarazione, di riceverle.
2.4 Nel caso in cui il contribuente non ha delegato l'intermediario a ricevere le comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del punto 1.1, l'Agenzia delle Entrate comunica agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dai contribuenti (ai sensi dell'articolo 16, commi 6 e 7, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179) che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata.
2.5 Per i contribuenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate viene visualizzato un avviso personalizzato nell'area autenticata e inviato, ai riferimenti dallo stesso indicati, un messaggio di posta elettronica e/o tramite Short Message Service, con cui è data comunicazione che la sezione degli studi di settore del "Cassetto fiscale" è stata aggiornata con l'invio delle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1.
2.6 Le statistiche relative ai dati dichiarati ai fini degli studi di settore di cui alla lettera g) del precedente punto 1.1 sono pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa agli studi di settore. La consultazione di tali statistiche è libera e gratuita.
3. Modalità con cui il contribuente può segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti 3.1 I contribuenti, in relazione alle comunicazioni di anomalie di cui alla lettera e) del precedente punto 1.1 e alle situazioni di non congruità, non normalità e/o non coerenza risultanti dall'applicazione degli studi di settore o alle cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, possono fornire chiarimenti e precisazioni utilizzando gli specifici software gratuiti resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale.
3.2 I software di cui al punto precedente consentono di descrivere, anche in modalità testuale, gli elementi ritenuti di utilità.
3.3 Gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, attraverso l'utilizzo degli appositi software di cui al precedente punto 3.1, possono fornire chiarimenti e precisazioni relative ai contribuenti dai quali abbiano preventivamente ricevuto delega.
4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare errori od omissioni e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse 4.1 I contribuenti, anche in base alla conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commesse secondo le modalità previste dall'articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dalla medesima norma.
5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messe a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza 5.1 I dati e gli elementi di cui al precedente punto 2.1 sono resi disponibili alla Guardia di Finanza su supporti elettronici o tramite procedure informatiche.
6. Informativa agli utenti 6.1 Sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate è pubblicata la tempistica con la quale sono messi a disposizione i dati, gli elementi informativi e i software di cui ai precedenti punti 1.1, 1.2 e 3.1.
L'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate siano individuate le modalità con le quali gli elementi e le informazioni, di cui ai commi 634 e 635 del medesimo articolo, sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.
In particolare, con il presente provvedimento, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, gli elementi e le informazioni relative agli studi di settore, riferibili allo stesso contribuente, in possesso dell'Agenzia delle Entrate.
Come evidenziato in precedenza, tali nuove forme di comunicazione, da realizzare anche in termini preventivi rispetto alle scadenze fiscali, oltre ad assicurare maggiore trasparenza e correttezza nei confronti del contribuente, sono finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, fornendo informazioni utili al fine di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.
Tale ultimo istituto è stato, infatti, profondamente rinnovato dall'articolo 1, comma 637, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, proprio al fine di garantire al contribuente la possibilità di effettuare le opportune correzioni ed i connessi versamenti delle somme dovute, usufruendo della riduzione delle sanzioni applicabili, graduata in ragione della tempestività dell'intervento correttivo.
Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la formale notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità di cui agli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633 e degli esiti del controllo formale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973.
Nel provvedimento sono, altresì, indicate le modalità con le quali i contribuenti possono segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle Entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
Disciplina normativa di riferimento Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 - Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442 - Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette;
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (articolo 13) e successive modificazioni - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-bis) - Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.208 del 7 settembre 1998;
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni, recante modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.187 del 12 agosto 1998;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195 - Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate alle prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al provvedimento 18 settembre 2008;
Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636).