Prot. n. 275852/2021
Definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni. Disposizioni attuative dell’articolo 5, commi da 1 a 9, del
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
1.Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
a)per "decreto”, il
b)per "definizione”, la definizione di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto;
c)per "proposta di definizione”, la proposta di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto
2.Perfezionamento ed efficacia della definizione
2.1.In presenza dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto, la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini previsti dagli articoli 2 e
2.2.L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del
2
l’autodichiarazione prevista dall’articolo 1, commi 14 e 15, del decreto entro il 31 dicembre 2021 ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.
Motivazioni
L’articolo 5, commi da 1 a 9, del
La misura agevolativa è rivolta ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che, a causa della situazione emergenziale dovuta all’epidemia di
Oggetto della definizione sono le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 21 dicembre 2018. In particolare, per il periodo d’imposta 2017 la definizione si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dall’articolo 157 del
L’agevolazione consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute nella comunicazione d’irregolarità.
Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell’articolo 5, comma 11, del decreto, sono definite le modalità di perfezionamento ed efficacia della definizione agevolata.
In particolare, se sono rispettati i requisiti previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto (cioè la titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e la riduzione significativa del volume d’affari o dell’ammontare dei ricavi o dei compensi), la definizione si perfeziona con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali, escluse le sanzioni e le somme aggiuntive, secondo le modalità ed entro i termini ordinariamente previsti dagli articoli 2 (in caso di pagamento in unica soluzione) e
3
Inoltre, l’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalle sezioni 3.1 («Aiuti di importo limitato») e 3.12 («Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti») della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni (articolo 57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 (articolo 2);
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell'attuale emergenza del
4
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 18 ottobre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi