Provvedimento Agenzia Entrate del 19.04.2019 (100372/2019)

Modalità di cessione del credito introdotta dall'articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Oggetto

1.1 Il provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come, da ultimo modificato, dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, individua, con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, le modalità con le quali:

a) i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica di cui al medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito;

b) i soggetti beneficiari della detrazione di cui al citato articolo 14, diversi da quelli indicati al comma 2-ter del medesimo articolo, in luogo della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1ş gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica, possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, con la facoltà di successiva cessione del credito.

2. Ambito soggettivo

2.1 Il credito d'imposta può essere ceduto da:

a) i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati su singole unità immobiliari;

b) i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare una ulteriore cessione.

2.2 Il credito d'imposta può essere ceduto in favore:

a) dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;

b) di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. E' esclusa la cessione del credito in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) di istituti di credito e intermediari finanziari, nella sola ipotesi in cui il credito sia ceduto dai soggetti di cui al punto 1.1, lett. a).

3. Credito cedibile

3.1 Il credito d'imposta cedibile corrisponde, per tutti i soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), alla detrazione dall'imposta lorda di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, spettante per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni ivi indicate.

3.2 L'importo della detrazione cedibile sotto forma di credito d'imposta è calcolato tenendo conto anche delle spese sostenute nel periodo d'imposta mediante cessione del medesimo credito ai fornitori.

3.3 Ai soli fini della cessione del credito, in presenza di diversi fornitori, la detrazione che può essere oggetto di cessione è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascun fornitore.

3.4 Il cessionario può cedere, in tutto o in parte, il credito d'imposta acquisito solo dopo che tale credito è divenuto disponibile ai sensi del successivo punto 4.5.

3.5 Se il credito d'imposta è ceduto al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa è comprensiva dell'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.

4. Adempimenti per la comunicazione dei dati della cessione del credito

4.1 I soggetti di cui al punto 1.1, lettere a) e b), comunicano, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, la denominazione e il codice fiscale del cedente, la tipologia di intervento effettuata, l'importo complessivo della spesa sostenuta, l'importo complessivo del credito cedibile (pari alla detrazione spettante), l'anno di sostenimento della spesa, i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento di riqualificazione energetica, la denominazione e il codice fiscale del cessionario, la data di cessione del credito, l'accettazione dello stesso da parte del cessionario, nonché l'ammontare del credito ceduto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre. I contribuenti di cui al punto 1.1, lett. a), dichiarano, inoltre, che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni ivi indicate.

4.2 In alternativa alle modalità di cui al punto 4.1, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il predetto modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest'ultimo caso, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario.

4.3 Il mancato invio della comunicazione di cui ai punti precedenti rende inefficace la cessione del credito.

4.4 L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito d'imposta che gli è stato attribuito, che potrà utilizzare, con le modalità di cui al successivo punto 5 del presente provvedimento, solo a seguito della relativa accettazione con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell'area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

4.5 La comunicazione da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto, avviene a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e comunque dopo l'accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

5. Utilizzo del credito d'imposta in compensazione

5.1 Il credito d'imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è ripartito in dieci quote annuali, utilizzabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal 20 marzo dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il successivo cessionario, che non cede ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.

5.2 Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

5.3 La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

5.4 Con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate è istituito il codice tributo, da indicare nel modello F24, per la fruizione del credito acquisito e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso.

6. Controlli

6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione d'imposta si provvede al recupero del credito corrispondente nei confronti dei soggetti cedenti, maggiorato di interessi e sanzioni.

6.2 Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Modalità di comunicazione dei dati e di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.

7.1 I dati di cui al punto 4.1 relativi al credito ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari sono comunicati con le modalità ivi indicate o, in alternativa, con la modalità di cui al punto 4.2 dal 7 maggio al 12 luglio 2019.

7.2 La comunicazione di cui al punto 4.5 da parte del cessionario dell'eventuale successiva cessione, totale o parziale, del credito ricevuto corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, può essere effettuata a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate di cui ai punti 4.4 e 4.5.

7.3 Il credito d'impostacorrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione con le modalità di cui al punto 5 a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l'accettazione del credito stesso con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, di cui ai punti 4.4 e 4.5.

8. Coordinamento e rinvio al Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110

8.1 Le disposizioni del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, concernente le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, si applicano anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 relative agli interventi:

a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013;

b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.

8.2 I dati di cui al punto 4.2 del citato Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, relativi alla cessione del credito di cui al punto 8.1 del presente Provvedimento corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, sono comunicati con le modalità ivi indicate entro il 12 luglio 2019.

9. Utilizzo del credito corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici - coordinamento e rinvio al Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 e al Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110

9.1 Il credito d'imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per le spese sostenute dal 1° gennaio 2019, acquisito dal cessionario, diventa disponibile, ai sensi del punto 3.4 del Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 e del punto 3.4 del Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110, dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta. Il credito d'imposta ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

Motivazioni

Il provvedimento è emanato ai sensi dell'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), che ha esteso la possibilità di cedere il credito corrispondente a tutte le detrazioni disciplinate dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, ivi compresa quella spettante per le spese sostenute per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari.

Tenendo conto delle predette modifiche, nonché della proroga disposta dall'articolo 1, comma 67, lett. a), n. 1), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il presente provvedimento individua le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, ai sensi del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari.

Il provvedimento disciplina, inoltre, la cessione del credito relativo alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 nonché per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.

Per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari, il punto 1 del provvedimento stabilisce che:

- i soggetti che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese sono possessori di redditi esclusi dalla imposizione ai fini dell'IRPEF o per espressa previsione o perché l'imposta lorda è assorbita dalle detrazioni di cui all'articolo 13 del TUIR, i quali non avrebbero potuto, in concreto, fruire della corrispondente detrazione atteso che la stessa spetta fino a concorrenza dell'imposta lorda, (c.d. no tax area), possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati, ivi inclusi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, non essendo tale possibilità esplicitamente esclusa dalla norma;

- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione di cui all'articolo 14 diversi dai c.d. no tax area possono cedere il credito corrispondente alla detrazione in favore dei fornitori che hanno effettuati gli interventi ovvero di altri soggetti privati.

Il punto 2 del provvedimento stabilisce che la cessione riguarda:

- tutti i contribuenti, anche non tenuti al versamento dell'imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta prevista per gli interventi di cui all'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;

- i fornitori che hanno eseguito i lavori;

- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti che siano però collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, così come chiarito dalle circolari n. 11/E e n. 17/E del 2018;

-gli intermediari finanziari e gli istituti di credito solo nel caso in cui il credito è ceduto dai soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.

La detrazione, sotto forma di credito d'imposta, non può essere ceduta alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

La disposizione riguarda, inoltre, i soggetti IRES e i cessionari del credito che possono, a loro volta, effettuare una sola ulteriore cessione.

Il punto 3 stabilisce che il credito cedibile corrisponde alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, nella misura e alle condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

Il credito d'imposta cedibile da parte dei soggetti beneficiari della detrazione è determinato sulla base dell'intera spesa sostenuta nel periodo d'imposta, tenendo conto anche della parte di spesa sostenuta mediante cessione del credito al fornitore.

Nell'ipotesi in cui per gli interventi ammessi all'agevolazione sono coinvolti più fornitori, ai soli fini della cessione, il credito cedibile a ciascun fornitore è pari alla detrazione calcolata sulle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.

Se il credito d'imposta è ceduto direttamente al fornitore che ha effettuato gli interventi, la fattura emessa dallo stesso deve comprendere anche l'importo relativo alla detrazione ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Il punto 4 del provvedimento stabilisce che la cessione del credito è comunicata utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate o, in alternativa, per il tramite degli uffici della stessa Agenzia, utilizzando il modulo allegato al provvedimento. Il predetto modulo può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa allegando, in tale ultimo caso, un documento d'identità del firmatario.

In particolare, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano, entro 28 febbraio dell'anno successivo al sostenimento della spesa, tutti i dati necessari per la gestione delle successive operazioni di compensazione o ulteriore cessione.

La mancata comunicazione rende inefficace la cessione del credito.

Il cessionario che intende a sua volta cedere il credito a lui spettante deve darne comunicazione all'Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla stessa Agenzia.

L'Agenzia delle entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui ceduto che, tuttavia, può essere utilizzato o ulteriormente ceduto solo dopo che sia stato da quest'ultimo accettato con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con le medesime funzionalità, nell'area riservata del cedente sono rese visibili le informazioni sull'accettazione del credito d'imposta da parte del cessionario.

Il punto 5 del provvedimento stabilisce che il credito d'imposta, che non sia oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Alla compensazione della cessione del credito non si applicano i limiti previsti dall'articolo n. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito è utilizzabile dal cessionario alle medesime condizioni applicabili al cedente.

La quota del credito che non è fruita nel periodo di spettanza è riportata nei periodi d'imposta successivi e non può essere chiesta a rimborso. Il codice tributo da utilizzare sarà istituito con separata risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

I controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria sono disciplinati dal punto 6 del provvedimento, il quale stabilisce che se viene accertata:

- la mancanza anche parziale dei requisiti oggettivi che danno diritto alla detrazione in capo al cedente il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni;

- l'indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del cessionario, il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

Per tener conto delle disposizioni introdotte dalla legge di bilancio del 2018 il punto 7 del provvedimento disciplina le modalità e i termini della comunicazione dei dati nonché quelli di utilizzo del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.

Il punto 8 del provvedimento effettua il coordinamento tra le disposizioni del presente provvedimento e quelle contenute nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017, con il quale sono state disciplinate le modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, di cui al citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013.

In particolare, viene stabilito che il predetto provvedimento si applica anche alla cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese relative agli interventi:

a) di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, diversi da quelli di cui al comma 2-quater del citato articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013;

b) effettuati su parti comuni di edifici, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica degli edifici, di cui al comma 2-quater.1 del medesimo articolo 14.

Il punto 9 del provvedimento, infine, stabilisce che, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2019 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, nonché per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, il corrispondente credito può essere utilizzato dal cessionario dal 20 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui:

- il condominio ha sostenuto la spesa e sempreché il condomino cedente abbia contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito d'imposta;

- il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo, nel caso di cessione al fornitore medesimo.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6. comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi";

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l'approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662";

Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007) e, in particolare, l'articolo 1, commi 344 e seguenti;

Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 e successive integrazioni e modificazioni recante "Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della L. 27 dicembre 2006, n. 296";

Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale" convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e, in particolare, l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quater;

Decreto del 1° dicembre 2016 del Ministro dell'Economia e finanze concernente "Termini e modalità per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai rimborsi delle spese universitarie e dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata";

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 8 giugno 2017;

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 agosto 2017;

Legge 27 dicembre 2017 n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" (legge di bilancio 2018) e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, lettera a), n. 5 e n. 9;

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e, in particolare, l'articolo 1, comma 67, lett. a), n. 1).

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