Prot. n. 174713/2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
dispone
Il presente provvedimento definisce, al fine del rispetto del limite di spesa, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta previsto dall'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito "Legge") e approva il modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni (di seguito "Comunicazione").
Le disposizioni dell'articolo 1, comma 131, della Legge si applicano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, alle imprese che producono prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito "TFUE"), nonché alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nell'Allegato I del TFUE, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.
Il credito d'imposta di cui al punto 1.1 è riconosciuto, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, alle reti di imprese agricole e agroalimentari di cui al punto 1.2, costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 (di seguito "decreto-legge"), anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Ai fini di cui al punto 2.1, per rete di imprese si intende:
la "rete contratto", priva di autonoma soggettività giuridica, prevista dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge;
la "rete soggetto", dotata di autonoma soggettività giuridica, acquisita ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge.
In caso di "rete contratto", per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo da ciascuna delle imprese aderenti alla rete:
in relazione alla quota delle spese di cui al punto 3.1 alle stesse direttamente imputate,
laddove gli investimenti siano stati posti in essere da parte del soggetto designato a svolgere l'ufficio di organo comune che agisce in veste di mandatario con rappresentanza delle imprese aderenti;
in relazione alla quota delle spese di cui al punto 3.1 a queste "ribaltate", qualora gli
investimenti siano stati posti in essere da un'impresa della rete o dall'impresa capofila che ha operato senza rappresentanza per conto delle imprese aderenti.
In caso di "rete soggetto", per gli investimenti effettuati in esecuzione del programma comune, il credito di imposta è applicato in modo autonomo dalla rete, ferma restando, in capo alla stessa, la sussistenza di tutte le condizioni poste dalla disciplina agevolativa, tra cui la verifica relativa al raggiungimento della soglia massima degli investimenti ammissibili ai sensi del punto 3.3.
La Comunicazione è presentata:
in caso di "rete contratto", dalle singole imprese aderenti per la quota di spese ad esse riferibili ai sensi del punto 2.3;
in caso di "rete soggetto", dalla rete stessa.
Sono agevolabili le spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, con particolare riferimento al miglioramento delle potenzialità di vendita a distanza a clienti finali residenti fuori del territorio nazionale, per la creazione, ove occorra, di depositi fiscali virtuali nei Paesi esteri, gestiti dagli organismi associativi di cui al punto 2, per favorire la stipula di accordi con gli spedizionieri doganali, anche ai fini dell'assolvimento degli oneri fiscali, e per le attività e i progetti legati all'incremento delle esportazioni, relative a:
dotazioni tecnologiche;
software;
progettazione e implementazione;
sviluppo database e sistemi di sicurezza.
Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi. L'effettività del sostenimento delle spese e della destinazione al potenziamento del commercio elettronico deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell'albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 131, ultimo periodo, della Legge, il credito d'imposta compete, per ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA:
nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 2.1, per le piccole e medie imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'agevolazione di cui alla presente lettera non è concessa alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno e alle imprese in difficoltà, ai sensi dell'articolo 1 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014;
nella misura del 40 per cento e nel limite di 25.000 euro dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 2.1, per le grandi imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
nella misura del 40 per cento e nel limite di 50.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari dell'importo degli investimenti realizzati in ciascuno dei periodi indicati al punto 2.1, per le piccole e medie imprese agroalimentari, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti «de minimis».
Ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto risultante dall'ultima Comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione di cui al punto 5.3. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 1, comma 131, ultimo periodo,
della Legge all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti per ciascun periodo d'imposta di spettanza del beneficio. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.
Se l'importo teoricamente spettante del credito d'imposta, calcolato secondo quanto disposto al punto 3.3, lettere b) e c), unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi dei regolamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti
«de minimis», determini il superamento dei limiti massimi ivi previsti, nella Comunicazione va riportato l'importo ridotto del credito rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. In tal caso, nel calcolo della percentuale di cui al punto 3.4, secondo periodo, si tiene conto di tale minor importo e l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito rideterminato moltiplicato per la suddetta percentuale.
Il beneficiario che, in relazione agli aiuti elencati all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbia superato uno o più dei massimali previgenti delle Sezioni 3.1 e
3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", ossia quelli applicabili fino al 27 gennaio 2021 e quelli introdotti alla data del 28 gennaio 2021 con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021, può sottrarre dal credito d'imposta gli eventuali importi eccedenti i predetti massimali, secondo quanto previsto dal paragrafo 1 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022. In tal caso, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile come sopra determinato è ridotto dell'importo che si intende restituire indicato nel campo "Totale" della Comunicazione. A tal fine, resta fermo il termine stabilito dal punto 1.5 del citato provvedimento.
Il credito d'imposta di cui al punto 1.1 ha un effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.
I soggetti aventi i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 131, della Legge per accedere al credito d'imposta di cui al punto 1.1 comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese sostenute nei periodi d'imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico, al fine di consentire l'individuazione della quota effettivamente fruibile del credito d'imposta, in proporzione alle risorse disponibili.
Ai fini di cui al punto 4.1, con il presente provvedimento è approvato l'allegato modello di "Comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico", con le relative istruzioni.
Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
La Comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche saranno pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
La Comunicazione va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la Comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre 2022.
Nello stesso periodo di cui al punto 5.3 è possibile:
inviare una nuova Comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima Comunicazione validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato, con le stesse modalità di cui al punto 5.1.
Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto 3.4.
Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:
il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento;
nel caso in cui l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare massimo di cui al punto 3.4, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
con successiva risoluzione sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.
Il credito d'imposta spettante va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al punto 3.4.
Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi:
accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale;
mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell'Unione europea di cui al punto 3.3;
utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella Comunicazione.
Il credito d'imposta è revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale.
In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito.
Il credito d'imposta non è cumulabile con altri aiuti di stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, né con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello consentito, di cui al punto 3.3 del presente provvedimento.
L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.
Le agevolazioni riconosciute in conformità al presente provvedimento sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1408/2013, dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 e dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 702/2014.
Sintesi delle informazioni relative al presente provvedimento è trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 702/2014.
Le agevolazioni previste dal presente provvedimento decorrono dalla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento (UE) n. 702/2014.
La base giuridica del trattamento dei dati personali - prevista dagli articoli 6, par. 3, lett. b), del Regolamento (UE) n. 2016/679 e 2-ter del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - è individuata nell'articolo 1, comma 131, della Legge, la quale riconosce un credito d'imposta in proporzione alle spese sostenute dai soggetti di cui al punto 2 per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il medesimo comma 131 prevede che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa.
L'Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nel presente provvedimento. L'Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
I dati oggetto di trattamento, indicati nel modello approvato con il presente provvedimento, sono:
i dati anagrafici del soggetto beneficiario del credito (codice fiscale) e dell'eventuale soggetto terzo che effettua la comunicazione (es. rappresentante legale);
gli eventuali dati relativi alla capacità delle persone desumibili dalla presenza di un tutore (es. interdizione legale o giudiziale);
i dati contabili relativi alle spese sostenute per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
I dati trattati e memorizzati dall'Agenzia delle entrate nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta gestione del credito d'imposta, per le verifiche successive sulla spettanza dello stesso e per l'eventuale recupero degli importi non spettanti.
Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) n. 2016/679), l'Agenzia delle entrate conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di liquidazione, accertamento e riscossione.
Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f), del Regolamento (UE) n. 2016/679), che prevede che i dati siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non autorizzati o illeciti, è stato disposto che la trasmissione della comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico che danno diritto al credito d'imposta venga effettuata esclusivamente mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente a cura del beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati viene pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle entrate ed è parte integrante della comunicazione delle spese che danno diritto al credito d'imposta.
Sul trattamento dei dati personali relativo alla comunicazione delle spese per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico che danno diritto al credito d'imposta è stata eseguita la valutazione d'impatto sulla protezione dati ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 2016/679.
Motivazioni
Il comma 131 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, del credito d'imposta di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti di imprese agricole e agroalimentari costituite ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle «strade del vino» di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 27 luglio 1999, n. 268.
Il credito spetta nella misura del 40 per cento dell'importo degli investimenti sostenuti, e comunque non superiore a 50.000 euro, in ciascuno dei periodi d'imposta di spettanza del beneficio per la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.
In particolare, per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato I del TFUE, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, in caso di grandi imprese, oppure alle condizioni stabilite dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, in caso di piccole e medie imprese. Per le piccole e medie imprese agroalimentari, invece, le disposizioni del comma 131 si applicano alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013. Il regime di aiuto è stato pubblicato dalla Commissione europea con numero di caso SA.102630.
Il presente provvedimento, adottato ai sensi del citato comma 131, definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa, e approva il modello di Comunicazione, con le relative istruzioni, da presentare all'Agenzia delle entrate per beneficiare del credito.
In particolare, è previsto che la comunicazione delle spese ammissibili va inviata dal 15 febbraio al 15 marzo dell'anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti. Per gli investimenti realizzati nel 2021, la comunicazione va inviata dal 20 settembre 2022 al 20 ottobre
2022.
Tenuto conto dell'esigenza espressa dal legislatore di garantire il rispetto del limite di
spesa, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l'Agenzia determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili. La suddetta percentuale sarà resa nota con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la verifica del rispetto limite di spesa di cui al comma 131, ultimo periodo, il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il presente provvedimento è stato condiviso con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, per gli aspetti rientranti nelle proprie specifiche competenze.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57; articolo
62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a);
articolo 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1); Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000 (Disposizioni recanti le modalità di avvio delle agenzie fiscali).
Disciplina normativa di riferimento
Articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; Regolamento (UE) n. 2016/679;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
Articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, conformemente a quanto disposto dall'articolo 9 del regolamento n. 702/2014 e dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 651/2014, tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 20 maggio 2022
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi