Provvedimento Agenzia Entrate del 21.02.2024 (53174/2024)



Prot. n. 53174/2024



Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero
del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni
di edifici residenziali. Modifiche al Provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del

presente provvedimento


Dispone

1. Comunicazioni all’anagrafe tributaria

1.1 A partire dalle informazioni relative all’anno 2023, le comunicazioni di

cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 19969 del

27 gennaio 2017 sono effettuate secondo le specifiche tecniche contenute

nell’allegato 1 al presente provvedimento, precedentemente modificate

con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 30383 del 6

febbraio 2018, n. 28213 del 6 febbraio 2019, n. 1432213 del 20 dicembre

2019, 49885 del 19 febbraio 2021, n. 46900 del 14 febbraio 2022 e n.

470370 del 20 dicembre 2022. Restano ferme le altre disposizioni

contenute nei citati provvedimenti.

1.2 I soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 sono esonerati dalla

trasmissione dei dati di cui al medesimo articolo 2 esclusivamente nel

caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente per

tutti gli interventi effettuati sulle parti comuni, tutti i condòmini abbiano

optato, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del

2

credito o per lo sconto sul corrispettivo dovuto. Qualora, anche per un solo

intervento, almeno uno dei condòmini abbia optato per la detrazione

d’imposta, i soggetti di cui all’articolo 2 del citato decreto del 1° dicembre

2016 sono tenuti alla trasmissione dei dati riferiti a tutti gli interventi

effettuati nell’anno precedente sulle parti comuni, compresi quelli per i

quali è stata esercitata da tutti i condòmini l’opzione per la cessione del

credito o per lo sconto.

1.3 In deroga a quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 4, del decreto-

legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge

19 dicembre 2019, n. 157, esclusivamente con riferimento alle spese

sostenute nel 2023, i soggetti individuati dall’articolo 2 del decreto del

Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016 trasmettono

i dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di

riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali

entro il 4 aprile 2024.

2. Correzione alle specifiche tecniche

2.1 Eventuali correzioni alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 saranno

pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate

e ne sarà data relativa comunicazione.



Motivazioni

Con il presente provvedimento vengono modificate le specifiche tecniche

approvate con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 470370

del 20 dicembre 2022, riguardante le comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati

relativi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione

energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali.

Le specifiche tecniche, già rese disponibili in bozza sul sito internet

dell’Agenzia delle entrate, sono state implementate con ulteriori informazioni al

fine di consentire una compilazione sempre più completa della dichiarazione

3

precompilata e di recepire le modifiche normative introdotte agli articoli 119 e 119-

ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con

modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dal decreto-legge 18 novembre

2022, n. 176 (Decreto Aiuti Quater), successivamente modificato dalla legge 29

dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023).

Con riferimento agli interventi per cui si può usufruire del “Superbonus”

(art. 119 del decreto-legge n. 34/2020) è stato inserito un ulteriore codice per la

comunicazione dei dati relativi alle spese sostenute, in quanto il contribuente dal

2023 può usufruire di una detrazione del 90% e, in via residuale al verificarsi di

particolari condizioni, può continuare a usufruire della detrazione pari al 110%.

È stato, inoltre, rimosso quanto riferito al “bonus facciate”, in quanto la

detrazione non è stata prorogata.

Le specifiche tecniche sono state adeguate anche per recepire la proroga del

termine per la fruizione dell’agevolazione relativa al superamento ed eliminazione

delle barriere architettoniche (art. 119-ter del decreto-legge n. 34/2020).

Al fine di semplificare gli adempimenti per gli amministratori di

condominio, viene previsto l’esonero dall’invio della comunicazione dei dati nel

caso in cui, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, per tutti gli

interventi effettuati sulle parti comuni tutti i condòmini abbiano optato, in luogo

dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito o per lo sconto sul

corrispettivo dovuto.

Con riferimento al termine di trasmissione delle spese, individuato nel 16

marzo dell’anno successivo all’anno d’imposta di riferimento dall’articolo 16-bis,

comma 4, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con il presente provvedimento viene prevista

una proroga al 4 aprile 2024, per le sole spese riferite all’anno 2023, per consentire

ai soggetti invianti un congruo lasso di tempo per effettuare la trasmissione dei dati

all’Agenzia delle entrate.

La proroga, adottata d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze

- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato in base alle disposizioni

previste dall’articolo 19-octies, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n.

4

148, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, non

determina impatti sul calendario della campagna dichiarativa 2024.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
203, del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art.
71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42, del 20
febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive
modificazioni, concernente le disposizioni relative all'anagrafe tributaria ed al
codice fiscale dei contribuenti.

Decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Decreto del 26 maggio 1999.

Decreto interministeriale del 9 maggio 2002, n. 153.

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° dicembre 2016, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2016.

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90 (articoli 14 e 16).

Decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2017, n. 172.

Legge del 27 dicembre 2017, n. 205.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58.

Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge. 19
dicembre 2019, n. 157.

5

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17
luglio 2020, n. 77.

Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (articolo 1,
comma 66, lettera d).

Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29

luglio 2021, n. 108 (articolo 33, comma 1, lettera a).

Legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (articolo 1,
comma 42, lettera a).

Decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito dalla legge n. 6 del 13 gennaio
2023 (articolo 9)

Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante il Bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025 (articolo 1,
comma 365, lettera a) e articolo 1 comma 894).

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 gennaio 2017, n. 19969.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 febbraio 2018, n. 30383.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 6 febbraio 2019, n. 28213.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 dicembre 2019, n.
1432213.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 febbraio 2021, n. 49885.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 febbraio 2022, n. 46900.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 20 dicembre 2022, n.
470370.

La pubblicazione del presente provvedimento verrà effettuata sul sito

internet dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge

24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 21 febbraio 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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