Provvedimento Agenzia Entrate del 22.04.2024 (205127/2024)



Prot. n. 205127/2024

Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2023, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento

dispone

1. Ambito di applicazione dei benefici premiali

1.1 I benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96
(di seguito “decreto”), sono riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli
indici sintetici di affidabilità fiscale (di seguito “ISA”) per l’annualità di
imposta 2023, con le modalità e alle condizioni indicate ai successivi punti
da 2 a 5, determinate anche per effetto dell’indicazione degli ulteriori
componenti positivi di cui al comma 9 del medesimo articolo 9-bis del
decreto.

2. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera a) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto

2.1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione dei
crediti di importo non superiore a:

a) 70.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2024;

b) 50.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

2

2.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro annui.

2.3 I benefici di cui ai punti 2.1 e 2.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

2.4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la
compensazione dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati
nell’annualità 2024;

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle
attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2023.

2.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 2.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del
credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

2.6 I benefici di cui ai punti 2.4 e 2.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

2.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 2.1, lettera a), 2.2, e di cui ai punti 2.4,
lettera a) e 2.5, come previsto dalla lettera a) del comma 11 dell’articolo 9-
bis del decreto, sono cumulative, riferendosi alle richieste di compensazione
effettuate nel 2025.

3. Accesso ai benefici premiali di cui alla lettera b) del comma 11 dell’articolo
9-bis del decreto

3.1 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità almeno pari a 9, è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del
visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di
rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di imposta 2024, per crediti di
importo non superiore a 70.000 euro annui.

3.2 Ai medesimi contribuenti di cui al punto precedente è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei

3

primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
superiore a 70.000 euro annui.

3.3 I benefici di cui ai punti 3.1 e 3.2 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

3.4 Ai contribuenti che, per il periodo d’imposta 2023, presentano un livello di
affidabilità inferiore a 9 ma almeno pari a 8, è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA, maturato per l’anno di
imposta 2024, per crediti di importo non superiore a 50.000 euro annui.

3.5 Ai medesimi contribuenti di cui al punto 3.4 è riconosciuto l’esonero
dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della
garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA infrannuale maturato nei
primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per crediti di importo non
superiore a 50.000 euro annui.

3.6 I benefici di cui ai punti 3.4 e 3.5 sono riconosciuti anche ai contribuenti che
presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato
attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

3.7 Le soglie di esonero di cui ai punti 3.1, 3.2, e ai punti 3.4 e 3.5, come previsto
dalla lettera b) del comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto, sono cumulative,
riferendosi alle richieste di rimborso effettuate nel 2025.

4. Accesso ai benefici premiali di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 11
dell’articolo 9-bis del decreto

4.1 L’esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è riconosciuta per il
periodo d’imposta 2023:

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo
di imposta 2023;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

4.2 L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è riconosciuta per il periodo d’imposta
2023:

4

a) ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il
periodo di imposta 2023;

b) ai contribuenti con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9,
calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a
seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

4.3 I termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo
d’imposta 2023, nei confronti dei contribuenti con un livello di affidabilità
almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.

4.4 L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, con riferimento al periodo d’imposta 2023, è riconosciuta ai
contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per
il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo
accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

5. Ulteriori condizioni per l’accesso ai benefici premiali

5.1 I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito
di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali di
cui ai precedenti punti se:

- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove
previsti;

- il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali ISA,
anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello
minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Motivazioni

L’articolo 9-bis, comma 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede uno
specifico regime premiale con riferimento ai contribuenti per i quali si applicano
gli ISA previsti dal comma 1 del medesimo articolo 9-bis.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 14 del decreto
legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, alle lettere da a) ad f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è previsto:

5

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di
crediti per un importo non superiore a 70.000 euro annui relativamente
all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 50.000 euro
annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività
produttive;

b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione
della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo
non superiore a 70.000 euro annui;

c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di
cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54,
secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di
affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti
dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro
autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui
all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due
terzi il reddito dichiarato.

Al riguardo va tenuto in considerazione che i benefici previsti alle lettere a)
e b) del comma 11 del citato articolo 9-bis, con riferimento all’imposta sul valore
aggiunto, per la specifica annualità di imposta, non risultano correlabili ai livelli
di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli ISA per l’analogo periodo
d’imposta, a causa della diversa scadenza dei termini di presentazione della
richiesta di compensazione e/o di rimborso del credito IVA infrannuale, nonché
della dichiarazione annuale IVA, rispetto al termine di presentazione della
dichiarazione ai fini delle imposte dirette.

Tenuto conto che il comma 12 dell’articolo 9-bis in precedenza citato
prevede che «Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità
pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali indicati al
comma 11
» e che il successivo comma 17 stabilisce che «Con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni
necessarie per l’attuazione del presente articolo
», il presente provvedimento
disciplina, per il periodo d’imposta 2023, le condizioni in presenza delle quali si
rendono applicabili i benefici in argomento.

6

Con riferimento alla precedente lettera a) vengono pertanto previste due
ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del punteggio ISA ottenuto
dal contribuente.

Nella prima ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di un
punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di
imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 70.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2024;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
70.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi l’accesso al beneficio è subordinato all’attribuzione di
un punteggio inferiore a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA
per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, relativamente:

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 50.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno di
imposta 2024;

- alla compensazione del credito IVA infrannuale di importo non superiore a
50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta
2025;

- alla compensazione dei crediti di importo non superiore a 20.000 euro
annui, risultanti dalla dichiarazione annuale relativa alle imposte dirette e
all’imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d’imposta 2023.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2022 e 2023.

7

In tutte le ipotesi, si tratta della compensazione dei crediti di importo
comunque superiore a 5.000 euro annui, atteso quanto disposto dall’articolo 10,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come modificato dall’articolo 3
del citato decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione per crediti IVA
infrannuali limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che
l’importo complessivo dell’esonero per le richieste di compensazione effettuate
nell’anno è pari a 70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Anche per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera b),
vengono previste due ipotesi con una graduazione del beneficio in ragione del
punteggio ISA ottenuto dal contribuente.

Nella prima ipotesi è statuito che l’esonero dall’apposizione del visto di
conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito
IVA risultante dalla dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del
credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025,
per un importo non superiore a 70.000 euro annui, è condizionato all’attribuzione
di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo
di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2022 e 2023.

Nella seconda ipotesi è statuito che, all’attribuzione di un punteggio inferiore
a 9 ma almeno pari a 8 a seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di
imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi,
è riconosciuto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla
prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito IVA risultante dalla
dichiarazione annuale per l’anno di imposta 2024, ovvero del credito IVA
infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2025, per un
importo non superiore a 50.000 euro annui.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media
semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di
ulteriori componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi
d’imposta 2022 e 2023.

In tutte le ipotesi, si tratta dei crediti di importo comunque superiore a 30.000
euro annui, considerato quanto disposto dall’articolo 38-bis, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8

Anche in questo caso l’utilizzo in tutto o in parte del beneficio di esenzione
limita l’eventuale ulteriore utilizzo, infrannuale o annuale, atteso che l’importo
complessivo dell’esonero per le richieste di rimborso effettuate nell’anno è pari a
70.000 euro nella prima ipotesi e 50.000 euro nella seconda.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera c), tenuto conto
che l’art. 9 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 ha abrogato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, le previsioni del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138 in materia di società in perdita sistematica, è statuito che
l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui
all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è condizionato
all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli
ISA per il periodo di imposta 2023, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, ovvero ad un livello di affidabilità complessivo almeno pari
a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti, anche
per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, a seguito
dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera d), è statuito
che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui
all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo
comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, è condizionata all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 8,5 a
seguito dell’applicazione degli ISA per il periodo di imposta 2023, anche per
effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello
di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2022 e 2023.

Per quanto concerne il beneficio di cui alla precedente lettera e), è statuito
che i termini di decadenza per l’attività di accertamento per l’annualità di imposta
2023, previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono ridotti di un anno nei
confronti dei contribuenti ai quali, a seguito dell’applicazione degli ISA per il
periodo di imposta 2023, è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 8,
anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi.

Per quanto concerne, infine, il beneficio di cui alla precedente lettera f), è
statuito che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di
cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, per il periodo d’imposta 2023, è condizionata alla circostanza che il reddito
complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato, e

9

all’attribuzione di un punteggio almeno pari a 9, anche per effetto dell’indicazione
di ulteriori componenti positivi.

Tale beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che con un livello di
affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice
dei livelli di affidabilità ottenuti, anche per effetto dell’indicazione di ulteriori
componenti positivi, a seguito dell’applicazione degli ISA per i periodi d’imposta
2022 e 2023.

Per accedere ai benefici di cui alle lettere da a) a f) del comma 11 del citato
articolo 9-bis è inoltre necessario che:

- nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro
autonomo, applichi gli ISA per entrambe le categorie reddituali;

- nel caso in cui il contribuente applichi due diversi ISA, compreso il caso in
cui si tratti del medesimo ISA applicato sia per l’attività di impresa che per
quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito
dell’applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi
d’imposta, sia pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai
benefici.

L’individuazione delle soglie di accesso ai predetti benefici è stata effettuata
in conformità a quelle già individuate con riferimento al periodo d’imposta 2022,
tenuto conto dei dati dichiarativi relativi a tale annualità. Sulla base di tali dati,
emerge che una parte significativa dei contribuenti maggiormente affidabili, anche
al netto di eventuali ulteriori componenti positivi dichiarati, si attesta sopra la
soglia individuata con il punteggio pari a 8; al fine di far accedere ai benefici
premiali di cui alle lettere c), d) ed f), particolarmente rilevanti ai fini dell’esercizio
delle attività di controllo dell’Agenzia, i contribuenti che presentano profili di
affidabilità più elevati, atteso quanto previsto dal comma 12 dell’articolo 9-bis del
decreto, si è provveduto a graduare la soglia di accesso incrementandola di un
importo pari a “0,5” per quanto riguarda i benefici premiali di cui alla lettera d) e
di un importo pari a “1” per quelli di cui alle lettere c) ed f).

L’individuazione del livello di affidabilità per l’accesso ai benefici premiali
di cui alle lettere a) e b), relativo alle soglie più elevate introdotte dalle modifiche
operate dall’articolo 14 del decreto legislativo n. 1 dell’8 gennaio 2024, è stata
effettuata tenuto anche conto di quanto indicato nella relazione illustrativa al
medesimo decreto legislativo n. 1.

In tale documento viene, infatti, chiarito che, considerato che il richiamato
comma 12 dell’articolo 9-bis prevede che con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate siano individuati i livelli di affidabilità fiscale ai quali è
collegata la graduazione dei benefici premiali, con lo stesso provvedimento, ferme
restando le attuali soglie di esonero, le più alte soglie individuate nella norma
potranno essere correlate a livelli di affidabilità maggiori (ad esempio, soggetti
ISA con punteggio pari o superiore a 9).

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Inoltre, al fine di consentire l’accesso ai benefici premiali anche ai
contribuenti che presentano profili di affidabilità elevati sulla base di un arco
temporale più ampio, circostanza sintomatica di una condizione di affidabilità
fiscale ripetuta nel tempo, si è provveduto a confermare i benefici previsti dalle
lettere da a) a d) ed f) del comma 11 dell’articolo 9-bis, del decreto, ai soggetti che
presentano un elevato livello di affidabilità complessivo, calcolato attraverso la
media semplice dei livelli di affidabilità, ottenuti a seguito dell’applicazione degli
ISA per i periodi d’imposta 2022 e 2023.

Il livello di affidabilità calcolato sulla base dei due anni d’imposta è
individuato secondo i seguenti criteri: aumentandolo di un importo pari a “0,5”,
per quanto riguarda i benefici premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è
fissata a 8 e 8,5 e mantenendo il medesimo valore per quanto riguarda i benefici
premiali la cui soglia, riferita ad un solo anno, è fissata a 9.

Le possibili soglie cui associare i benefici premiali sono state presentate alle
Organizzazioni di categoria e professionali, rappresentate nella Commissione di
esperti prevista dal comma 8 dell’articolo 9-bis, del decreto, con nota inviata l’8
aprile 2024.

Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni [art. 57; art.
62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73,
comma 4];

Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 38-bis):
Esecuzione dei rimborsi;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle

11

dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;

Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 10 maggio 2019:
Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici
sintetici di affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e
approvazione delle modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente
modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della relativa
modulistica da utilizzare per il p.i. 2018;

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2019:
Approvazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività
economiche dei comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del
commercio e delle attività professionali e di approvazione delle territorialità
specifiche;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2020:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2019, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 148): Modifiche alla disciplina degli
indici sintetici di affidabilità fiscale;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 26 aprile 2021:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2020, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2022:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal

12

comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate 27 aprile 2023:
Individuazione dei livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2022, cui sono riconosciuti i benefici premiali previsti dal
comma 11 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 8 febbraio 2023: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti dell’agricoltura, delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle
attività professionali e di approvazione delle territorialità specifiche;

Decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1: Razionalizzazione e semplificazione delle
norme in materia di adempimenti tributari;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 gennaio 2024:
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2024 e programma delle revisioni degli
indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal periodo d’imposta
2024;

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 febbraio 2024:
Approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale, da utilizzare per il
periodo di imposta 2023, del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi
d’imposta 2024 e 2025 e per la relativa accettazione, di un sistema di importazione
dei dati degli indici sintetici di affidabilità fiscale ai fini della semplificazione del
relativo adempimento dichiarativo;

Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 18 marzo 2024: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
e di approvazione delle territorialità specifiche.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.
1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 22 aprile 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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