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Provvedimento Agenzia Entrate del 23.05.2022 (176227/2022)

Prot. n. 176227/2022



Disposizioni concernenti le modalità e i termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, sentiti le associazioni di categoria degli operatori finanziari e il Garante per la protezione dei dati personali,

Dispone:


  1. Modifica dei termini della comunicazione mensile


    1. Il punto 4.2 del provvedimento del 19 gennaio 2007, n. 9647, è sostituito dal seguente:


      "4.2 Le comunicazioni di cui al punto 2.2, relative a ciascun mese, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese".

    2. Il punto 3.5 del provvedimento del 29 febbraio 2008, n. 31934, è sostituito dal seguente:


      "3.5 Le successive comunicazioni di cui al punto 1.1, lettere a), b) e c), relative a ciascun mese, devono essere effettuate entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese".

  2. Modifica dei termini della comunicazione annuale.


    1. Il punto 3.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, n. 37561, è sostituito dal seguente:


      "3.1 La comunicazione di cui al presente provvedimento è effettuata annualmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le informazioni. Ai fini del presente provvedimento il sabato è considerato giorno non lavorativo. Non saranno comunque considerate tardive le comunicazioni pervenute entro l'ultimo giorno del mese.".


  3. Modifica dei termini del consolidamento dei dati all'Archivio dei rapporti finanziari


    1. Il punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, n. 18269, è così sostituito:


      "6.1 Al fine di garantire il consolidamento dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari:


      1. le comunicazioni dei dati contabili trasmesse oltre il termine di scadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, sono tecnicamente consentite solo con invio ordinario. Decorso tale termine, che ha valenza esclusivamente a fini tecnici, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con invio straordinario.

      2. le variazioni ordinarie, riferite alle anagrafiche o ai dati descrittivi del rapporto, intervenute nel mese precedente, devono essere comunicate con invio di tipo straordinario (aggiornamento o sostituzione).

          1. Le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso, vanno corrette entro 90 giorni dalla data della segnalazione.

          2. L'Agenzia delle Entrate rende disponibili, entro 60 giorni dai termini stabiliti per la comunicazione annuale e per le comunicazioni mensili, gli esiti dei controlli di congruenza delle informazioni.

          3. L'Agenzia delle Entrate rende disponibile, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale, l'elenco dei codici degli esiti generati automaticamente e gli eventuali aggiornamenti.

          4. A seguito della ricezione di un esito automatizzato, il soggetto obbligato è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l'azione correttiva richieda una nuova trasmissione, l'invio deve essere effettuato entro il mese successivo alla ricezione dell'esito.

          5. L'Agenzia delle Entrate comunica all'operatore finanziario, presso cui è intrattenuto il rapporto alla data della rilevazione, ulteriori eventuali esiti emergenti dalle procedure di misurazione della qualità applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo. A seguito della ricezione di tale esito, il soggetto obbligato è tenuto a valutare le azioni da intraprendere per la correzione degli errori riscontrati. Nel caso l'azione correttiva richieda una nuova trasmissione, l'invio deve essere effettuato entro il mese successivo alla ricezione dell'esito."

    2. Il punto 7.4 del Provvedimento 25 marzo 2013, n. 37561, è abrogato.


    3. Il punto 2.6 del Provvedimento 20 dicembre 2010, n. 174173, è abrogato.


  4. Definizione e calcolo della giacenza media annua


    1. Il punto 3.1 del provvedimento del 28 maggio 2015, n. 73782, è sostituito dal seguente:


      "3.1 Per giacenza media annua si intende l'importo medio delle somme a credito del cliente in un dato periodo ragguagliato ad un anno. Il calcolo della giacenza media annua, ovvero dell'importo medio delle somme a credito del cliente, si determina dividendo la somma delle sole giacenze attive giornaliere per 365, indipendentemente dal numero di giorni in cui il deposito/conto è rimasto aperto. Per giacenze giornaliere si intendono i saldi giornalieri per valuta."


  5. Dati oggetto della comunicazione annuale. Riferimento ai saldi contabili e rapporti in valuta

    1. Le lettere b) e c) del punto 2.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, n. 37561, sono sostituite dalle seguenti:

      "b) i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo contabile alla fine dell'anno precedente e saldo contabile alla fine dell'anno cui è riferita la comunicazione;

      c) per i rapporti accesi nel corso dell'anno, il saldo contabile alla fine dell'anno precedente deve essere valorizzato con il saldo alla data di apertura. Per i rapporti chiusi nel corso dell'anno, il saldo alla fine dell'anno deve essere valorizzato con il maggiore tra:

      • il saldo contabile iniziale del giorno in cui è stato effettuato l'ultimo addebito prima della chiusura del rapporto;

      • il saldo contabile risultante al momento della estinzione, inteso quale sommatoria del saldo alla chiusura e relativi addebiti e accrediti per competenze."

    2. Ai fini del controllo della qualità delle informazioni relative ai dati contabili, i rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale, devono essere contraddistinti, secondo le modalità indicate nelle specifiche tecniche di cui all'Allegato

      n. 2 e seguendo le istruzioni di carattere generale fornite nell'Allegato 1 al presente provvedimento.


  6. Dati oggetto della comunicazione. Servizi di pagamento e Contratti di convenzionamento

    1. I soggetti obbligati rilevano e trasmettono all'Archivio dei rapporti finanziari i dati relativi ai servizi di pagamento erogati alla clientela.

    2. Ai fini dell'individuazione delle posizioni, anche derivanti da atti, negozi giuridici o accordi di natura non finanziaria, che costituiscono oggetto di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, per servizio di pagamento si intende qualsiasi servizio che consenta il trasferimento dal debitore al creditore di fondi in valuta a corso legale nonché in ogni altra grandezza finanziaria presa a riferimento per la valutazione, tra cui criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari.

    3. Sono altresì oggetto di rilevazione e successiva trasmissione all'Archivio dei rapporti finanziari i contratti di convenzionamento finalizzati alla prestazione di un servizio di pagamento.

    4. Ai fini dell'individuazione delle posizioni, anche derivanti da atti, negozi giuridici o accordi di natura non finanziaria, che costituiscono oggetto di comunicazione

      all'Archivio dei rapporti finanziari, per contratto di convenzionamento si intende l'atto, il negozio giuridico o l'accordo tra un prestatore di servizi di pagamento ed un suo cliente per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento basate su carta o altro strumento di pagamento elettronico tracciabile, che si traducono in un trasferimento di fondi al cliente quale corrispettivo dello scambio di beni e servizi.

    5. La comunicazione dell'esistenza di un contratto di convenzionamento, di cui al punto precedente, esonera dalla comunicazione dei servizi di pagamento erogati nell'ambito della medesima convenzione.


  7. Gestione del tipo rapporto di natura residuale con codice 99


    1. Per i servizi di pagamento, i contratti di convenzionamento e ogni altra tipologia di rapporto già comunicati con il codice residuale 99, che trovi riscontro in una delle nuove tipologie di rapporto introdotte con il presente provvedimento, si deve procedere alla rettifica del codice di tipo rapporto tramite comunicazione di aggiornamento o sostituzione utilizzando il tipo rapporto specifico.


  8. Trattamento dei dati


    1. Il punto 8.5 del provvedimento del 25 marzo 2013 è sostituito dal seguente:


      "8.5 I dati sono conservati fino al termine massimo consentito dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214; allo scadere di tale termine saranno automaticamente cancellati."

    2. Nel rispetto dei principi di minimizzazione e pertinenza, nonché al fine di garantire il rispetto dei termini di conservazione indicati al punto precedente, qualunque comunicazione straordinaria contenente i dati contabili non deve riportare i saldi riferiti ad annualità di oltre 10 anni precedenti l'anno di invio della comunicazione. L'eventuale rapporto comunicato con tali informazioni non sarà acquisito a sistema e dello scarto verrà data comunicazione in ricevuta.

  9. Decorrenza


    1. Le disposizioni del presente provvedimento saranno applicabili dal 1° gennaio 2023.


    2. La comunicazione dei dati contabili riferiti all'anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche di cui all'Allegato 2 e con le nuove modalità previste dall'Allegato 1.


  10. Evoluzione delle specifiche tecniche


    1. Gli Allegati 1 e 2 al provvedimento del 25 gennaio 2016, n. 13352, sono sostituiti con le versioni, contraddistinte con analoga numerazione, allegate al presente provvedimento di cui fanno parte integrante.

    2. Eventuali modifiche delle specifiche tecniche, allegate al presente provvedimento, sono pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, dandone comunicazione nel medesimo sito.


Motivazioni


In un'ottica di generale miglioramento della qualità delle informazioni presenti nell'Archivio dei rapporti finanziari, il provvedimento apporta alcune modificazioni a precedenti disposizioni allo scopo di:

  • ottimizzare l'elaborazione delle comunicazioni in ingresso;


  • migliorare la rappresentazione di alcuni dati qualificativi dei rapporti finanziari;


  • migliorare e precisare le istruzioni amministrative sulle modalità di calcolo della giacenza media;

  • chiarire la semantica dei saldi e dei movimenti dei rapporti per cui tali valori sono previsti;

  • adeguare i termini di conservazione delle informazioni contabili a quelli previsti dall'art 11, comma 3, del decreto-legge n. 201 del 2011.

In particolare, il provvedimento apporta le seguenti novità:

  1. Ai punti 1.1 e 1.2 vengono ridefiniti i termini per l'invio delle comunicazioni mensili, previsti dai provvedimenti del 19 gennaio 2007 e del 29 febbraio 2008.

    Al punto 2.1 viene ridefinito il termine per l'invio della comunicazione annuale dei dati contabili dei rapporti finanziari, previsto dal provvedimento del 25 marzo 2013 come modificato dal provvedimento del 10 febbraio 2015.

    Il riferimento all'ultimo giorno lavorativo del mese, come termine previsto per l'adempimento delle comunicazioni, risponde all'esigenza di garantire l'allineamento dell'invio con la data di elaborazione, stabilita all'ultimo giorno del mese per ragioni di coerenza tecnica di gestione di eventuali comunicazioni di annullamento. Ai fini del presente provvedimento, pertanto, il sabato è considerato giorno non lavorativo.

    Il differimento del termine del 15 febbraio all'ultimo giorno lavorativo del mese di febbraio risponde all'esigenza di garantire agli operatori finanziari un termine più ampio per l'invio dei dati contabili annuali.

  2. Al punto 3.1 allo scopo di effettuare una efficace attività di misurazione della qualità, viene riscritto il punto 6 del provvedimento del 10 febbraio 2015, prevedendo che:

    • la scadenza tecnica, precedentemente prevista al novantesimo giorno successivo al termine ordinario di invio della comunicazione annuale, per il consolidamento delle informazioni relative ai saldi e ai movimenti, è fissata al 30 aprile. Entro tale termine è possibile per l'operatore finanziario effettuare comunicazioni integrative, correttive spontanee e di risposta agli esiti 409 solamente con invii ordinari, con comunicazione di tipo 3 "saldi". Oltre tale termine, le informazioni relative ai dati contabili potranno essere comunicate solamente con altre tipologie di comunicazione, che prevedono record di tipo saldi, nell'ambito dell'invio straordinario;

    • la risposta da parte degli operatori finanziari agli esiti automatizzati, di controllo della incongruenza delle informazioni trasmesse tra cui quelli di assenza del dato contabile (esiti 409) originariamente prevista entro 60 giorni, deve essere effettuata entro il mese successivo alla ricezione dell'esito. Viene confermato il termine di 90 giorni per correggere le anomalie relative ai codici fiscali dei soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai rapporti, specificando che le stesse vengono evidenziate nelle ricevute restituite in fase di accoglienza del flusso;

    • la risposta da parte degli operatori finanziari ad ulteriori eventuali esiti emergenti dalle procedure di misurazione della qualità, applicate sulla banca dati, o dalle risultanze ottenute in fase di utilizzo, deve avvenire entro il mese successivo alla ricezione dell'esito;

    • il rispetto dei termini per le azioni finalizzate alla correzione di errori o incongruenze costituisce elemento rilevante per la valutazione delle violazioni commesse.


      La configurazione delle scadenze sopra illustrata avrà una auspicabile ricaduta positiva in termini di:

    • miglioramento dell'efficienza del processo di acquisizione dei dati annuali e mensili allineandone l'elaborazione a fine mese;

    • miglioramento della qualità delle informazioni trasmesse disponendo gli operatori finanziari di un termine più ampio per l'invio dei dati contabili annuali;

    • anticipazione della data di consolidamento dei dati.

  3. Al punto 4.1 viene meglio precisata la definizione, già data nel provvedimento del 28 maggio 2015, per la descrizione del calcolo della giacenza media, riformulandola secondo la definizione fornita dalle istruzioni per la compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

  4. Al punto 5.1 si interviene sul punto 2.1 del provvedimento del 25 marzo 2013, relativo ai dati oggetto della comunicazione, per asseverare che la rilevazione dei saldi e dei movimenti da trasmettere all'Archivio dei rapporti finanziari per i tipi rapporto 1, 3 e 9 è riferita al concetto di "saldo contabile". Si chiarisce in tal modo l'equivoco ingenerato dal testo dell'esempio riportato nelle Istruzioni per la compilazione del tracciato record e dei dati contabili del 9 agosto 2013 che ha indotto diversi operatori finanziari a comunicare il "saldo disponibile" anziché il "saldo contabile".

    Al punto 5.2 è introdotta una specificazione della natura della valuta in cui è tenuto il rapporto, necessaria ad una migliore rappresentazione delle informazioni comunicate, ferma restando la codifica UIF della valuta.

  5. Al punto 6 viene esplicitato l'obbligo di comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari dei servizi di pagamento e dei contratti di convenzionamento, già oggetto di comunicazione all'Archivio medesimo con codice residuale "99 - altro rapporto".

    L'individuazione specifica dei contratti di convenzionamento e dei servizi di pagamento, tramite l'introduzione di un'apposita codifica (tipi rapporto 96 e 97), risponde all'esigenza di censire gli strumenti di trasferimento di fondi che possono considerarsi tra i più rappresentativi dell'evoluzione del mercato dei prodotti finanziari e dell'e-commerce.

    Nell'ottica di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori finanziari, la comunicazione dell'esistenza di un rapporto di convenzionamento esonera dalla comunicazione dei servizi di pagamento collegati allo stesso rapporto, essendo il contratto di convenzionamento inclusivo del relativo servizio di pagamento.

    Si evidenzia, peraltro, che i servizi individuati dalla disposizione di cui al punto 6 sono erogati da operatori finanziari già obbligati secondo la normativa in materia di comunicazioni all'Archivio dei rapporti finanziari e che, attualmente, vengono comunicati con il codice rapporto residuale (codice 99).

    Con l'attribuzione ai servizi di pagamento e ai contratti di convenzionamento di una distinta connotazione e di un codice rapporto di nuova introduzione, oltre a chiarirne la rilevanza ai fini della comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari, si eliminano le incongruenze connesse all'utilizzo di una codifica generica.

  6. Al punto 8 viene sostituito il paragrafo 8.5 del provvedimento del 25 marzo 2013 in materia di conservazione dei dati contabili dei rapporti finanziari e, conseguentemente, del termine oltre il quale occorre effettuarne la cancellazione. Tale nuovo disposto risponde all'esigenza di fare riferimento al termine massimo stabilito dalla norma primaria, art. 11, comma 3, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in considerazione dell'utilizzo dei dati dell'Archivio dei rapporti finanziari anche per altre attività istituzionali normativamente previste.

    Pertanto, a partire dal 2022 saranno scartate le comunicazioni relative ai rapporti contenenti i dati contabili riferiti ad anni precedenti a 10. Le comunicazioni trasmesse nel corso del 2022 saranno scartate se contenenti dati contabili riferiti al 2011.

  7. Al punto 9 viene definita la decorrenza delle disposizioni recate dal provvedimento.


  8. Evoluzione delle specifiche tecniche


Per quanto riguarda l'Allegato 1, la nuova versione riporta:


  • una modifica al paragrafo relativo all'annullamento della comunicazione dei dati contabili. Per effetto della diversa formulazione dell'allegato, l'annullamento della comunicazione dei saldi e dei movimenti non sarà più possibile entro la data di consolidamento bensì entro la fine del mese solare in cui è stata inviata la comunicazione da annullare, termine già vigente per gli annullamenti di tutte le altre tipologie di comunicazione;

  • un paragrafo relativo alle modalità e termini per la comunicazione delle nuove tipologie di rapporti;

  • un paragrafo relativo a una nuova tipologia di comunicazione straordinaria volta a consentire azioni correttive che dovessero rendersi necessarie a seguito di operazioni societarie straordinarie.

    Per quanto riguarda l'Allegato 2, la nuova versione della tabella dei tipi rapporto, contenuta nel documento di specifiche tecniche, introduce le seguenti modifiche:

  • per il codice rapporto 1, viene chiarito che la codifica è riferita anche alle carte prepagate con IBAN;

  • per il codice rapporto 23, i dati contabili da comunicare sono integrati degli importi riferiti alla somma totale dei premi versati dalla data di stipula della polizza, al netto dei riscatti, alla data di fine anno e alla data di fine anno precedente. Tale aggiornamento è dovuto alla necessità di ottenere la comunicazione dei saldi e dei movimenti delle polizze a carattere finanziario ogni anno; ciò ai fini della comunicazione all'INPS dei dati che concorrono al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Senza la comunicazione annuale dei saldi delle polizze non sarebbe possibile riscostruire in autonomia il patrimonio del soggetto anche considerando l'obbligo dell'Agenzia delle Entrate alla cancellazione di dati contabili riferiti ad annualità di oltre dieci anni precedenti l'anno di invio della comunicazione;

  • per le carte di credito attualmente comunicate con il codice rapporto 15 si passa ad una rappresentazione distinta e dettagliata tramite l'introduzione di nuovi codici rapporto (codice 25, 27, 28, 29, 30). L'istituzione di codici rapporto specifici risponde all'esigenza di distinguere i prodotti finanziari in base al loro funzionamento, agli utilizzatori della carta e alla diversa rilevanza dei rispettivi dati contabili. L'aggiornamento dei dati contabili dei suddetti rapporti è in ragione della significatività di tali informazioni ai fini, rispettivamente, della spesa effettiva e della capacità di spesa potenziale e pertanto della diversa valenza ai fini dell'analisi del rischio di evasione nonché dei controlli ISEE;

  • per le carte di debito e i bancomat viene istituito un nuovo tipo rapporto (codice rapporto 26) destinato ad acquisire ogni carta non prepagata che comporti l'addebito diretto delle spese, in maniera distinta rispetto al rapporto di provvista ed indipendentemente dal fatto che tale conto di appoggio sia o meno gestito dal medesimo operatore finanziario che ha emesso la carta di debito;

  • si introduce, nelle note al tracciato, la necessità di qualificare con codici specifici i rapporti tenuti in:

    • Multivaluta;

    • Metalli preziosi;

    • Valuta virtuale;

    • Asset Finanziari;

    • Altro.

      In questo modo potrà essere tracciata la presenza di rapporti tenuti in qualsivoglia valuta, anche di natura innovativa, rimanendo predisposti per la raccolta di eventuali rapporti corrispondenti a nuove tipologie di servizi o prodotti per cui la legge preveda la comunicazione all'Archivio dei rapporti finanziari;

  • si introduce, nelle note al tracciato, a supporto del miglioramento della qualità, la previsione di una data di accensione convenzionale per i rapporti per i quali l'operatore finanziario non disponga di evidenze informatizzate relative alla data di prima apertura.

Riferimenti normativi


  1. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:


    • Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);


    • Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);


    • Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).


  2. Disciplina normativa di riferimento:


    • Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

      dicembre 2011 n. 214 (art. 11, commi 2 e 3);


    • Decreto interministeriale 27 giugno 2000;


    • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (art. 32, primo comma, numero 7);

    • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (art. 51, secondo comma, numero 7);

    • Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 7, sesto e undicesimo comma);

    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, prot. n. 2005/188870;

    • Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;


    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 gennaio 2007, prot. n. 2007/9647, recante modalità e termini di comunicazione dei dati all'Anagrafe Tributaria da parte degli operatori finanziari di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento dell'11 gennaio 2007;

    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 febbraio 2008, prot. n.

      2008/31934;


    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 20 dicembre 2010, prot. n. 2010/174173;

    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 15 novembre 2012 e provvedimento del 31 gennaio 2013;

    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 febbraio 2015, prot. n.

      2015/18269;


    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2015, prot. n. 2015/73782;

    • Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 25 gennaio 2016, prot. n.

2016/13352;


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244


Roma, 23 maggio 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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