Provvedimento Agenzia Entrate del 23.12.2021 (374343/2021)

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Prot. n. 374343 /2021

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1.1A decorrere dal 1° luglio 2022, al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto "Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo

5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

Il punto 9 è sostituito come segue:

"9. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

9.1Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1° luglio 2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono i dati all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.

9.2La comunicazione di cui al precedente punto 9.1 è facoltativa per tutte le

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operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

9.3Per le operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi. Per le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la trasmissione dei file di cui al punto 9.1 è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell'operazione.”

1.2Sono abrogate le disposizioni del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021, n. 293384.

MOTIVAZIONI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, e successive modificazioni, sono state definite – tra le altre – le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere, prevista dall’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Le specifiche tecniche al citato provvedimento, disciplinavano due modalità alternative per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate: la prima modalità prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file contenente i dati fiscali puntuali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri nel trimestre di riferimento; la seconda modalità prevedeva la predisposizione e l’invio, per ogni operazione attiva, di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al Sistema di interscambio, impostando il campo del tracciato "codice destinatario” con un valore convenzionale (XXXXXXX).

L’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 è stato modificato dall’articolo 1, comma 1103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, prevedendo che, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni

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transfrontaliere sono trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica, con termini differenziati per le operazioni attive e passive: per le prime, la trasmissione è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi; per le seconde, la trasmissione è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stato nuovamente modificato il comma 3-bis dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 prevedendo che la disposizione in argomento entri in vigore con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022.

Tanto premesso, con il presente provvedimento si adeguano le regole tecniche per la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere alle disposizioni normative in vigore e, al contempo, si abroga il precedente provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2021.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni,

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utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del

30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre

2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 166579 del 20 aprile 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle

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entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185115 del 4 maggio 2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 20 aprile 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 293384 del 28 ottobre 2021.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 23 dicembre 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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