Provvedimento Agenzia Entrate del 24.11.2022 (433608/2022)

Prot. n. 433608/2022





Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni

di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio

dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché

per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni

di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo

1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127


IL DIRETTORE DELL’AGENZIA


In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento


Dispone


1. Definizione, contenuto e predisposizione della fattura elettronica

1.1 Ai fini del presente provvedimento, la fattura elettronica è un documento

informatico, in formato strutturato, trasmesso per via telematica al Sistema di

Interscambio (da ora in poi, SdI), di cui al decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze 7 marzo 2008, e da questo recapitato al soggetto ricevente. La

trasmissione telematica al SdI può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un

lotto di fatture ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.2 La fattura elettronica contiene obbligatoriamente le informazioni stabilite

dall’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero, nel caso di fattura semplificata,

quelle stabilite dall’articolo 21-bis del medesimo decreto, nonché le altre

informazioni indicate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente

provvedimento. Ai fini del presente provvedimento per “dati fattura” si intendono

i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ad

esclusione dei dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto

dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), e alle altre disposizioni tributarie

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nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso

il SdI, riportati nell’allegato B, compreso il codice hash, ossia il codice

alfanumerico che caratterizza univocamente il documento, di cui al successivo

punto 4.8. Per “dati fattura integrati” si intendono i dati riportati nell’allegato C

che contiene ulteriori dati rilevanti ai fini fiscali ivi compresi quelli relativi a

natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi oggetto dell’operazione di cui al

citato comma 2, lettera g), dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972, ferme

restando le limitazioni di cui al punto 12.

1.3 La fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language),

non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che

possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle

specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.

1.4 A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di

inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo

degli operatori.

1.5 Per la predisposizione del file della fattura l’Agenzia delle entrate rende

gratuitamente disponibili una procedura web, un’applicazione utilizzabile da

dispositivi mobile (da ora in poi app) e un software da installare su PC. Per la

predisposizione del file della fattura da trasmettere al SdI con software privati sono

utilizzate le specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente provvedimento.

1.6 Per le fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni

restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al Decreto Ministeriale 3

aprile 2013, n. 55.

2. Trasmissione della fattura elettronica al SdI e controlli sui file

2.1 La fattura elettronica è trasmessa al SdI dal soggetto obbligato ad emetterla ai

sensi dell’articolo 21 del d.P.R. n. 633 del 1972 (cedente/prestatore). La fattura

elettronica può essere trasmessa, per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da

un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Per la trasmissione devono essere

soddisfatti i requisiti indispensabili alla identificazione del soggetto trasmittente.

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Tali requisiti sono rispettati utilizzando una delle modalità di colloquio con il SdI

di cui al punto successivo.

2.2 La trasmissione della fattura elettronica al SdI è effettuata con le seguenti

modalità, dettagliate nelle specifiche tecniche di cui all’allegato A del presente

provvedimento:

a) posta elettronica certificata, di seguito “PEC”;

b) servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la

procedura web e la app di cui al punto 1.5;

c) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto

tramite modello “web service”;

d) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Le modalità di cui alle lettere c) e d) necessitano di un preventivo processo di

“accreditamento” al SdI, descritto nell’allegato A del presente provvedimento, per

consentire di impostare le regole tecniche di colloquio tra l’infrastruttura

informatica del soggetto trasmittente e il SdI: al termine di tale procedura il SdI,

su richiesta, associa al canale telematico attivato almeno un codice numerico di 7

cifre (da ora in poi, “codice destinatario”).

2.3 Per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche correttamente

ricevuti dal SdI, è fornito riscontro con le modalità descritte nell’allegato A del

presente provvedimento.

2.4 Il SdI, per ogni file della fattura elettronica o lotto di fatture elettroniche

correttamente ricevuti, effettua successivi controlli del file stesso. In caso di

mancato superamento dei controlli viene recapitata – entro 5 giorni – una “ricevuta

di scarto” del file al soggetto trasmittente sul medesimo canale con cui è stato

inviato il file al SdI. La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato

dal SdI si considerano non emesse.

2.5 I controlli di cui al punto 2.4 effettuati dal SdI sono dettagliati nell’allegato A del

presente provvedimento.

2.6 Nel caso in cui il file della fattura sia firmato elettronicamente, il SdI effettua un

controllo sulla validità del certificato di firma. In caso di esito negativo del

controllo, il file viene scartato e viene inviata la ricevuta di cui al punto 2.4. Anche

in questo caso la fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal

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SdI si considerano non emesse. I tipi di firma elettronica gestiti dal SdI sono

dettagliati nell’allegato A del presente provvedimento.

3. Recapito della fattura elettronica

3.1 La fattura elettronica è recapitata dal SdI al soggetto cessionario/committente. La

fattura elettronica può essere recapitata dal SdI, per conto del

cessionario/committente, ad un intermediario di cui al successivo punto 5.1. Il SdI

recapita la fattura elettronica attraverso le seguenti modalità:

a) sistema di posta elettronica certificata, “PEC”;

b) sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto

tramite modello “web service”;

c) sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP.

Le modalità di cui alle lettere b) e c) necessitano del preventivo processo di

“accreditamento” di cui al punto 2.2.

3.2 Per il recapito della fattura elettronica l’Agenzia delle entrate rende disponibile un

servizio di registrazione, descritto al punto 8.1, dell’“indirizzo telematico” (vale a

dire una PEC o un codice destinatario di cui al precedente punto 2.2) prescelto per

la ricezione dei file.

3.3 In caso di registrazione, le fatture elettroniche sono sempre recapitate

all’“indirizzo telematico” registrato. Nel caso in cui, per cause tecniche non

imputabili al SdI il recapito non fosse possibile (ad esempio, casella PEC piena o

non attiva ovvero canale telematico non attivo), il SdI rende disponibile al

cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web

dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione al soggetto

trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per

vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura

elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la consegna di

una copia informatica o analogica della fattura elettronica.

3.4 Nel caso in cui il cessionario/committente non abbia utilizzato il servizio di

registrazione di cui al punto 3.2, il campo “CodiceDestinatario” del file della

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fattura elettronica è compilato dal soggetto emittente come segue:

a) inserendo il codice destinatario (si veda il punto 2.2) fornito dal soggetto

cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

cessionario/committente presso l’indirizzo corrispondente al codice

destinatario indicato nel file della fattura. Qualora il valore riportato nel

campo “CodiceDestinatario” sia inesistente, il SdI invia al soggetto

trasmittente la “ricevuta di scarto” di cui al punto 2.4. Nel caso in cui, per

cause tecniche non imputabili al SdI, il canale telematico di cui al punto 3.1,

lettere b) e c), non sia attivo e funzionante e il recapito non fosse, quindi,

possibile, il SdI rende disponibile al cessionario/committente la fattura

elettronica nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate,

comunicando tale informazione al soggetto trasmittente. Il

cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare – per vie diverse

dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica

è a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche mediante la

consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica. Ad

eccezione dei casi di scarto del file della fattura di cui al punto 2.4, il SdI

mette a disposizione, nelle rispettive aree riservate del sito web dell’Agenzia

delle entrate del cedente/prestatore e del cessionario/committente, un

duplicato informatico della fattura elettronica, come definito all’articolo 1,

comma 1, lettera i) quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

(CAD);

b) inserendo un codice convenzionale “0000000” e compilando il successivo

campo “PECDestinatario” con l’indirizzo PEC del soggetto

cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

cessionario/committente alla PEC indicata nel file della fattura. Nel caso in

cui, per cause tecniche non imputabili al SdI (ad esempio, casella PEC piena

o non attiva), il recapito al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI

rende comunque disponibile al cessionario/committente la fattura elettronica

nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, comunicando

tale informazione al soggetto trasmittente. Il cedente/prestatore è tenuto ad

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effettuare la comunicazione di cui alla precedente lettera a) al

cessionario/committente. Anche in tali casi il SdI mette a disposizione un

duplicato informatico della fattura elettronica come indicato nella

precedente lettera a);

c) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

cessionario/committente sia un consumatore finale e, nella sezione delle

informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica, non siano stati

compilati i campi “IdFiscaleIVA” e sia stato compilato solo il campo

“CodiceFiscale” del cessionario/committente. In tal caso, il SdI recapita la

fattura elettronica al cessionario/committente mettendola a disposizione

nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che

rendere disponibile al cedente/prestatore – nella sua area riservata – un

duplicato informatico di cui alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore

consegna direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o

analogica della fattura elettronica, comunicando contestualmente che il

documento è messo a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito

web dell’Agenzia delle entrate;

d) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

cessionario/committente sia un soggetto passivo che rientra nel cosiddetto

“regime di vantaggio” di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge

6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio

2011, n. 111, ovvero un soggetto passivo che applica il regime forfettario di

cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

ovvero un produttore agricolo di cui all’articolo 34, comma 6, del d.P.R. n.

633 del 1972. In tal caso, il SdI recapita la fattura elettronica al

cessionario/committente mettendola a disposizione nella sua area riservata

del sito web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al

cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui

alla lettera a). Il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a comunicare

– per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che l’originale della

fattura elettronica è a sua disposizione nell’area riservata del sito web

dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può essere effettuata anche

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mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura

elettronica;

e) inserendo solo il codice convenzionale “0000000” nel caso in cui il soggetto

passivo IVA cessionario/committente non abbia comunicato al

cedente/prestatore il codice destinatario ovvero la PEC attraverso cui intende

ricevere la fattura elettronica dal SdI. In tal caso, il SdI rende disponibile la

fattura elettronica al cessionario/committente nella sua area riservata del sito

web dell’Agenzia delle entrate, oltre che rendere disponibile al

cedente/prestatore – nella sua area riservata – un duplicato informatico di cui

alla lettera a). Comunque, il cedente/prestatore è tenuto tempestivamente a

comunicare – per vie diverse dal SdI – al cessionario/committente che

l’originale della fattura elettronica è a sua disposizione nella sua area

riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate: tale comunicazione può

essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o

analogica della fattura elettronica.

3.5 L’Agenzia delle entrate non è responsabile per qualsiasi errata compilazione da

parte del cedente/prestatore dell’indirizzo telematico riportato nel file della fattura

elettronica o del lotto di fatture elettroniche.

4. Data di emissione e data di ricezione della fattura elettronica via SdI

4.1 La data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo “Data”

della sezione “DatiGenerali” del file della fattura elettronica, che rappresenta una

delle informazioni obbligatorie ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del d.P.R. n. 633

del 1972: la fattura elettronica scartata dal SdI a seguito dei controlli di cui ai punti

2.4, 2.5 e 2.6 si considera non emessa.

4.2 Nel caso di esito positivo dei controlli di cui ai punti 2.4, 2.5 e 2.6, il SdI recapita

la fattura elettronica al soggetto ricevente come descritto nel punto 3 e, in caso di

esito positivo del recapito, invia al soggetto trasmittente una “ricevuta di

consegna” della fattura elettronica che contiene anche l’informazione della data

di ricezione da parte del destinatario.

4.3 Nel caso in cui, per i motivi indicati nel punto 3.4, lettere a), b) ed e), il recapito

al soggetto ricevente non fosse possibile, il SdI rende comunque disponibile al

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cessionario/committente la fattura elettronica nella sua area riservata del sito web

dell’Agenzia delle entrate, comunicando tale informazione, unitamente alla data

di messa a disposizione del file, al soggetto trasmittente, affinché il

cedente/prestatore comunichi – per vie diverse dal SdI – al

cessionario/committente che la fattura elettronica è a sua disposizione nella

predetta area riservata. Per le fatture elettroniche non recapitate per le quali è stata

richiesta la ritrasmissione per il tramite dei servizi di quadratura e reinoltro di cui

al punto 8.4, la data di ricezione è rappresentata dalla data in cui la fattura

elettronica è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione.

4.4 Le ricevute di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3 attestano che la fattura è emessa.

4.5 Nel caso di esito positivo del recapito della fattura elettronica, la data di ricezione

è resa disponibile al destinatario come indicato nelle specifiche tecniche di cui

all’allegato A del presente provvedimento, in funzione della modalità di ricezione

della stessa.

4.6 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al

punto 4.3, ai fini fiscali la data di ricezione della fattura è rappresentata dalla data

di presa visione della stessa sul sito web dell’Agenzia delle entrate da parte del

cessionario/committente. Il SdI comunica al cedente/prestatore l’avvenuta presa

visione della fattura elettronica da parte del cessionario/committente.

4.7 Nel caso di messa a disposizione in area riservata della fattura elettronica di cui al

punto 3.4, lettere c) e d), la data di ricezione coincide con la data di messa a

disposizione.

4.8 Per ogni file elaborato il SdI calcola un codice hash che caratterizza univocamente

il documento riportandolo all’interno delle ricevute.

5. Intermediari

5.1 Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un

intermediario. Il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture

elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore

“l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o

indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione di cui al punto 8.1. Gli

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intermediari di cui ai periodi precedenti possono essere anche soggetti diversi da

quelli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni all’Agenzia delle

entrate individuati dall’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22

luglio 1998, n. 322.

5.2 Qualora il canale telematico di invio della fattura elettronica coincida con quello

di ricezione, nei casi indicati nell’allegato A del presente provvedimento, per la

ricezione del file può essere utilizzato un “flusso semplificato” descritto nelle

specifiche tecniche stesse.

5.3 La consultazione e l’acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici, servizio offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la

stessa opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e

accessibile previa adesione al servizio effettuata con le modalità di cui al

successivo punto 9, è consentita anche agli intermediari individuati dall’articolo

3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal

cedente/prestatore o dal cessionario/committente. Il conferimento/revoca della

delega è effettuato con le modalità di cui al provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e successive modificazioni.

L’intermediario delegato al predetto servizio è abilitato anche alla consultazione

dei dati delle fatture transfrontaliere (si veda il successivo punto 11) e dei dati

rilevanti ai fini IVA relativi alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio

2017, trasmessi ai sensi della normativa vigente.

5.4 L’utilizzo dei servizi di registrazione del canale e dell’indirizzo telematico

prescelto per la ricezione dei file delle fatture elettroniche, di censimento del

canale abituale di trasmissione e di un canale “web-service” da utilizzare per le

richieste di scarico massivo di dati, di cui al punto 8.1, è consentito anche

attraverso gli intermediari individuati dall’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322

del 1998, appositamente delegati dal soggetto passivo IVA. Il

conferimento/revoca della delega è effettuato con le modalità di cui al

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 5 novembre 2018 e

successive modificazioni.

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6. Note di variazioni e autofattura ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto

Legislativo n. 471/1997

6.1 Le regole tecniche stabilite nei punti precedenti sono valide anche per le note

emesse in seguito alle variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972

(così dette note di credito o di debito).

6.2 Le richieste effettuate dal cessionario/committente al cedente/prestatore di

variazioni di cui all’articolo 26 del d.P.R. n. 633 del 1972 non sono gestite dal

SdI.

6.3 Nel caso in cui il cedente/prestatore abbia effettuato la registrazione contabile

della fattura elettronica per la quale ha ricevuto una “ricevuta di scarto”, di cui al

punto 2.4, dal SdI, viene effettuata – se necessario – una variazione contabile

valida ai soli fini interni senza la trasmissione di alcuna nota di variazione al SdI.

6.4 Per la regolarizzazione dell’operazione nei casi di omessa o irregolare fatturazione

(si veda l’articolo 6, comma 8, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 dicembre

1997, n. 471), il cessionario/committente trasmette l’autofattura al SdI

compilando, nel file fattura elettronica, il campo “TipoDocumento” con un codice

convenzionale, riportato nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, e

le sezioni anagrafiche del cedente/prestatore e del cessionario/committente

rispettivamente con i dati del fornitore e i propri dati. La trasmissione

dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo, di cui all’articolo 6, comma 8, lettera

a), del decreto legislativo n. 471 del 1997, di presentazione dell’autofattura in

formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente

competente.

7. Conservazione delle fatture elettroniche

7.1 I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti o stabiliti in Italia possono

conservare elettronicamente, ai sensi del decreto del Ministro dell’Economia e

delle Finanze 17 giugno 2014, le fatture elettroniche e le note di variazione

trasmesse e ricevute attraverso il SdI, utilizzando il servizio gratuito messo a

disposizione dall’Agenzia delle entrate, conforme alle disposizioni del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

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7.2 Per usufruire del servizio di conservazione l’operatore aderisce preventivamente

all’accordo di servizio pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia

delle entrate.

7.3 L’adesione al servizio di conservazione e il successivo utilizzo del servizio stesso

sono consentiti attraverso intermediari, anche diversi da quelli individuati

dall’articolo 3 del d.P.R. n. 322 del 1998, appositamente delegati dal

cedente/prestatore o cessionario/committente.

7.4 Ai fini della conservazione i dati sono trattati dall’Agenzia delle entrate in qualità

di responsabile del trattamento, sulla base dell’accordo di servizio di cui al punto

7.2.

8. Servizi di ausilio per il processo di fatturazione elettronica

8.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori soggetti passivi IVA

i seguenti servizi, per rendere il processo di fatturazione elettronica più semplice

e automatico possibile:

? un software installabile su PC per la predisposizione della fattura elettronica;

? una procedura web e una app per la predisposizione e trasmissione al SdI

della fattura elettronica;

? un servizio web di generazione di un codice a barre bidimensionale (QR-

Code), utile per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche

IVA del cessionario/committente e del relativo “indirizzo telematico”;

? un servizio di registrazione mediante il quale il cessionario/committente, o

per suo conto un intermediario di cui al punto 5.4, può indicare al SdI il

canale e l’“indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, tra quelli

definiti al punto 3.1. Nel caso in cui il cessionario/committente abbia

utilizzato il servizio, il SdI recapiterà le fatture elettroniche e le note di

variazione riferite a tale partita IVA attraverso il canale e all’indirizzo

telematico registrati, indipendentemente dalle opzioni di compilazione del

campo “CodiceDestinatario” definite alle lettere a) e b) del punto 3.4;

? un servizio web di censimento del canale abituale di trasmissione che

consente, ai soggetti passivi IVA o, per loro conto, a un intermediario di cui

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al punto 5.4, l’inserimento, la visualizzazione, l’aggiornamento e

l’eliminazione dell’informazione relativa al/i canale/i di trasmissione

abituale/i della fattura elettronica. Nel caso in cui il programma di controllo

del SdI rilevi una o più trasmissioni avvenute attraverso un canale diverso

da quello/i dichiarato/i come canale “abituale”, il sistema predispone ed

invia una mail di avviso all’indirizzo PEC indicato in fase di censimento;

? un servizio web di censimento di un canale “web-service”, da parte del

titolare di partita IVA o, per suo conto, da un intermediario di cui al punto

5.4, attraverso cui effettuare richieste di download e upload massivo dei dati

delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri acquisiti ed elaborati

dall’Agenzia delle entrate sulla base della normativa vigente;

? un servizio, offerto dall’Agenzia delle entrate nell’ambito del quale la stessa

opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali e

accessibile previa adesione effettuata con le modalità di cui al successivo

punto 9, di consultazione e acquisizione puntuale dei file delle fatture

elettroniche emesse e ricevute attraverso il SdI, all’interno di un’area

riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. I file delle fatture

elettroniche correttamente trasmesse al SdI sono disponibili nella citata area

riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di

ricezione da parte del SdI;

? servizi web informativi, di assistenza, di sperimentazione del processo di

fatturazione elettronica regolamentato dai precedenti punti.

8.2 I servizi web di cui al precedente punto 8.1 sono accessibili mediante SPID, Carta

di identità elettronica (CIE), credenziali Fisconline/Entratel, Carta Nazionale dei

Servizi (CNS).

8.3 La app è accessibile mediante credenziali Fisconline/Entratel ovvero mediante

SPID.

8.4 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione un servizio di quadratura e reinoltro

delle fatture e delle notifiche da e verso il SdI, esposto tramite modello “web

service”, ai soggetti IVA che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche

mediante un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo

SFTP oppure attraverso un sistema di cooperazione applicativa, su rete internet,

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di cui ai punti 2.2, lettera c) e d) e 3.1, lettera b) e c).

9. Adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei

loro duplicati informatici da parte degli operatori IVA

9.1 L’Agenzia delle entrate mette a disposizione il servizio di consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici, nell’ambito

del quale opera in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali, previa

adesione al servizio, da effettuarsi mediante apposita funzionalità resa disponibile

nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate. Gli operatori IVA

effettuano l’adesione al servizio anche attraverso gli intermediari di cui

all’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998 appositamente delegati al

servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro

duplicati informatici.

In presenza di adesione effettuata da una sola delle parti – cedente/prestatore o

cessionario/committente – l’Agenzia delle entrate rende disponibili per la

consultazione e acquisizione le fatture elettroniche esclusivamente al soggetto che

ha effettuato l’adesione.

Al soggetto che non abbia effettuato l’adesione sono resi disponibili in

consultazione esclusivamente i “dati fattura” di cui al punto 1.2 fino al 31

dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della

dichiarazione di riferimento. Per gli operatori IVA, la consultazione può essere

effettuata anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3, comma 3, del

d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati.

Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima funzionalità resa

disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle entrate e, per gli

operatori IVA, è effettuato anche attraverso gli intermediari di cui all’articolo 3,

comma 3, del d.P.R. 322 del 1998 appositamente delegati al servizio di

consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati

informatici. Il recesso è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del

servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.

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10. Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici

da parte dei consumatori finali e dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari

di partita IVA

10.1 Il cessionario/committente consumatore finale ovvero il soggetto, diverso da

persona fisica, non titolare di partita IVA, accede al servizio di consultazione delle

fatture elettroniche ricevute previa adesione da effettuarsi mediante apposita

funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

entrate. Le fatture elettroniche sono messe a disposizione in consultazione

dall’Agenzia in qualità di titolare del trattamento. Le fatture elettroniche

trasmesse al SdI dopo la data di adesione sono disponibili nella citata area

riservata sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione

da parte del SdI. Il recesso dal servizio è effettuato mediante la medesima

funzionalità resa disponibile nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle

entrate, è immediatamente efficace e comporta l’interruzione del servizio di

consultazione di tutte le fatture ricevute.

Al cessionario/committente consumatore finale, in assenza della sua adesione al

servizio, non è reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture

elettroniche ricevute.

11. Trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere

11.1 Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi

effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli

operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono le seguenti

informazioni secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle

specifiche tecniche, versione 1.6.4, allegate al provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni: i dati

identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del

cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data

di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il

numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta

ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento,

15

la tipologia dell’operazione. Per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2022, gli

operatori IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato trasmettono i dati delle

operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle entrate utilizzando il formato

previsto al punto 1.3 del presente provvedimento e inviano i file al Sistema di

interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche,

versione 1.7.1, allegate al presente provvedimento.

11.2 La comunicazione di cui al precedente punto 11.1 è facoltativa per tutte le

operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e non va effettuata nel

caso di operazioni transfrontaliere per le quali siano state emesse o ricevute fatture

elettroniche secondo le regole stabilite nei punti precedenti.

11.3 La trasmissione telematica è effettuata nei termini previsti dall’articolo 1, comma

3-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

12. Trattamento dei dati

12.1 I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente

trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate, in qualità di titolare

del trattamento, in una banca dati dedicata per consentire:

a. l’invio e la ricezione da parte degli operatori economici o dei loro delegati

mediante il Sistema di Interscambio;

b. i servizi di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche;

c. la consultazione e l’acquisizione da parte della Guardia di Finanza, per le

attività di polizia economica e finanziaria, nonché da parte dell’Agenzia

delle entrate e della Guardia di Finanza per le attività di controllo puntuale a

fini fiscali, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 5-

bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

I file delle fatture elettroniche e delle relative note di variazione correttamente

trasmessi al SdI sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate in una banca dati

dedicata per consentire la messa a disposizione del servizio di consultazione e

acquisizione delle fatture elettroniche in qualità di responsabile del trattamento

per il servizio destinato agli operatori IVA di cui al punto 9.1, in qualità di titolare

del trattamento per il servizio destinato ai consumatori finali di cui al punto 10.1.

16

12.2 I “dati fattura integrati di cui al punto 1.2 sono trattati unicamente dal personale

delle strutture centrali, appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per

lo svolgimento delle attività di analisi del rischio, di promozione

dell’adempimento spontaneo di cui all’articolo 1, commi 634 e seguenti, della

legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di controllo ai fini fiscali. Tali attività possono

essere effettuate anche attraverso l’elaborazione dei predetti dati con i dati delle

operazioni transfrontaliere e quelli presenti nelle altre banche dati dell’Agenzia

delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di titolare del trattamento. I “dati

fattura integrati” sono trattati dal personale delle strutture territoriali,

appositamente autorizzato, dell’Agenzia delle entrate per lo svolgimento di

attività istruttorie ai fini della liquidazione delle istanze di rimborso IVA, della

valutazione delle istanze di annullamento in autotutela presentate dal contribuente

e del riconoscimento di contributi a fondo a perduto a favore di operatori IVA.

Relativamente alle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali persone

fisiche e alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano nell’ambito del

settore legale, queste ultime individuate sulla base del codice ATECO

dell’emittente, non sono memorizzati i dati di natura, qualità e quantità dei beni e

dei servizi oggetto dell’operazione di cui al comma 2, lettera g), dell’articolo 21

del d.P.R. n. 633 del 1972.

12.3 I “dati fattura” di cui al punto 1.2, inclusi nella medesima banca dati di cui al punto

12.2, nonché i dati delle operazioni transfrontaliere sono trattati dal personale

delle strutture centrali e territoriali dell’Agenzia delle entrate nel rispetto delle

garanzie previste dal Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, in qualità di titolare del trattamento, per lo svolgimento, in particolare,

delle attività di assistenza, di controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi, di

elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio, di controllo automatizzato

e puntuale che possono essere effettuate anche attraverso l’incrocio con le

informazioni presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle entrate.

12.4 I file delle fatture elettroniche e delle note di variazione sono trattati in modo

puntuale dall’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle garanzie previste dal

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in qualità di

17

titolare del trattamento. In particolare, i file delle fatture elettroniche e delle note

di variazione possono essere consultati e acquisiti esclusivamente dal personale

delle strutture centrali e delle strutture territoriali dell’Agenzia delle entrate

specificatamente autorizzato nell’ambito delle attività istruttorie connesse:

a) all’esecuzione dei rimborsi ai sensi dell’articolo 38-bis del d.P.R. n. 633 del

1972;

b) all’esercizio dei poteri di cui agli articoli 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 32

del d.P.R. n. 600 del 1973;

c) all’espletamento degli accessi, ispezioni e verifiche previsti dagli articoli 52

del d.P.R. n. 633 del 1972 e 33 del d.P.R. n. 600 del 1973;

d) al controllo formale delle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 36-ter del

d.P.R. n. 600 del 1973;

e) al controllo preventivo sulle dichiarazioni presentate mediante modello 730

con esito a rimborso, ai sensi dell’articolo 5, comma 3-bis, del decreto

legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

Ferme restando le precedenti disposizioni, sono consultabili e acquisibili

dall’Agenzia delle entrate i file delle fatture e delle note di variazione, previa

richiesta di esibizione della documentazione secondo le disposizioni normative in

vigore, riferiti ai soli periodi oggetto di attività istruttoria e la consultazione e

l’acquisizione sono automaticamente inibite al termine della predetta attività

istruttoria di cui alle lettere precedenti. I file delle fatture e delle note di variazione

sono acquisibili e consultabili in caso di indagini penali ovvero su disposizione

dell’Autorità giudiziaria.

Al fine di limitare il trattamento dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche

emesse nei confronti del consumatore finale, l’accesso ai file xml è consentito per

controlli fiscali nei confronti del consumatore finale avviati esclusivamente nei

casi di attività di verifica della spettanza di detrazioni, deduzioni o agevolazioni

fiscali, ovvero nei casi di verifiche puntuali, qualora le stesse siano state poste in

essere preliminarmente nei confronti di operatori economici, i cui beni ceduti o

servizi prestati oggetto della fattura siano stati acquistati dal predetto consumatore

e gli elementi della stessa siano tali da far emergere un rischio di evasione fiscale.

Con riferimento, infine, ai file delle fatture emesse da cedenti/prestatori che

18

operano nell’ambito del settore legale, gli stessi sono cifrati individualmente e

memorizzati in una distinta area di storage. La chiave di cifratura, gestita

automaticamente dal sistema, è conservata e protetta in un repository separato dai

dati. L’accesso puntuale ai predetti file è consentito solo previa richiesta o

autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, o nell’ambito di un procedimento

contenzioso di tipo civile, penale, tributario, di cui è parte l’Agenzia, previa

richiesta del Giudice.

12.5 L’Agenzia delle entrate stipulerà con la Guardia di Finanza una convenzione, in

relazione alla quale sarà acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati

personali, per la messa a disposizione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati

fattura integrati”, di cui al precedente punto 12.2, per le finalità di cui all’articolo

1, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 127 del 2015.

12.6 La memorizzazione dei file delle fatture elettroniche, dei “dati fattura” e dei “dati

fattura integrati” è effettuata fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a

quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla

definizione di eventuali giudizi.

12.7 Tutti i trattamenti dei dati di cui ai punti precedenti da parte del personale

dell’Agenzia delle entrate sono tracciati, con indicazione dei tempi e della

tipologia delle operazioni svolte nonché dei tempi di conservazione delle copie di

sicurezza.

12.8 In relazione ai trattamenti dei dati oggetto del presente provvedimento sono state

effettuate le relative valutazioni d’impatto, ai sensi dell’articolo 35 del

Regolamento (UE) 2016/679.

13. Sicurezza dei dati

13.1 Tutte le modalità di trasmissione avvengono attraverso protocolli sicuri su rete

Internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al presente

provvedimento.

13.2 La consultazione sicura degli archivi informatici dell’Agenzia delle entrate è

garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione,

autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di

19

tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle

operazioni svolte nonché di conservazione delle copie di sicurezza.

14. Correzioni ed evoluzioni delle specifiche tecniche e degli altri allegati

14.1 Eventuali modifiche delle specifiche tecniche di cui all’allegato A, nonché degli

allegati B e C, del presente provvedimento sono pubblicate nell’apposita sezione

del sito internet dell’Agenzia delle entrate, e ne è data relativa comunicazione.

15. Disposizioni transitorie e finali

15.1 Il presente provvedimento sostituisce integralmente il provvedimento del

Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

15.2 Restano salvi i trattamenti effettuati sulla base del provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, sino al completamento delle

procedure interne, con il conseguente adeguamento delle misure di sicurezza,

finalizzate alla consultazione dei file delle fatture elettroniche e dei “dati fattura

integrati” da parte del personale autorizzato dell’Agenzia delle entrate e della

Guardia di finanza.

20

MOTIVAZIONI

L’articolo 1, comma 909, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha previsto

l’obbligo di fatturazione elettronica in relazione alle operazioni di cessioni di beni e

prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato,

utilizzando il Sistema di Interscambio.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30

aprile 2018 e successive modificazioni, sono state individuate le regole tecniche per

l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni

di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e

per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché? per la

trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi

transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi

6, 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

L’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con

modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha stabilito che i file delle fatture

elettroniche acquisiti ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del

2015 «sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di

presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali

giudizi, al fine di essere utilizzati:

a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e

finanziaria di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del

rischio e di controllo a fini fiscali”, specificando anche che “la Guardia di Finanza e

l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano

idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la

previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità

con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».

Tanto premesso, con il presente provvedimento vengono modificate e integrate le

disposizioni del provvedimento del 30 aprile 2018 e successive modificazioni, al fine di

recepire le disposizioni dell’articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 sopra citato e le

previsioni contenute nel parere n. 454 del 22 dicembre 2021 del Garante per la protezione

21

dei dati personali.

In particolare, viene stabilito che:

? l’Agenzia delle entrate memorizza e utilizza, insieme alla Guardia di Finanza, i

file xml delle fatture elettroniche per le sole attività istruttorie puntuali, previa

richiesta di esibizione della documentazione secondo la normativa vigente;

restano confermati gli effetti giuridici previsti dalla normativa vigente in caso

di inottemperanza da parte dei contribuenti, nei tempi stabiliti, alle richieste di

esibizione ricevute. I suddetti file sono inoltre resi disponibili in caso di indagini

penali ovvero su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Resta ferma

l’applicabilità delle disposizioni normative vigenti in ambito sanzionatorio,

accertativo ed eventualmente penale nel caso di mancata risposta o rifiuto, da

parte del soggetto sottoposto al controllo, alla richiesta di esibizione;

? con riferimento alle fatture elettroniche tra operatori economici, l’Agenzia delle

entrate memorizza nella banca dati fattura integrati, da utilizzare per lo

svolgimento delle attività di analisi del rischio di evasione, elusione e frode

fiscale, di promozione dell’adempimento spontaneo e di controllo ai fini fiscali

anche il metodo di pagamento e, con esclusione delle fatture emesse nei

confronti dei consumatori finali e delle fatture emesse da cedenti/prestatori che

operano nell’ambito del settore legale, anche la descrizione dell’operazione,

ossia natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati;

? con particolare riguardo alle fatture emesse da cedenti/prestatori che operano

nell’ambito del settore legale, data la potenziale particolare delicatezza delle

informazioni che possono essere contenute nella descrizione dell’operazione, al

fine di garantire l’inintelligibilità delle stesse nella banca dati dei file xml delle

fatture elettroniche, le suddette fatture, individuate in base al codice ATECO

del cedente/prestatore, saranno memorizzate in modalità cifrata.

Inoltre, al fine di ampliare e migliorare la gamma dei servizi relativi alla

fatturazione elettronica che l’Agenzia mette a disposizione degli operatori economici,

anche per dar seguito alle richieste provenienti dalle associazioni di categoria, sono stati

realizzati nuovi servizi in cooperazione applicativa per un colloquio automatico tra sistemi

informatici per consentire download e upload massivi dei dati relativi ai file delle fatture

22

elettroniche, dei corrispettivi, nonché degli elenchi che l’Agenzia mette a disposizione al

fine del pagamento dell’imposta di bollo.

Allo scopo di limitare ulteriormente il fenomeno delle false fatturazioni, infine, con

il servizio di censimento del canale abituale per la trasmissione delle fatture elettroniche,

i soggetti passivi IVA o i loro delegati o incaricati possono inserire, visualizzare,

aggiornare e eliminare l’informazione relativa al/ai canale/i di trasmissione abitualmente

utilizzati per la trasmissione della fattura elettronica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1)

? Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6)

? Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).

b) Normativa di riferimento:

? Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

? Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

? Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471

? Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322

? Legge 27 luglio 2000, n. 212

? Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

? Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

? Legge 24 dicembre 2007, n. 244

? Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 7 marzo 2008

? Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 2011, n. 111

? Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n.55

? Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013

? Legge 11 marzo 2014, n. 23 (art. 9, comma 1, lettera g)

? Legge 23 dicembre 2014, n.190

? Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014

? Decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127

23

? Legge 27 dicembre 2017, n. 205

? Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile

2016

? Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19

dicembre 2019, n.157

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018



La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma
361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 24 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
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Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi

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