Provvedimento Agenzia Entrate del 25.06.2021 (168315/2021)

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Prot. 168315/2021

Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati "One Stop Shop” o "Oss” e "Import scheme” o "Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

DISPONE

1. Definizioni

1.1.Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

a)per "One Stop Shop non Ue” o "Oss non Ue” si intende il regime speciale

disciplinato dall’articolo 74-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito "Decreto IVA”), cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell'Unione, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d'imposta;

b)per "One Stop Shop Ue” o "Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato

dall’articolo 74-sexies del Decreto IVA, cui possono aderire (i) i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, (ii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché (iii) i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che


non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo 38-ter, commi 1 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche ai sensi dell’articolo 2- bis, comma 1, lett. a) del Decreto IVA;

c)per "Import scheme” o "Ioss” si intende il regime speciale disciplinato

dall’articolo 74-sexies1 del Decreto IVA, cui possono aderire i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nello Stato e i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro dell’Unione europea, per l'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto, relativi a tutte le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di cui all’articolo 38-ter, commi 2 e 3, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ad eccezione dei beni soggetti ad accisa, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro;

d)per "intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;

e)con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.

2. Ambito applicativo

2.1Le disposizioni del presente Provvedimento, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop Shop Ue e Import scheme di cui al punto 1.

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3.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale

One Stop Shop non Ue

3.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale One Stop Shop non Ue di seguito elencate:

a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;

b)il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 6 del Decreto IVA;

c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;

d)i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;

e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo

54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi;

f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto IVA;

g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto IVA;

h)le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle prestazioni di servizi rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi;

i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti non residenti non identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato;

j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

3.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli dall’articoli 51 e 52 del citato

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Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla

relativa Direzione regionale.

4.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale

One Stop Shop Ue

4.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale One Stop Shop Ue di seguito elencate:

a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;

b)il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo 74-quinquies, comma 6 del decreto del Decreto IVA;

c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;

d)i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;

e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo

54-quater del Decreto IVA relativamente alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell’articolo 2-bis del citato Decreto;

f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto IVA;

g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto IVA;

h)le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello Stato, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, ai sensi dell’articolo 2-bis del citato Decreto;

i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti non residenti, identificati ai sensi dell’articolo 35-ter del Decreto IVA;

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j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

4.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli 74-sexies, comma 1, e 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del citato Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

5. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale

Import Scheme

5.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale Import Scheme di seguito elencate:

a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;

b)il trattamento delle dichiarazioni IVA mensili presentate ai sensi dell’articolo 74- sexies.1, comma 10 del Decreto IVA;

c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;

d)i controlli automatizzati di cui all’articolo 54-ter, commi 1, 2 e 3 del Decreto IVA;

e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo

54-quater del Decreto IVA, relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;

f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 1 del Decreto IVA;

g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-ter, comma 1-bis del Decreto IVA;

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h)le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato;

i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-quinquies, comma 10 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 per i soggetti non residenti identificati ai sensi dell’articolo 35-ter del citato Decreto;

j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

5.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo 74-sexies.1, comma 15 del Decreto IVA, avvalendosi anche dei poteri di cui agli articoli 51 e 52 del citato Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla relativa Direzione regionale.

6.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività dei regimi speciali Oss non Ue, Oss UE e Import scheme per le operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato

6.1.Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss non Ue, Oss Ue e Import Scheme di seguito elencate:

a)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi;

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b)la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del Decreto IVA;

c)la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del Decreto IVA;

d)le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi stabiliti, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello

Stato a destinazione di non soggetti passivi;

e)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

7. Registrazione ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop Shop Ue ed

Import Scheme

7.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop non Ue di cui all’articolo 74-quinquies del Decreto IVA identificandosi in Italia, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via email, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione. A tal fine, i predetti soggetti tramettono all’Agenzia delle entrate, per via telematica, i dati contenuti nello schema di cui all’allegato A.

7.2I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o

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residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue di cui all’articolo 74-sexies del Decreto IVA utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata online, inserendo i dati richiesti secondo le istruzioni fornite. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato B.

7.3. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all’articolo 74-sexies.1 del Decreto IVA, identificandosi in Italia, direttamente o tramite l’intermediario Ioss, richiedono la registrazione online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso. A tal fine, i predetti soggetti esercitano l’opzione trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nello schema di cui all’allegato C. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea stabiliti in un Paese con il quale l’Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione dell’identificativo di cui al punto 7.1.

7.4I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell’intermediario Ioss trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate

i dati contenuti nello schema di cui all’allegato C. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo email, il numero di identificazione d’intermediario Ioss attribuito.

7.5. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti precedenti, l’intenzione di non svolgere più le forniture di beni e servizi di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-

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sexies.1 del Decreto IVA nonché la perdita dei requisiti richiesti dai predetti regimi sono comunicate all’Agenzia delle entrate, per via telematica, ai sensi dell’articolo 74- quinquies, commi 4 e 8 e 74-sexies.1, commi 8 e 13 del citato Decreto, utilizzando le funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

7.6.L’Agenzia delle entrate comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dai

regimi speciali ai sensi degli articoli 74-quinquies, comma 5, 74-sexies comma 3bis e 74- sexies.1, comma 8 del Decreto IVA.

8. Adempimenti dichiarativi

8.1I soggetti di cui al punto 7.1, al fine di assolvere all’adempimento previsto

dall’articolo 74-quinquies, comma 6 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all’allegato D utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

8.2I soggetti di cui al punto 7.2, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-sexies, comma 4 del Decreto IVA presentano, per ciascun trimestre

dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all’allegato E utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

8.3I soggetti di cui al punto 7.3, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo 74-sexies.1, comma 10 del Decreto IVA presentano, direttamente o tramite

l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all’allegato F utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.

9. Utilizzo informazioni

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9.1I dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al presente Provvedimento sono resi disponibili anche agli Uffici centrali

dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.

10. Contenzioso

10.1Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

11. Assistenza ai contribuenti

11.1.Per informazioni di carattere generale sull’applicazione della normativa nazionale e

unionale dei regimi Oss e Ioss è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica: e-mail: ossitaly@agenziaentrate.it .

11.2.I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza.

11.3Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle

attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione. Al riguardo, sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica: cop.pescara.oss@agenziaentrate.it ; cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it.

12. Disposizioni finali

12.1Il presente provvedimento sostituisce dal 1° luglio 2021 il provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016.

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Motivazioni

La direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 e la direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 hanno apportato significative modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE con riferimento alle norme applicabili all’e-commerce transfrontaliero business to consumer (B2C).

L’intento – coerentemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel 2015 con la Comunicazione "A Digital Single Market Strategy for Europe” e nel 2016 con la Comunicazione "Towards a single EU VAT area – Time to decide” – è duplice:

-) semplificare l’adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate nell’e- commerce transfrontaliero; -) assicurare alle imprese UE la "fair competition” nel mercato unionale rispetto alle imprese non-UE.

A tal fine è stato predisposto il c.d."pacchetto e-commerce” composto, oltre che dalle citate direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE, dai seguenti atti normativi: -) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017); -) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019; -) il Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 (come modificato dal Regolamento di esecuzione

(UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017).

Tali disposizioni prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio- diffusione già rientranti nel regime MOSS le seguenti operazioni:

1.le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;

2.le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;

3.le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;

4.le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma

non nello Stato membro di consumo.

L’implementazione della complessa architettura delineata dal pacchetto e-commerce si fonda sulla previsione di nuovi regimi speciali IVA per: -) i servizi resi da soggetti non UE (regime "Oss non Ue”); -) i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza

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intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme (regime "Oss UE”); -) la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (regime "Import scheme”).

L’adesione a detti regimi è facoltativa.

L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, originariamente fissata al 1°gennaio 2021, è stata posticipata, in risposta alla pandemia COVID-19, al 1° luglio 2021 con la decisione (UE) n.1109/2020 del Consiglio del 20 luglio 2020.

Le menzionate disposizioni unionali sono state recepite col decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, pubblicato in G.U. del 15 giugno 2021, che integra alcune disposizioni contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; nel decreto legge 30 agosto 1993 n. 331; nel decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; nel decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; nel regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489.

L’articolo 7 del suddetto decreto ha previsto che, con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa, ove necessaria, con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano individuati gli uffici competenti a svolgere le attività previste dai predetti regimi speciali ed analiticamente individuate ai precedenti paragrafi.

Ciò posto, con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 7 del decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, sono individuati gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi (punti da 3 a 8), relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies e 74-sexies.1 del Decreto IVA conseguenti all’applicazione dei regimi speciali (come definiti nel punto 1). Sono, inoltre, individuate le competenze per ciò che concerne i controlli IVA di cui agli articoli 51 e 52 del Decreto IVA per i soggetti passivi stabiliti in Italia ed ivi identificati ai fine dei regimi speciali. Tali controlli non sono finalizzati all’accertamento della maggiore imposta dovuta (attività di competenza dello Stato membro di consumo), ma rientrano tra le disposizioni in materia di cooperazione

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amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto di cui al Regolamento (UE) n. 904 del 2010.

Le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e gli adempimenti dichiarativi sono disciplinati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del Provvedimento. Inoltre, il Provvedimento approva gli schemi dei dati relativi alle citate fasi (di registrazione e dichiarazione) individuati negli allegati A, B, C, D, E, F.

Il punto 9 stabilisce che i dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al punto 1 sono resi disponibili anche agli Uffici centrali dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.

In base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi dal COP ai sensi del presente atto nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (punto 10). I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza. Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione (punto 11). Il punto 12 indica la data a partire dalla quale il presente provvedimento sostituisce il provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016, individuandola nel 1° luglio 2021.

Si ricorda, tuttavia, che al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi da tale data, già dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione online (cfr. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2021).

Riferimenti normativi

a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo

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57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4)

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1)

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1)

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001

b)Riferimenti normativi

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito di applicazione dell’articolo 143, lett. a) e b) della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

Direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 Direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;

Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato in G.U. n. 141 del 15 giugno 2021

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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 25 giugno 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente

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