Prot. 168315/2021
Individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli di cui ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto (denominati "One Stop Shop” o "Oss” e "Import scheme” o "Ioss”) e modalità operative e gestionali per l’ attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
DISPONE
1. Definizioni
1.1.Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:
a)per "One Stop Shop non Ue” o "Oss non Ue” si intende il regime speciale
disciplinato dall’articolo
b)per "One Stop Shop Ue” o "Oss Ue” si intende il regime speciale disciplinato
dall’articolo
non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell'assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie di beni di cui all’articolo
c)per "Import scheme” o "Ioss” si intende il regime speciale disciplinato
dall’articolo
d)per "intermediario Ioss” si intende un rappresentante fiscale appositamente nominato dal soggetto passivo nell’ambito del regime speciale Import scheme o Ioss;
e)con l’acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.
2. Ambito applicativo
2.1Le disposizioni del presente Provvedimento, in attuazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83 individuano gli Uffici competenti allo svolgimento delle attività e dei controlli relativi ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop Shop Ue e Import scheme di cui al punto 1.
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3.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
One Stop Shop non Ue
3.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale One Stop Shop non Ue di seguito elencate:
a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b)il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo
c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
d)i controlli automatizzati di cui all’articolo
e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
h)le attività di accertamento dell’imposta dovuta ai sensi dell’articolo
i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo
j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
3.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo
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Decreto. I controlli di cui al periodo precedente possono essere effettuati anche dalla
relativa Direzione regionale.
4.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
One Stop Shop Ue
4.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale One Stop Shop Ue di seguito elencate:
a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b)il trattamento delle dichiarazioni IVA trimestrali presentate ai sensi dell’articolo
c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
d)i controlli automatizzati di cui all’articolo
e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
h)le attività di accertamento di cui all’articolo
i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo
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j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
4.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui al combinato disposto degli articoli
5. Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività del regime speciale
Import Scheme
5.1Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale Import Scheme di seguito elencate:
a)la lavorazione delle richieste di identificazione e di registrazione;
b)il trattamento delle dichiarazioni IVA mensili presentate ai sensi dell’articolo 74- sexies.1, comma 10 del Decreto IVA;
c)l’emissione dei provvedimenti di sospensione, esclusione e cancellazione dal regime speciale;
d)i controlli automatizzati di cui all’articolo
e)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
f)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
g)il monitoraggio dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
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h)le attività di accertamento di cui all’articolo
i)i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo
j)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
5.2La Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dei soggetti passivi stabiliti in Italia o dei soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale ai fini del regime speciale esegue i controlli connessi agli obblighi di cui all’articolo
6.Individuazione dell’ufficio competente a svolgere le attività dei regimi speciali Oss non Ue, Oss UE e Import scheme per le operazioni territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato
6.1.Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss non Ue, Oss Ue e Import Scheme di seguito elencate:
a)la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo
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b)la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
c)la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo
d)le attività di accertamento di cui all’articolo
Stato a destinazione di non soggetti passivi;
e)la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.
7. Registrazione ai regimi speciali One Stop Shop non Ue, One Stop Shop Ue ed
Import Scheme
7.1. I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop non Ue di cui all’articolo
7.2I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o
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residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop Ue di cui all’articolo
7.3. I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del regime speciale Import scheme di cui all’articolo
7.4I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato possono registrarsi per svolgere le funzioni dell’intermediario Ioss trasmettendo per via telematica all’Agenzia delle entrate
i dati contenuti nello schema di cui all’allegato C. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, a mezzo email, il numero di identificazione d’intermediario Ioss attribuito.
7.5. La variazione dei dati presentati ai sensi dei punti precedenti, l’intenzione di non svolgere più le forniture di beni e servizi di cui agli articoli
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sexies.1 del Decreto IVA nonché la perdita dei requisiti richiesti dai predetti regimi sono comunicate all’Agenzia delle entrate, per via telematica, ai sensi dell’articolo 74- quinquies, commi 4 e 8 e
7.6.L’Agenzia delle entrate comunica ai predetti soggetti l’esclusione d’ufficio dai
regimi speciali ai sensi degli articoli
8. Adempimenti dichiarativi
8.1I soggetti di cui al punto 7.1, al fine di assolvere all’adempimento previsto
dall’articolo
8.2I soggetti di cui al punto 7.2, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo
dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all’allegato E utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
8.3I soggetti di cui al punto 7.3, al fine di assolvere all’adempimento previsto dall’articolo
l’intermediario Ioss, per ciascun mese, entro la fine del mese successivo a quello al quale la dichiarazione si riferisce, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione, compilata sulla base dello schema di cui all’allegato F utilizzando le specifiche funzionalità rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate.
9. Utilizzo informazioni
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9.1I dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al presente Provvedimento sono resi disponibili anche agli Uffici centrali
dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.
10. Contenzioso
10.1Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.
11. Assistenza ai contribuenti
11.1.Per informazioni di carattere generale sull’applicazione della normativa nazionale e
unionale dei regimi Oss e Ioss è attivo il seguente indirizzo di posta elettronica:
11.2.I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza.
11.3Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle
attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione. Al riguardo, sono attivi i seguenti indirizzi di posta elettronica: cop.pescara.oss@agenziaentrate.it ; cop.pescara.ioss@agenziaentrate.it.
12. Disposizioni finali
12.1Il presente provvedimento sostituisce dal 1° luglio 2021 il provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016.
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Motivazioni
La direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 e la direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 hanno apportato significative modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE con riferimento alle norme applicabili
L’intento – coerentemente alle indicazioni fornite dalla Commissione europea nel 2015 con la Comunicazione "A Digital Single Market Strategy for Europe” e nel 2016 con la Comunicazione "Towards a single EU VAT area – Time to decide” – è duplice:
A tal fine è stato predisposto il c.d."pacchetto
(UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017).
Tali disposizioni prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’IVA, centralizzato e digitale, che ricomprende – oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio- diffusione già rientranti nel regime MOSS – le seguenti operazioni:
1.le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
2.le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
3.le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
4.le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma
non nello Stato membro di consumo.
L’implementazione della complessa architettura delineata dal pacchetto
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intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme (regime "Oss UE”);
L’adesione a detti regimi è facoltativa.
L’entrata in vigore delle nuove disposizioni, originariamente fissata al 1°gennaio 2021, è stata posticipata, in risposta alla pandemia
Le menzionate disposizioni unionali sono state recepite col decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, pubblicato in G.U. del 15 giugno 2021, che integra alcune disposizioni contenute: nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633; nel decreto legge 30 agosto 1993 n. 331; nel decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; nel decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; nel regolamento adottato con decreto del Ministero delle Finanze 5 dicembre 1997, n. 489.
L’articolo 7 del suddetto decreto ha previsto che, con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate, d’intesa, ove necessaria, con il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano individuati gli uffici competenti a svolgere le attività previste dai predetti regimi speciali ed analiticamente individuate ai precedenti paragrafi.
Ciò posto, con il presente provvedimento, dando attuazione all’articolo 7 del decreto legislativo n. 83 del 25 maggio 2021, sono individuati gli Uffici competenti a svolgere le attività di registrazione, liquidazione della dichiarazione, accertamento, rimborsi (punti da 3 a 8), relative ai rapporti con i soggetti di cui agli articoli
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amministrativa e lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto di cui al Regolamento (UE) n. 904 del 2010.
Le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali e gli adempimenti dichiarativi sono disciplinati, rispettivamente, ai punti 7 e 8 del Provvedimento. Inoltre, il Provvedimento approva gli schemi dei dati relativi alle citate fasi (di registrazione e dichiarazione) individuati negli allegati A, B, C, D, E, F.
Il punto 9 stabilisce che i dati e le informazioni connesse ai regimi speciali in materia di imposta sul valore aggiunto di cui al punto 1 sono resi disponibili anche agli Uffici centrali dell’Agenzia delle entrate che svolgono attività di contrasto alle frodi.
In base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi dal COP ai sensi del presente atto nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara (punto 10). I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di assistenza. Il COP è competente allo svolgimento dell’attività specifica di assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione (punto 11). Il punto 12 indica la data a partire dalla quale il presente provvedimento sostituisce il provvedimento direttoriale n. prot. 118987/2016, individuandola nel 1° luglio 2021.
Si ricorda, tuttavia, che al fine di rendere i nuovi regimi OSS e IOSS effettivamente operativi da tale data, già dal 1° aprile 2021 l’Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS, di effettuare la registrazione online (cfr. Comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2021).
Riferimenti normativi
a)Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo
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57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71, comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4)
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1)
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1)
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001
b)Riferimenti normativi
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
Direttiva 2009/132/CE del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l’ambito di applicazione dell’articolo 143, lett. a) e b) della Direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni
Direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 Direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019 Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633;
Decreto legislativo 25 maggio 2021, n. 83, pubblicato in G.U. n. 141 del 15 giugno 2021
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 25 giugno 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
firmato digitalmente
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AteneoWeb s.r.l.
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Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
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C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi