Misure attuative in materia di vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 545-bis e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, introdotti dall'articolo 1, comma 1100, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, nonché modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate.
IL DIRETTORE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 545-bis della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, per quanto concerne le disposizioni che disciplinano il cambio di nominativo e la rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018 per quanto concerne le regole tecniche per i sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica, esperita la procedura di informazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223, ed acquisito il parere del Garante per la Protezione dei dati personali,
DISPONE
CAPO I - Definizioni e ambito di applicazione
1. Definizioni
1.1. Ai fini del presente provvedimento si intende:
1.1.1. per titolo di accesso, un titolo di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e ciascuna manifestazione spettacolistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; nel prosieguo sarà abbreviato
in titolo;
1.1.2. per evento, una singola manifestazione da intrattenimento o una manifestazione spettacolistica così come individuata nella definizione di cui alla precedente punto 1.1.1;
1.1.3. per intestatario del titolo di accesso, una persona fisica alla quale sia intestato un titolo di accesso recante il suo nominativo;
1.1.4. per sistema o apparecchiatura, un sistema di biglietteria automatizzata per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso;
1.1.5. per sistema on line, un sistema di biglietteria automatizzata per la vendita ed altre forme di collocamento di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica;
1.1.6. per sistema di controllo accessi automatizzato, un sistema informatico idoneo a controllare al momento dell'ingresso dello spettatore la sussistenza del titolo di accesso nella lista unica dei titoli di accesso validi per quella manifestazione anche emessi da più sistemi di emissione;
1.1.7. per lista unica dei titoli di accesso, l'elenco contenente il dettaglio di tutti i singoli titoli di accesso emessi per un determinato evento compresi quelli annullati;
1.1.8. per causale, una delle voci di cui alla Tabella 5 dell'Allegato A del Provvedimento 23 luglio 2001;
1.1.9. per soggetto legittimato, chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità a realizzare un sistema informatico idoneo all'emissione automatizzata dei titoli di accesso o un sistema di controllo accessi;
1.1.10. per acquirente, una persona fisica che abbia acquistato uno o più titoli di accesso;
1.1.11. per utente acquirente, una persona fisica che utilizzi il sistema on lineal fine di acquistare uno o più titoli di accesso;
1.1.12. per utente identificato, una persona fisica che abbia eseguito la fase di registrazione sul sistema on line di cui al precedente punto 1.1.5 ed al quale siano state attribuite le relative credenziali di accesso, ovvero che acceda al sistema mediante la propria identità digitale SPID;
1.1.13. per identità digitale SPID, l'identità digitale ottenuta secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014;
1.1.14. per Commissione, la Commissione per l'approvazione dei modelli di apparecchi misuratori fiscali, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle Finanze 23 marzo 1983, come integrata dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 marzo 2018 di concerto con il Ministro della Giustizia e il Ministro per i beni e le attività culturali;
1.1.15. per titolare dell'apparecchiatura o titolare del sistema di emissione, il soggetto responsabile, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, del funzionamento del sistema di biglietteria automatizzata o di controllo accessi; nel prosieguo verrà abbreviato in titolare;
1.1.16. per box office, un punto di vendita fisico di uno o più sistemi di biglietteria automatizzata;
1.1.17. per CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Human Apart), il test logico a cui viene sottoposto un utente di un'applicazione web per riconoscere se sia una persona fisica o un programma automatico;
1.1.18. per bot (abbreviazione di robot), un programma informatico che acceda alla rete attraverso lo stesso tipo di canali utilizzati dalle persone fisiche simulandone l'operatività.
2. Ambito di applicazione
2.1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano ai sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso.
2.2. Le disposizioni di cui al Capo II si applicano ai sistemi di biglietterie automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso per ciascuna manifestazione da intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o ciascuna manifestazione spettacolistica di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
2.3. Le disposizioni di cui al Capo III si applicano ai servizi di rimessa in vendita e di cambio di nominativo di titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui alla tabella C, numeri da 1 a 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che si svolgono in impianti con capienza superiore a 5.000 (cinquemila) spettatori. Sono esclusi dall'ambito di applicazione le manifestazioni sportive e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo. Restano ferme le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore.
CAPO II - Realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento ai sensi
dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018.
3. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica
3.1. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13 i titolari assicurano che la vendita o altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso avvengano esclusivamente mediante sistemi on line che adottino le misure di cui al successivo punto 4.
3.2. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l'idoneità ai sensi del presente provvedimento dei sistemi per la vendita o altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso è riconosciuta dall'Agenzia delle entrate alla quale è presentata apposita istanza secondo quanto descritto dal successivo punto 12.
4. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la vendita di titoli di accesso attraverso reti di comunicazione elettronica
4.1. Al fine di impedire l'acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un programma automatico, il sistema on linerichiede all'utente acquirente, preliminarmente alla fase di composizione dell'ordine (c.d. 'carrello'), l'esecuzione del CAPTCHA realizzato secondo le modalità previste dalle specifiche tecniche riportate nell'Allegato A del presente provvedimento.
4.2. Al fine di impedire l'acquisto di uno o più titoli di accesso da parte di un programma automatico, il sistema on lineinoltre:
a) consente di completare le operazioni di acquisto solo ad un utente identificato;
b) impedisce allo stesso utente identificato di effettuare l'acquisto, per lo stesso evento, di un numero di titoli di accesso superiore, al massimo, a 10 (dieci);
c) non rilascia il titolo di accesso direttamente alla conclusione della sessione di acquisto ma lo invia successivamente all'acquirente in una delle modalità scelte tra quelle rese disponibili.
4.3. Ai fini dell'identificazione dell'utente acquirente, il sistema on line prevede una fase di registrazione tramite: a) l'acquisizione dei seguenti dati:
? nome, cognome, data e luogo di nascita,
? indirizzo di posta elettronica,
? numero di telefono cellulare;
b) il riscontro, ai fini della conferma della fase di registrazione, utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare comunicato;
c) la verifica che il numero di cellulare acquisito sia associato ad un unico utente identificato nel sistema;
d) l'assegnazione all'utente acquirente di univoche credenziali di accesso.
4.4. In alternativa a quanto previsto al precedente punto 4.3, l'utente acquirente può essere identificato sul sistema on linetramite la propria identità digitale SPID.
4.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'applicazione di quanto previsto ai punti da 4.1 a 4.4 e al successivo punto 11, il sistema on line registra i dati di tracciamento delle operazioni eseguite dall'utente identificato. Il sistema consente la disponibilità dei dati, nel tracciato definito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, alle autorità competenti secondo le modalità di trasmissione definite nei regolamenti di queste ultime, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo.
4.6. I titolari, per gli eventi che prevedono la vendita attraverso reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso in numero non superiore a 1.000 (mille), utilizzano sistemi che adottano almeno le misure minime di cui al punto 4.1 nonché le misure di sicurezza di cui al punto 11.
4.7. Quanto previsto dai punti precedenti è realizzato secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato A del presente provvedimento.
CAPO III - Regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo del titolo di accesso alle attività di spettacolo ai sensi dell'articolo 1, comma 545-bis e seguenti della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
5. Obblighi relativi ai sistemi di biglietterie automatizzate ed ai sistemi di controllo accessi
5.1. I titoli di accesso ad attività di spettacolo di cui al punto 2.3 del presente provvedimento la cui vendita inizia dal 1° luglio 2019 sono nominativi.
5.2. L'accesso all'area dell'evento è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Qualora l'identità del soggetto fruitore non coincida con il nominativo indicato nel titolo di accesso, il titolo perde la validità per l'accesso all'area dello spettacolo; ai fini dell'assolvimento degli obblighi tributari in capo all'organizzatore resta valido il relativo sigillo fiscale.
5.3. Ai fini del riconoscimento di cui al precedente punto 5.2 la lista unica dei titoli di accesso contiene obbligatoriamente il nome ed il cognome di ciascun intestatario dei titoli di accesso. E' escluso l'inserimento nella lista unica dei titoli di accesso di ulteriori dati personali relativi agli intestatari.
5.4. I titolari assicurano che la rimessa in vendita e il cambio di nominativo di titoli di accesso avvengano esclusivamente mediante sistemi idonei che adottino le misure previste al successivo punto 6.
5.5. Salvo quanto previsto dal successivo punto 13, l'idoneità dei sistemi ai sensi del presente provvedimento è riconosciuta dall'Agenzia delle entrate alla quale è presentata apposita istanza secondo quanto descritto dal successivo punto 12.
5.6. Il titolare assicura una chiara ed esaustiva informativa su modalità, tempi e costi relativi alle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita dei titoli di accesso.
6. Requisiti dei sistemi di biglietterie automatizzate per la rimessa in vendita e il cambio di nominativo di titoli di accesso.
6.1. La rimessa in vendita e il cambio di nominativo di un titolo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente, quest'ultimo solo se preventivamente registrato presso il titolare. Nel caso di utilizzo per tali richieste di sistemi on line, il richiedente è riconosciuto attraverso la sua identificazione con le modalità di cui ai punti 4.3 o 4.4 del presente provvedimento.
6.2. Per effettuare il cambio di nominativo o la rimessa in vendita del titolo di accesso i soggetti di cui al punto 6.1 devono essere in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario ed il relativo sigillo fiscale.
6.3. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità del cambio di nominativo di un titolo di accesso nominativo emesso attraverso lo stesso sistema, secondo le modalità descritte dai punti seguenti.
6.3.1. Il titolo di accesso viene annullato con l'indicazione della causale e contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo.
6.3.2. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l'informazione di correlazione tra il titolo di accesso annullato per il cambio nominativo, e il nuovo titolo di accesso nominativo emesso in sua sostituzione.
6.4. Ciascun titolare di sistema assicura la possibilità della rimessa in vendita di un titolo di accesso nominativo emesso attraverso lo stesso sistema, garantendo adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediario e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dall'art. 1, comma 545-bis della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo le modalità descritte dai punti seguenti.
6.4.1. I titoli di accesso nominativi rimessi in vendita per ciascun evento sono offerti all'acquisto esponendo le medesime informazioni del titolo visibili per la vendita primaria. Non possono essere rese visibili o note, con qualsiasi modalità, informazioni ulteriori che siano relative ai soggetti coinvolti o ai tempi ed alle modalità del loro acquisto del titolo rimesso in vendita.
6.4.2. Nel caso di rimessa in vendita tramite sistemi on line, le opportunità di acquisto dei titoli di accesso rimessi in vendita sono rese disponibili ovvero raggiungibili nella sezione del sito internet primario di vendita dei biglietti.
6.4.3. Il titolo di accesso rivenduto è annullato con l'indicazione della causale nel momento in cui si perfeziona la vendita al nuovo acquirente, e contestualmente è emesso al nuovo acquirente un nuovo titolo di accesso nominativo.
6.4.4. Il sistema di biglietteria automatizzata traccia l'informazione di correlazione tra il titolo di accesso nominativo annullato per la rimessa in vendita e il nuovo titolo di accesso nominativo emesso in sua sostituzione.
6.5. Al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'applicazione di quanto previsto ai punti da 6.1 a 6.4 e al successivo punto 11, il sistema traccia e registra il tipo di operazione e le relative informazioni secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento. Il sistema consente la disponibilità dei dati, nel tracciato definito dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e successive modificazioni e integrazioni, alle autorità competenti secondo le modalità di trasmissione definite nei regolamenti di queste ultime, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo.
CAPO IV - Modifiche alla disciplina relativa ai sistemi di biglietterie automatizzate
7. Modifiche al Decreto del Ministero delle Finanze 13 luglio 2000 già modificato dal Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 3 agosto 2004. 7.1. All'articolo 3, comma 4 è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Per i titoli di accesso stampati direttamente dall'acquirente (cd. "stampa a casa") si applicano le disposizioni di cui al provvedimento 2008/22799 del 4 marzo 2008".
7.2. All'articolo 7, comma 4 è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "La conservazione del titolo annullato può essere effettuata anche mediante strumenti informatici, secondo la normativa in vigore in materia di tenuta e conservazione delle scritture contabili.".
7.3. All'articolo 8, comma 2 è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente: "Il periodo complessivo del mancato funzionamento non può superare il numero massimo di 30 giorni nell'anno solare. Esaurito detto periodo il contribuente adempie agli obblighi di certificazione dei corrispettivi avvalendosi di biglietterie conto terzi.".
7.4. L'articolo 12 è sostituito dal seguente: "I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, sono tenuti a rimuovere e consegnare la carta di attivazione alla Società Italiana Autori ed Editori nei seguenti casi:
a) cessione a terzi, a qualsiasi titolo, delle apparecchiature di cui all'art. 2;
b) cessazione dell'attività o di scadenza della validità del certificato digitale memorizzato nella carta di attivazione;
c) richiesta motivata di restituzione della carta di attivazione avanzata dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate anche tramite la Società Italiana autori ed editori.". 7.5. All'allegato A "Regole tecniche" il punto d) è sostituito dal seguente: "Devono essere attivate funzioni di servizio idonee alla consultazione rapida, sia a video sia su carta, dei dati di dettaglio e di riepilogo registrati su supporto immodificabile, ovvero la loro esportazione, per consentire le funzioni di verifica e controllo, anche su richiesta delle autorità competenti per il controllo ove ne ricorrano i presupposti di legge.".
8. Modifiche al Decreto dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001
8.1. Al punto 14 "Tempi di trasmissione" sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 14.2 è sostituito dal seguente: "I riepiloghi mensili di cui ai punti 1.1.6 c. e 1.1.7 b. vengono trasmessi entro il quinto giorno non festivo del mese successivo a quello a cui si riferisce.";
b) è aggiunto il punto 14.3: "I riepiloghi di cui ai punti 1.1.6 a. e b. nonché 1.1.7 a. vengono trasmessi entro il quinto giorno non festivo successivo a quello dell'evento.".
8.2. All'allegato A del Decreto dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato B, punto 1, del presente Provvedimento.
8.3. Nei casi previsti ai Capi II e III del presente provvedimento, il tracciamento ("log") delle transazioni avviene esclusivamente attraverso il formato XML di cui all'allegato A, punto b) del Decreto dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001.
9. Modifiche al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002
9.1. Al punto 3 è aggiunto il seguente punto 3.2:
"3.2. Sono altresì legittimati a chiedere il rilascio della carta di attivazione coloro che intendano svolgere l'attività di emissione di titoli d'accesso mediante un sistema ubicato nel territorio dell'Unione Europea, rispondente ai requisiti prescritti dal decreto, dal provvedimento e dal presente provvedimento. In tal caso, il soggetto legittimato è tenuto al rispetto delle seguenti ulteriori disposizioni:
a) utilizzare un sistema riconosciuto idoneo ed espressamente realizzato per il funzionamento con componenti dislocate su sedi diverse;
b) mantenere sul territorio nazionale le componenti descritte alle lettere a) e b) del punto 1 - Misuratori fiscali e biglietterie automatizzate dell'allegato A al Decreto Ministeriale del 13 luglio 2000;
c) eseguire la registrazione istantanea su memoria immodificabile dei dati di tracciamento (log) dei sigilli fiscali, che dovrà contenere le informazioni previste al punto 4 del provvedimento, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento;
d) comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni sulle sedi in cui sono dislocate tutte le componenti di sistema e sui soggetti ai quali è affidata la loro custodia; tale comunicazione è effettuata all'interno della domanda di cui al punto 5 del presente provvedimento.".
9.2. Il punto 5.1. lettera c) è sostituito dal seguente punto: "c) i locali dove viene situato ogni componente del sistema, con particolare riferimento all'allocazione dell'unità centrale, del componente dove risiede il software fiscale, del log delle transazioni e delle carte di attivazione, nonché sui soggetti ai quali è affidata la custodia di ogni componente del sistema;".
9.3. Al punto 9, i punti 9.3, 9.4 e 9.5 sono abrogati.
9.4. All'allegato A del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002 sono apportate le modificazioni riportate nell'allegato B, punto 2, del presente provvedimento.
10. Modifiche al Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 4 marzo 2008
10.1. Al punto 1 sono apportate le modificazioni riportate di seguito.
10.1.1. Al punto 1.1.3 è aggiunto, dopo l'ultimo periodo, il seguente periodo: "Nel caso in cui venga utilizzata come supporto una stampa cartacea del titolo di accesso digitale (c.d. 'stampa a casa'), su tale supporto dovranno essere presenti tutti gli elementi utili all'identificazione del titolo e al controllo sulla validità dello stesso (smart-card, numero progressivo, prezzo, data e ora emissione, sigillo fiscale e, in caso di titolo di accesso nominativo, dell'indicazione del nome e cognome dell'intestatario);".
10.1.2. Al punto 1.1.4 le parole "ad un solo titolo di accesso" sono sostitute dalle parole "al titolo di accesso".
10.2. Al punto 4 sono apportate le modificazioni riportate di seguito.
10.2.1. Il punto 4.2 è sostituito dal seguente: "Ad esclusione delle ipotesi previste al punto 4.1, i titoli di accesso in forma digitale possono essere annullati entro e non oltre l'inizio dell'evento con l'indicazione della causale ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 13 luglio 2000."
10.2.2. E' aggiunto il punto 4.3: "Tutte le transazioni relative all'annullamento dei titoli di accesso in formato digitale sono effettuale attraverso i sistemi di pagamento tracciabili di cui al punto 2.2 del presente provvedimento.".
CAPO V - Sicurezza e protezione dei dati personali
11. Sicurezza e protezione dei dati personali
11.1. I sistemi adottano adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati e dei servizi gestiti; in particolare, i sistemi on line adottano protocolli sicuri di comunicazione su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche riportate nell'allegato A del presente provvedimento.
11.2. Le disposizioni tecniche ed operative del presente provvedimento sono formulate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
11.3. Il trattamento dei dati personali, come definito nelle specifiche tecniche del presente provvedimento, deve avvenire nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
CAPO VI - Disposizioni generali e transitorie
12. Istanze e dichiarazioni per l'idoneità dei sistemi.
12.1. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità ai sensi del presente provvedimento di un sistema non ancora riconosciuto idoneo ai sensi dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, presenta la relativa istanza allegandovi la documentazione di cui al punto
6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002, che dovrà essere predisposta nel rispetto dei provvedimenti sopramenzionati nonché di quanto previsto dal presente provvedimento.
12.2. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque abbia interesse al riconoscimento della sua idoneità anche ai sensi del presente provvedimento presenta la relativa istanza indicando gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell'Agenzia delle entrate, allegandovi la documentazione di cui al punto 6.1 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 ottobre 2002 che dovrà essere predisposta nel rispetto dei provvedimenti sopramenzionati nonché di quanto previsto dal presente provvedimento.
12.3. Chiunque abbia interesse a chiedere il riconoscimento di idoneità di un sistema per il quale ricorrano le circostanze di cui al precedente punto 9.1, include nell'istanza di cui al punto 12.1 ovvero al punto 12.2 le dichiarazioni di cui alle lettere b) e c) del punto 3.2 del provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002.
12.4. Per i sistemi on line utilizzati esclusivamente per gli eventi di cui al punto 4.6 del presente provvedimento, e che siano stati già dichiarati idonei ai sensi dei provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008, l'idoneità ai sensi del presente provvedimento è dichiarata, limitatamente al periodo di validità dell'idoneità già riconosciuta, attraverso la presentazione all'Agenzia delle entrate di un'unica comunicazione riportante:
a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell'Agenzia delle entrate;
b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle prescrizioni di cui ai punti 4.1 e 11 del presente provvedimento;
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
12.5. La comunicazione di cui ai punti 12.3 e 12.4, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all'indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.itin data antecedente a quella di inizio dell'utilizzo del sistema per gli eventi di cui al punto 4.6 del presente provvedimento.
12.6. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle istanze e nelle dichiarazioni di cui al presente provvedimento viene effettuato nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come meglio specificato nelle informative ex art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, allegate ai modelli delle istanze pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
13. Idoneità dei sistemi alla rimessa in vendita o al cambio nominativo del titolo di accesso di cui al punto 2.3. Procedura transitoria.
13.1. Qualora un sistema sia già stato riconosciuto idoneo dall'Agenzia delle entrate secondo quanto previsto dai provvedimenti dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002, 4 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque abbia interesse al riconoscimento della sua idoneità anche ai sensi del presente provvedimento relativamente alla rimessa in vendita o al cambio nominativo del titolo di accesso di cui al punto 2.3 per un periodo temporale di massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, invia all'Agenzia delle entrate, in data antecedente a quella della messa in esercizio del sistema, un'unica comunicazione riportante:
a) gli estremi del provvedimento di idoneità già emanato dell'Agenzia delle entrate;
b) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che il sistema è conforme alle prescrizioni di cui ai precedenti Capi III, V e al Capo II limitatamente al punto 4.3, lettere a) e d);
c) la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che le modifiche apportate al sistema ai soli fini della conformità al presente provvedimento non ne inficiano il livello di garanzia fiscale.
13.2. Limitatamente al periodo temporale di 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, nel caso di utilizzo di sistemi on line per le richieste di cambio nominativo o di rimessa in vendita del titolo di accesso di cui al punto 6.1, il richiedente è riconosciuto attraverso la sua identificazione almeno secondo le modalità minime di cui al punto 4.3 lettere a) e d).
13.3. La comunicazione di cui al punto 13.1, firmata digitalmente, è effettuata mediante messaggio di posta elettronica certificata trasmesso all'indirizzo misuratorifiscali@pec.agenziaentrate.itin data antecedente a quella di inizio dell'utilizzo del sistema per gli eventi di cui al punto 2.3 del presente provvedimento.
14. Modalità e termini di applicazione
14.1. Ai fini della vendita o di altre forme di collocamento attraverso reti di comunicazione elettronica di titoli di accesso di cui al punto 2.2, decorsi 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, i titolari utilizzano esclusivamente sistemi idonei ai sensi dei Capi II, IV e V del presente provvedimento. L'idoneità è riconosciuta secondo le modalità indicate al punto 12.
14.2. Ai fini del cambio nominativo o della rimessa in vendita di titoli di accesso di cui al punto 2.3, dal 1° luglio 2019 i titolari utilizzano esclusivamente sistemi idonei ai sensi dei Capi III e V del presente provvedimento, secondo quanto stabilito dall'art. 1 comma 545-bisdella Legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'idoneità è riconosciuta secondo le modalità indicate al punto 12. L'idoneità può essere dichiarata per un periodo temporale di massimo 9 (nove) mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento secondo le modalità indicate al punto 13; decorso tale periodo i titolari utilizzano esclusivamente sistemi riconosciuti idonei ai sensi del punto 12. I titolari dei sistemi per i quali si applica la procedura transitoria di cui al punto 13 sono pertanto tenuti a presentare regolare istanza di variante al fine di adeguarsi alle disposizioni del presente provvedimento seguendo l'iterapprovativo delle biglietterie automatizzate previsto al precedente punto 12. Laddove il sistema non venisse riconosciuto idoneo verrà revocato il provvedimento di idoneità.
14.3. L'istanza di cui al punto 12 del presente provvedimento è presentata all'Agenzia delle entrate almeno 60 (sessanta) giorni prima della data prevista di avvio in funzione del sistema.
14.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rimanda alle disposizioni dei provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001, 22 ottobre 2002 e 4 marzo 2008.
15. Specifiche tecniche e loro aggiornamento
15.1. Le specifiche tecniche di riferimento per il riconoscimento dell'idoneità dei sistemi sono riportate negli allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante.
15.2. Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all'allegato A al presente provvedimento vengono adottati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e pubblicati nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
Motivazioni
La Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017), ha introdotto all'art. 1, commi 545-546, disposizioni finalizzate a contrastare il fenomeno del secondary ticketing. Con tale espressione si intende un mercato di rivendita di titoli di accesso parallelo a quello dei venditori ufficiali, le cui transazioni avvengono principalmente attraverso piattaforme on line (siti web specializzati) che si occupano di collegare la domanda rimasta insoddisfatta con l'offerta, addebitando una commissione per il servizio. All'interno di questo mercato parallelo, sono riscontrati fenomeni di rivendita di titoli di accesso a prezzi molto più elevati rispetto a quello nominale.
Con lo scopo di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori, garantire l'ordine pubblico e salvaguardare il diritto d'autore, le suddette disposizioni vietano la vendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo e intrattenimento effettuata da soggetto diverso dai titolari, pena la comminazione di apposite sanzioni.
La Legge n. 232/2016 demanda l'attuazione di tali disposizioni a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentite l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori.
Il decreto attuativo 12 marzo 2018, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 546, della Legge 232/2016, detta disposizioni finalizzate ad aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate attraverso reti di comunicazione elettronica. Il decreto stabilisce che la vendita dei titoli di accesso alle varie attività di spettacolo e intrattenimento debba avvenire tramite sistemi informatici in grado di distinguere l'accesso effettuato da un programma automatico rispetto all'accesso effettuato da una persona fisica, contrastando così l'acquisto multiplo tramite i c.d. "bot" (programmi informatici che accedono ai siti attraverso lo stesso tipo di canale utilizzato dagli utenti umani simulandone il comportamento).
In particolare, l'art. 3 del sopra citato decreto prevede l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, previa intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che definisca le specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate per le quali i soggetti legittimati richiedano all'Agenzia il riconoscimento di idoneità.
Il provvedimento, al Capo II, individua quali strumenti in grado di contrastare efficacemente l'utilizzo dei bot il "CAPTCHA" (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Test di Turing pubblico e completamente automatico per distinguere computer e umani) e l'identificazione dell'acquirente sul sistema on line attraverso registrazione di nome, cognome, data di nascita, indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare univoco per utente e previo riscontro ai fini della conferma della fase di registrazione utilizzando come strumento il numero di telefono cellulare. In alternativa, l'utente acquirente può essere identificato sul sistema on line tramite la propria identità SPID.
Inoltre, il provvedimento prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni al fine di renderle disponibili alle autorità competenti nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo.
E' prevista la possibilità, per gli eventi che prevedono la vendita on linedi titoli di accesso in numero non superiore a 1.000 l'adozione del solo CAPTCHA come misura minima, allo scopo di modulare gli impatti sui soggetti interessati rispetto agli effettivi rischi, ad oggi riscontrabili, di secondary ticketing.
Successivamente la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) è intervenuta sulla medesima disciplina, introducendo il titolo di accesso nominativo alle attività di spettacolo, con specifiche esclusioni previste dalla stessa normativa.
Infatti, all'art. 1, commi 1099 e 1100, della legge di bilancio 2019 sono introdotte disposizioni che modificano l'art. 1, comma 545, della Legge 232/2016, e introducono i commi da 545-bis a 545-quinquies. In particolare, le nuove disposizioni prevedono che:
? dal 1° luglio 2019, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori siano nominativi;
? i siti internet di rivendita primari, ibox office autorizzati o i siti internetufficiali assicurino la possibilità di rivendere i titoli di ingresso nominativi o di variarne l'intestazione nominativa, secondo regole tecniche stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
Il provvedimento pertanto introduce, al Capo III, le necessarie regole tecniche per la rimessa in vendita ed il cambio nominativo dei titoli di accesso alle attività di spettacolo oggetto della normativa, specificando in particolare che:
? la rimessa in vendita o il cambio nominativo sono consentiti al relativo intestatario e all'acquirente, quest'ultimo solo se preventivamente registrato, che siano in possesso del titolo di accesso recante il nominativo dell'intestatario ed il relativo sigillo fiscale;
? in tali casi il titolo di accesso viene annullato con l'indicazione della causale e contestualmente è emesso un nuovo titolo di accesso nominativo.
Inoltre, il provvedimento prevede la registrazione dei dati di tracciamento delle operazioni ai fini di renderle disponibili alle autorità competenti nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo, nonché specifiche regole per assicurare per l'utenza adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita unitamente ad una chiara ed esaustiva informativa agli utenti su modalità, tempi e costi delle operazioni di cambio nominativo e di rimessa in vendita di titoli di accesso, in linea con la sopramenzionata normativa.
Il provvedimento apporta infine, al Capo IV, alcune modifiche ai provvedimenti già emanati in materia di biglietterie automatizzate, al fine di rendere coerenti tali provvedimenti alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 232/2016 e da ultimo dalla Legge n. 145/2018. In particolare vengono modificati in parte i tracciati (log) delle operazioni svolte con le biglietterie automatizzate al fine di consentire alle autorità competenti di verificare l'applicazione di quanto previsto dal presente provvedimento. Alcune disposizioni scaturiscono dall'analisi degli esiti delle attività di vigilanza svolte sia dalla SIAE che dalle altre autorità competenti, nonché dall'evoluzione tecnologica dei sistemi. In particolare:
? sono previste precisazioni e modifiche sui tempi di consegna dei riepiloghi mensili obbligatori a fini fiscali;
? la stampa su supporto cartaceo di titoli di accesso digitali è stata resa più trasparente per i consumatori attraverso l'indicazione dei dati del sigillo fiscale;
? è consentita la possibilità di rappresentare su un unico supporto più titoli di accesso digitali;
? è consentita la possibilità di dislocare le componenti non fiscali del sistema all'interno del territorio dell'Unione Europea, nel rispetto di specifiche disposizioni;
? sono previste semplificazioni in tema di idoneità di apparecchiature identiche ad altre apparecchiature già ritenute idonee;
? è consentita la conservazione digitale dei titoli annullati in alternativa alla conservazione cartacea.
Il provvedimento, al Capo V, prevede l'adozione di misure finalizzate alla sicurezza ed evidenzia che l'intero documento è stato redatto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. L'Agenzia tratta esclusivamente i dati dei soggetti che presentano le istanze e le dichiarazioni di cui agli articoli 12 e 13, per i quali sul sito internet è presente una specifica informativa, ma non tratta alcun dato personale relativo alla vendita o a qualsiasi altra forma di collocamento dei titoli di accesso. Pertanto nel Capo V, il provvedimento sottolinea che spetta ai titolari dei sistemi di biglietterie automatizzate adottare tutte le misure previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Infine il provvedimento, al Capo VI, regola il processo di riconoscimento di idoneità dei sistemi di biglietterie automatizzate, armonizzando la scadenza del 1° luglio 2019, prevista dalla normativa, per i titoli di accesso nominativi ad attività di spettacolo, con il termine di 9 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento per l'attuazione delle regole sulla vendita on line e sulle altre modifiche previste, con l'obiettivo di consentire il rispetto della normativa, unitamente ai necessari tempi tecnici per l'aggiornamento dei sistemi e l'esecuzione del processo di riconoscimento di idoneità da parte dell'Agenzia delle entrate. In particolare:
? entro 9 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento i sistemi devono necessariamente essere riconosciuti idonei dall'Agenzia delle entrate, previa presentazione di un'istanza da parte dei soggetti interessati, per tutti gli ambiti del presente provvedimento;
? ai fini della scadenza del 1° luglio 2019, viste le ristrette tempistiche, l'idoneità dei sistemi limitatamente al cambio nominativo e alla rimessa in vendita di titoli di accesso nominativi alle attività di spettacolo può essere temporaneamente dichiarata dai soggetti interessati all'Agenzia delle entrate;
? è prevista, per i sistemi già ritenuti idonei rispetto alla precedente regolamentazione, una procedura integrativa per la presentazione dell'istanza di riconoscimento di idoneità;
? è prevista, per i sistemi per la vendita on line di eventi con un numero di titoli di accesso non superiore a 1.000, una procedura semplificata di autodichiarazione dell'idoneità.
Preventivamente all'adozione e alla pubblicazione del provvedimento è stata esperita la procedura di comunicazione alla Commissione europea prevista dalla Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, recepita in Italia con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223. Tale direttiva, con lo scopo di assicurare il buon funzionamento del Mercato interno, impone agli Stati membri di garantire la massima trasparenza delle iniziative nazionali intese ad introdurre regolamenti tecnici. Poiché il presente provvedimento contiene regole tecniche relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale e finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi, a norma dell'articolo 7, paragrafo 4 della citata direttiva non si è resa necessaria l'applicazione del previsto periodo di sospensione di tre mesi previsto dall'art. 6, paragrafo 1.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 4 del 30 novembre 2000 (art. 2, comma 1);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, approvato con delibera del Comitato Direttivo n. 6 del 13 dicembre 2000 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di Bilancio 2017), art. 1 commi 545 e 546;
Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1, commi 10991100, di modifica dell'art. 1, comma 545, della L. 232/2016 ed introduzione nello stesso articolo dei commi da 545-bis a 545-quinquies.
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2018, recante "Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing"; Decreto dell'Agenzia delle Entrate 23 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 12 settembre 2001, e s.m.i. concernente "Approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi in attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, e del D.M. 13 luglio 2000 del Ministero delle finanze";
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e s.m.i. recante "Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature";
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 3 agosto 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2004, concernente "Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministero delle finanze datato 13 luglio 2000 e ai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate datati 23 luglio 2001 e 22 ottobre 2002, concernenti, rispettivamente, l'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, l'approvazione delle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, delle modalità di trasferimento alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi, nonché l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative ai sistemi di emissione dei titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature";
Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 4 marzo 2008, prot. n. 22799, recante "Disciplina delle modalità di controllo accessi automatizzato per i titoli di accesso emessi anche in forma digitale e di trasmissione telematica dei documenti riepilogativi dei sistemi di emissione e di controllo accessi".
Ulteriori riferimenti normativi
Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che prevede una procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione);
Decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223 recante "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione".
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Allegati:
A. Specifiche tecniche per la realizzazione dei sistemi di biglietterie automatizzate idonei alla vendita e ad altre forme di collocamento, attraverso reti di comunicazione elettronica, di titoli di accesso ad attività di spettacolo ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 marzo 2018.
B. Modifiche all'allegato A del decreto dell'Agenzia delle entrate 23 luglio 2001 e all'allegato A del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002.
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