Provvedimento Agenzia Entrate del 28.02.2021 (56618/2021)

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Prot. n. 56618/2021

Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, come da ultimo modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 311557 del 23 settembre 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

Al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, avente ad oggetto "Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”, e successive modificazioni, è apportata la seguente modifica:

al punto 8-ter "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici nel periodo transitorio”, al primo periodo, le parole "(dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021)” sono sostituite dalle parole "(dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2021)”.

MOTIVAZIONI

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018 sono state modificate le modalità, previste dal provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018, con cui l’Agenzia delle entrate memorizza e rende disponibili in

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consultazione agli operatori IVA, o agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, è stata prevista l’introduzione di una specifica funzionalità, da rendere disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, per consentire agli operatori IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero al consumatore finale di aderire espressamente al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al suddetto servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori IVA di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica.

Ciò premesso, l’articolo 14 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, intervenendo sull’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - recante la disciplina della "Fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati” – ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Il richiamato articolo 14 del decreto-legge n. 124 del 2019 stabilisce, inoltre, che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196.

Nelle more dell’interlocuzione con l’Autorità Garante per definire le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con il presente provvedimento è disposta una ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2021, del periodo per effettuare

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l’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

b) Normativa di riferimento:

Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, recante disposizioni in tema di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, che individua le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché́per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l’attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all’articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 del 21 dicembre 2018, recante modifiche ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 107524 del 29 aprile 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 164664 del 30 maggio

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2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 29 aprile 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 738239 del 30 ottobre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1427541 del 17 dicembre 2019, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019 e del 30 ottobre 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 99922 del 28 febbraio

2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019 e del 17 dicembre 2019;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 166579 del 20 aprile

2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019 e del 28 febbraio 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 185115 del 4 maggio

2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020 e del 20 aprile 2020;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 311557 del 23 settembre

2020, recante modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 come modificato dai Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020 e del 4

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maggio 2020.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 28 febbraio 2021

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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