Prot. n. 210954/2024
Accesso alla dichiarazione precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti
autorizzati
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1 Definizioni
1.1 Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) per “servizio Entratel”, il servizio telematico di cui al Capo II del decreto dirigenziale
31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti di cui all’articolo 3, commi 2, 2-bis e 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322;
b) per “servizio Fisconline”, il servizio telematico di cui al Capo IV del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998, utilizzabile dai soggetti individuati dall’articolo 3, comma
2, ultimo periodo, del d.P.R. n. 322 del 1998 e dai soggetti di cui al comma 2-ter del
medesimo articolo;
c) per “area riservata”, l’area del sito internet dell’Agenzia delle entrate, accessibile previa
autenticazione digitale con credenziali SPID, CNS o CIE e, per i soggetti titolati ad
averle, con le credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline) per l’utilizzo dei
servizi online disponibili e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione
precompilata;
d) per “dichiarazione precompilata”, la dichiarazione dei redditi resa disponibile al
contribuente in base all’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
e) per “CAF”, i Centri di Assistenza Fiscale di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e)
e f), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
f) per “professionista abilitato”, un soggetto iscritto nell'Albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 o nell'Albo
dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, che abbia effettuato
la comunicazione all’Agenzia delle entrate per l’esercizio della facoltà di rilasciare il
visto di conformità ai sensi dell’articolo 21 del decreto 31 maggio 1999, n. 164;
g) per “sostituto di imposta”, il datore di lavoro o l’ente pensionistico;
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h) per “Cassetto fiscale” la sezione dell’area riservata nella quale ciascun utente può
consultare le proprie informazioni fiscali;
i) per “persona di fiducia”, la persona fisica che è abilitata, su richiesta di altre persone
fisiche e nell’interesse di queste ultime, ad utilizzare i servizi online disponibili nell’area
riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla dichiarazione precompilata. La persona
di fiducia agisce al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale
eventualmente svolta;
j) per “interessato”, la persona fisica nel cui interesse la persona di fiducia utilizza i servizi
online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
dichiarazione precompilata;
k) per “rappresentante”, la persona fisica che, in seguito a un provvedimento dell’autorità
giudiziaria (tutore, amministratore di sostegno o curatore speciale) o per status legale
(genitore), è abilitata ad utilizzare, in nome e per conto di altre persone fisiche, i servizi
online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
dichiarazione precompilata;
l) per “rappresentato”, la persona fisica per la quale il rappresentante utilizza i servizi
online disponibili nell’area riservata e, tra questi, le funzionalità riferite alla
dichiarazione precompilata.
2 Soggetti destinatari della dichiarazione precompilata
2.1 Sono destinatari della dichiarazione precompilata i contribuenti che hanno
percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e
assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d), g), con
esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l),
del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i contribuenti in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del 1999.
2.2 A partire dal 2024, con riferimento all’anno d’imposta 2023, in via sperimentale,
la dichiarazione dei redditi precompilata è resa disponibile anche ai contribuenti
persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli indicati al punto 2.1.
3 Dichiarazione precompilata e altri dati oggetto dell’accesso
3.1 Il contribuente direttamente, il suo eventuale rappresentante e gli altri soggetti
dallo stesso specificatamente delegati o autorizzati, a partire dal 30 aprile 2024,
accedono ai seguenti documenti:
a) dichiarazione dei redditi precompilata riferita all’anno d’imposta
precedente;
b) elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione precompilata
disponibili presso l’Agenzia delle entrate, con distinta indicazione dei dati
inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa e relative fonti
informative (Allegato 1). Per quanto riguarda le informazioni risultanti dalla
Certificazione Unica, dal 2024 nell’elenco sono riportati anche i dati relativi
ai compensi per prestazioni di lavoro autonomo, nonché alle indennità e
provvigioni, da indicare nel modello Redditi persone fisiche.
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3.2 L’Agenzia delle entrate inserisce nella dichiarazione precompilata i dati dei
seguenti oneri detraibili e deducibili ed i dati relativi ai rimborsi di oneri,
trasmessi da soggetti terzi:
• quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso;
• premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni e premi
per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi;
• contributi previdenziali e assistenziali;
• contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza
personale o familiare, anche tramite lo strumento del Libretto Famiglia;
• spese sanitarie e relativi rimborsi;
• spese veterinarie;
• spese universitarie e spese per corsi statali post diploma di Alta formazione
e specializzazione artistica e musicale e relativi rimborsi;
• contributi versati alle forme di previdenza complementare;
• spese funebri;
• spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli
interventi finalizzati al risparmio energetico;
• spese relative ad interventi di sistemazione a verde degli immobili;
• erogazioni liberali nei confronti delle ONLUS, delle associazioni di
promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per
scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico e delle fondazioni e associazioni
riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di
attività di ricerca scientifica;
• spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi;
• spese per la frequenza scolastica e relativi rimborsi;
• spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico
locale, regionale ed interregionale e relativi rimborsi;
• rimborsi erogati per l’acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto
correttive (cd. “bonus vista”);
• rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI)
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per le spese sostenute per
procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri,
concluse tramite Ente autorizzato;
• oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, utilizza ai fini della elaborazione della
dichiarazione precompilata i dati relativi alle spese da ripartire su diverse
annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno
precedente.
3.3 Con riferimento agli oneri che possono essere portati in detrazione o deduzione
anche se sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, l’Agenzia
delle entrate individua i familiari da considerare fiscalmente a carico sulla base
delle informazioni, anche reddituali, comunicate dai sostituti d’imposta con le
Certificazioni Uniche trasmesse all’Agenzia delle entrate nei termini previsti
dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014, nonché sulla base delle
informazioni comunicate dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (di
seguito “INPS”) all’Agenzia delle entrate, relative ai familiari per i quali è stato
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riconosciuto l’Assegno unico e universale di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 29 dicembre 2021, n. 230. Se nelle comunicazioni trasmesse dai
soggetti terzi di cui al precedente punto 3.2 non è individuato il soggetto che ha
sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi dei soggetti
dei quali il familiare a cui la spesa si riferisce risulta fiscalmente a carico, in
proporzione alle percentuali di carico. In tal caso, l’onere è riportato nell’elenco
delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b), sia del familiare fiscalmente a
carico, sia dei soggetti di cui il familiare a cui la spesa si riferisce risulta
fiscalmente a carico.
Resta fermo l’obbligo per il contribuente di modificare la dichiarazione
proposta dall’Agenzia delle entrate se il familiare non è in possesso dei requisiti
per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un
soggetto diverso o in una percentuale diversa rispetto a quella risultante dal
prospetto dei familiari a carico.
4 Modalità di accesso alle dichiarazioni precompilate
4.1 Accesso da parte del contribuente
4.1.1 Il contribuente accede direttamente ai documenti di cui al punto 3.1 attraverso le
funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, utilizzando uno dei
seguenti strumenti di autenticazione:
• Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64 del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell’amministrazione Digitale (di seguito “CAD”);
• Carta d’identità elettronica (CIE) di cui all’articolo 66, comma 1, del CAD;
• Credenziali rilasciate dall’Agenzia (Entratel/Fisconline), per i soggetti
titolati ad utilizzarle.
4.1.2 Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area
riservata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione precompilata, le
seguenti operazioni:
• visualizzazione e stampa;
• accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti
nella dichiarazione, e invio;
• annullamento, ove possibile, della dichiarazione inviata con dati errati
oppure invio di una nuova dichiarazione per correggere e sostituire la
dichiarazione già inviata;
• versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già
compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di
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addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, nei casi di cui al
punto 6.7;
• indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale
accreditare l’eventuale rimborso nei casi di cui al punto 6.7;
• consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione
presentata;
• consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa
disponibile la dichiarazione precompilata.
4.1.3 A partire dal 2024, nei confronti dei lavoratori dipendenti e pensionati di cui al
punto 2.1 è resa disponibile, in via sperimentale, all’interno dell’area riservata, una
modalità di presentazione semplificata della dichiarazione 730 precompilata, in
alternativa a quella ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione
dell’Agenzia delle entrate sono proposte al contribuente che può direttamente
confermarle o modificarle mediante un percorso guidato e con un linguaggio
semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera
automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il
contribuente di conoscere i righi da valorizzare e i codici da indicare nel modello
730.
4.1.4 Il contribuente, al fine di ricevere eventuali comunicazioni relative alla propria
dichiarazione precompilata, inserisce un indirizzo di posta elettronica e/o un
numero di telefono cellulare valido, che provvede a tenere aggiornato, nell’apposita
sezione della propria area riservata.
4.1.5 Il contribuente può richiedere di abilitare una persona fisica di sua fiducia per
l’accesso ai servizi online dell’Agenzia, anche per effettuare le operazioni di cui al
punto 4.1.2 nel proprio interesse. La disciplina dell’abilitazione e della
disabilitazione della persona di fiducia è contenuta nel provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 332731 del 22 settembre 2023, al quale si rinvia. A tal
fine la persona di fiducia accede all’area riservata con le credenziali di cui al punto
4.1.1 e successivamente sceglie se operare per proprio conto oppure nell’interesse
di un’altra persona fisica. Tali modalità di accesso non si applicano ai sostituti
d’imposta, ai CAF e ai professionisti abilitati che accedono nel rispetto di quanto
previsto al punto 4.2. Se la persona di fiducia ha inviato la dichiarazione
precompilata riferita al soggetto interessato oppure ha iniziato a modificarla, il
soggetto interessato può comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al
punto 3.1. Nel proprio cassetto fiscale il soggetto interessato può consultare le
comunicazioni, le ricevute, la dichiarazione presentata e il nominativo della persona
di fiducia alla quale è stata resa disponibile la dichiarazione precompilata.
4.1.6 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di erede
effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di
cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati. Per ottenere l’abilitazione
l’erede dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, la propria condizione di erede tramite l’apposito servizio web
disponibile nella sua area riservata nella sezione “Autorizzazioni”. In alternativa,
l’erede può inviare la richiesta, sottoscritta con firma digitale, come allegato ad un
messaggio di posta elettronica certificata (PEC), a una qualsiasi Direzione
Provinciale dell’Agenzia delle entrate. Qualora la richiesta sia compilata in formato
cartaceo e sottoscritta con firma autografa, può essere inviata come copia per
immagine di documento analogico, unitamente alla copia del documento d'identità
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dell’erede. Infine, l’erede può recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio
territoriale dell’Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione attestante la
propria condizione di erede o una dichiarazione sostitutiva della stessa. Se un erede,
autorizzato all’accesso, ha inviato la dichiarazione precompilata riferita alla
persona deceduta oppure ha iniziato a modificarla, gli altri eredi autorizzati
all’accesso possono comunque visualizzare e stampare i documenti di cui al punto
3.1, ma non possono effettuare le altre operazioni di cui al punto 4.1.2.
4.1.7 L’abilitazione dell’erede è valida fino al 31 dicembre dell’anno in cui è rilasciata.
Nel caso in cui l’erede sia stato autorizzato ad accedere alla dichiarazione
precompilata nell’anno precedente, l’accesso è autorizzato anche per l’anno
corrente.
4.1.8 I soggetti tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi in qualità di rappresentanti
effettuano le operazioni di cui al punto 4.1.2 utilizzando le proprie credenziali di
cui al punto 4.1.1, purché preventivamente abilitati all’accesso ai servizi online
disponibili nell’area riservata. La disciplina dell’abilitazione e della disabilitazione
dei rappresentanti è contenuta nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate n. 332731 del 2023 al quale si rinvia.
4.2 Accesso da parte del sostituto d’imposta, del CAF e del professionista abilitato
4.2.1 Requisiti per l’accesso
4.2.1.1 Il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale accede ai documenti di cui al punto
3.1, previa acquisizione della delega di cui al punto 5, con riferimento ai contribuenti
per i quali ha trasmesso, nei termini, all’Agenzia delle entrate la Certificazione Unica,
e solo se dalla Certificazione Unica relativa al periodo d’imposta precedente a quello
cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata, risulta aver prestato l’assistenza
fiscale.
4.2.1.2 Il CAF o il professionista abilitato accedono ai documenti di cui al punto 3.1 con
riferimento ai contribuenti per cui è stata elaborata una dichiarazione precompilata,
previa acquisizione della delega di cui al punto 5.
4.2.2 Modalità di accesso
4.2.2.1 Per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1, i sostituti d’imposta possono avvalersi
dei soggetti incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi di
cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998, designandoli responsabili
del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito
“Regolamento”). In tal caso, i sostituti d’imposta conservano la delega di cui al punto
5 e consegnano al soggetto incaricato una richiesta sottoscritta con indicazione dei
codici fiscali dei contribuenti sostituiti, nonché le copie delle deleghe di cui al punto
5. Ai fini dell’acquisizione della delega di cui al punto 5, i sostituti d’imposta
informano i contribuenti sostituiti che intendono avvalersi degli incaricati di cui
all’art. 3, commi 2-bis e 3, del d.P.R. n. 322 del 1998.
4.2.2.2 I CAF e i professionisti abilitati possono nominare i propri dipendenti come operatori
incaricati, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n.
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79952 del 10 giugno 2009, ad effettuare l’accesso alle dichiarazioni precompilate,
mediante apposito servizio reso disponibile all’interno dell’area riservata.
4.2.2.3 L’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 è consentito fino al 10 novembre
effettuando una specifica richiesta tramite file ovvero via web.
4.2.3 Richiesta tramite file
4.2.3.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale
accedono a una o più dichiarazioni precompilate mediante la trasmissione
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, ovvero Fisconline
per i sostituti di imposta con un numero massimo di 20 percipienti, di un file
contenente l’elenco dei contribuenti per i quali richiedono i documenti di cui al punto
3.1, per l’accesso ai quali è stata acquisita la delega di cui al punto 5.
4.2.3.2 Il file è predisposto tramite l’apposito software reso disponibile dall’Agenzia delle
entrate ovvero secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato A del presente
provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall’Agenzia
delle entrate.
4.2.3.3 Nel file inviato sono indicati i seguenti dati:
? codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d’imposta, CAF, professionista
abilitato);
? codice fiscale del soggetto incaricato nell’ipotesi di cui al punto 4.2.2.1;
? l’elenco dei documenti richiesti di cui al punto 3.1, contenente, per ciascun
contribuente, i seguenti elementi:
o codice fiscale del contribuente;
o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di
liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi
Persone fisiche relativi all’anno precedente rispetto a quello per il quale
viene richiesta la dichiarazione precompilata;
o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;
o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se
con riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene
richiesta la dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato
la dichiarazione dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
o numero e data della delega di cui al punto 5;
o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
di accesso tramite file anche i seguenti dati:
o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
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La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è indicata sul
sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Esclusivamente in caso di delega conferita al CAF nelle modalità di cui al punto 5.3,
le richieste di accesso tramite file devono contenere il codice fiscale del soggetto
richiedente e il codice fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi
della delega sono acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della
stessa da parte del contribuente.
4.2.3.4 Entro 3 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute”
dell’area riservata un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della
richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco degli eventuali
errori riscontrati nelle richieste trasmesse, con la relativa diagnostica.
4.2.3.5 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta di cui al
punto 4.2.3.4, non sono consegnati i documenti di cui al punto 3.1 per i soggetti
segnalati. In tal caso è necessario inviare un nuovo file, predisposto con le modalità
di cui ai precedenti punti 4.2.3.2 e 4.2.3.3, contenente i dati corretti.
4.2.3.6 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio telematico di
un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto 4.2.3.4, della richiesta che
si intende annullare.
4.2.3.7 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dal 30 aprile, i documenti di cui al
punto 3.1 sono resi disponibili al soggetto che ha inviato il file, nell’area riservata,
entro 3 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste regolarmente pervenute entro
il 29 aprile, i documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili entro 3 giorni a
partire dal 30 aprile. Contestualmente è reso disponibile:
? l’elenco dei soggetti per i quali non è stata predisposta la dichiarazione
precompilata;
? l’elenco dei soggetti per i quali è stata richiesta e consegnata la dichiarazione
precompilata.
4.2.3.8 I documenti di cui al punto 3.1 sono resi disponibili secondo le specifiche tecniche
di cui all’Allegato B.
4.2.3.9 Trascorsi dieci giorni lavorativi dalla data in cui sono stati resi disponibili, i
documenti di cui al punto 3.1 vengono cancellati dall’area riservata.
4.2.3.10 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile,
il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al
punto 3.1, un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla
voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata affinché possa effettuare una nuova
richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.
4.2.4 Richiesta via web
4.2.4.1 I CAF e i professionisti abilitati possono effettuare richieste di download dei
documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti, attraverso le funzionalità
rese disponibili all’interno dell’area riservata, previa autenticazione con le proprie
credenziali di cui al punto 4.1.1, fornendo i seguenti dati del contribuente per il quale
si richiede la dichiarazione precompilata:
o codice fiscale del contribuente;
o reddito complessivo del contribuente risultante dal prospetto di liquidazione
del modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
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all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;
o importo del rigo “differenza” risultante dal prospetto di liquidazione del
modello 730 o dal quadro RN del modello Redditi Persone fisiche relativi
all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata;
o in alternativa ai dati relativi al reddito complessivo e al rigo differenza, se con
riferimento all’anno precedente rispetto a quello per il quale viene richiesta la
dichiarazione precompilata il contribuente non ha presentato la dichiarazione
dei redditi, l’indicazione dell’assenza di dichiarazione;
o numero e data della delega di cui al punto 5;
o tipologia e numero del documento di identità del contribuente delegante.
In caso di utilizzo dei servizi di cui al punto 4.2.4.2, è possibile indicare nelle richieste
di accesso via web anche i seguenti dati:
o codice hash del file in formato pdf contenente la copia della delega del
contribuente delegante;
o modalità di sottoscrizione della delega (autografa, elettronica).
Qualora la delega sia conferita al CAF mediante documento informatico sottoscritto
dal contribuente con il processo di firma elettronica avanzata secondo le modalità di
cui al punto 5.3, le richieste di accesso via web contengono esclusivamente il codice
fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono acquisiti
dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del
contribuente.
4.2.4.2 I CAF possono accedere ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli
contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità
tecniche di accesso sono disciplinate da apposite convenzioni tra l’Agenzia delle
entrate e i CAF e comunque nel rispetto delle misure di sicurezza necessarie di
seguito indicate:
• i servizi resi disponibili sono esclusivamente integrati dai CAF con il proprio
sistema informativo e non sono resi disponibili a terzi né direttamente né
indirettamente per via informatica;
• l’accesso ai servizi è consentito esclusivamente dagli applicativi del CAF
realizzati per le finalità espresse nel presente provvedimento;
• i servizi non possono essere utilizzati da soggetti esterni al CAF, ad eccezione
delle società di servizi e degli intermediari di cui il CAF si avvale per lo
svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, ai sensi dell’articolo 11, commi
1 e 1-bis, del decreto n. 164 del 1999, i quali in tal caso assumono il ruolo di
responsabili del trattamento ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento, con le
rispettive responsabilità;
• in nessun caso è consentita l’esposizione dei servizi di cooperazione
applicativa forniti verso l’esterno;
• la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
10
almeno equivalente a quella offerta dal protocollo TLS1.2 esclusivo, chiavi
RSA 2048 bit e cifrari basati su algoritmo AES;
• i CAF devono utilizzare proprie procedure, di carattere organizzativo o
tecnologico, in grado di evidenziare eventuali anomalie nelle attività di
accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati. In tali circostanze, a seguito
di una segnalazione prodotta dalle suddette procedure, essi devono procedere
all’interruzione del servizio qualora non sia possibile adottare soluzioni
alternative atte ad evitare il blocco applicativo dei sistemi di cooperazione,
dandone contestuale comunicazione all’Agenzia delle entrate;
• i CAF provvedono a tracciare le operazioni concernenti la richiesta di accesso
ai dati tramite il canale di cooperazione applicativa ed a conservarle secondo
i requisiti di legge.
4.2.4.3 Nelle richieste di accesso sono indicati i dati di cui al punto 4.2.4.1, il codice hash
del file in formato pdf contenente la copia della delega del contribuente delegante,
nonché la modalità di sottoscrizione della delega.
Le richieste di accesso ai dati riferite ai contribuenti che hanno conferito delega nelle
modalità indicate al punto 5.3 sono effettuate indicando esclusivamente il codice
fiscale del contribuente, in quanto gli elementi identificativi della delega sono
acquisiti dall’Agenzia delle entrate all’atto del conferimento della stessa da parte del
contribuente.
4.2.4.4 I documenti di cui al punto 3.1, richiesti via web, sono resi disponibili in tempo reale
secondo le specifiche di cui al punto 4.2.3.8.
4.2.4.5 In caso di eventuali rielaborazioni della dichiarazione precompilata dopo il 30 aprile,
il sistema fornisce al soggetto che ha già effettuato l’accesso ai documenti di cui al
punto 3.1 un’apposita comunicazione nella sezione “Ricevute e Comunicazioni” alla
voce “Altre comunicazioni” dell’area riservata, affinché possa effettuare una nuova
richiesta con le modalità descritte nei punti precedenti.
5 Delega per l’accesso
5.1 Il CAF, il professionista abilitato e il sostituto d’imposta che presta assistenza
fiscale acquisiscono le deleghe per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1,
unitamente a copia di un documento di identità del delegante, in formato cartaceo
ovvero in formato elettronico. In caso di acquisizione in formato elettronico, la
delega deve essere sottoscritta nel rispetto del CAD.
5.2 Se il sostituto d’imposta ha fornito ai contribuenti sostituiti utenza e password
personali per l’accesso al sistema informativo aziendale o a un’area di questo
appositamente dedicata, in alternativa alle modalità indicate al punto 5.1 è possibile
per i contribuenti sostituiti conferire la delega utilizzando le suddette credenziali.
5.3 Le deleghe ai CAF possono essere conferite mediante documento informatico
(deleghe digitali) sottoscritto dal contribuente con il processo di firma elettronica
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avanzata realizzato secondo i requisiti contenuti in apposita convenzione stipulata
tra il CAF e l’Agenzia delle entrate.
5.4 La delega per l’accesso ai documenti di cui al punto 3.1 contiene le seguenti
informazioni:
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente;
• anno d’imposta cui si riferisce la dichiarazione precompilata;
• data di conferimento della delega;
• indicazione che la delega si estende, oltre all’accesso alla dichiarazione
precompilata di cui al punto 3.1, lettera a), anche alla consultazione
dell’elenco delle informazioni di cui al punto 3.1, lettera b).
5.5 Se la delega è conferita dal genitore, dal rappresentante legale (tutore, curatore
speciale e amministratore di sostegno) o dall’erede per l’accesso alla dichiarazione
precompilata riferita, rispettivamente, al figlio, alla persona rappresentata o alla
persona deceduta, il CAF o il professionista abilitato acquisisce anche idonea
documentazione da cui si evince la qualità di genitore, rappresentante legale o
erede. Nella delega devono essere indicati sia il codice fiscale e i dati anagrafici del
contribuente per il quale viene richiesto l’accesso alla dichiarazione precompilata,
sia il codice fiscale e i dati anagrafici del contribuente delegante (genitore o
rappresentante legale o erede).
5.6 L’eventuale revoca di una delega fornita dal contribuente è acquisita con le stesse
modalità di cui ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 ed ha un contenuto analogo a quello di cui ai
punti 5.4 e 5.5.
5.7 Nel caso in cui il contribuente che richiede assistenza fiscale non intenda utilizzare
la dichiarazione precompilata, il CAF o il professionista abilitato acquisisce idonea
documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del
contribuente all’accesso alla dichiarazione precompilata. La previsione di cui al
periodo precedente non si applica, per l’anno 2024, nel caso di presentazione del
modello Redditi persone fisiche.
5.8 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato conservano le deleghe
acquisite, unitamente alle copie dei documenti di identità dei deleganti, salvo che
la delega sia stata acquisita con le modalità di cui ai punti 5.2 o 5.3 e individuano
uno o più responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
tecniche di cui all'art. 71 del CAD.
5.9 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
• numero progressivo e data della delega;
• codice fiscale e dati anagrafici del contribuente delegante;
• estremi del documento di identità, o dell’identità digitale, del delegante.
La data di registrazione della delega deve essere uguale o successiva alla data di
conferimento indicata nella delega stessa e comunque antecedente rispetto al
momento della richiesta della dichiarazione precompilata.
5.10 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite e sull’accesso ai
documenti di cui al punto 3.1 anche presso le sedi dei sostituti d’imposta, dei CAF
12
e dei professionisti abilitati. Inoltre, l’Agenzia delle entrate richiede, a campione,
copia delle deleghe e dei documenti di identità indicati nelle richieste di accesso
alle dichiarazioni precompilate. In tal caso, i sostituti d’imposta, i CAF e i
professionisti abilitati trasmettono i suddetti documenti, tramite posta elettronica
certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora fossero riscontrate irregolarità nella
gestione delle deleghe si procede, tra l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma
1, lettera h, del decreto dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme la responsabilità
civile e l’applicazione delle eventuali sanzioni penali.
5.11 Con riferimento ai CAF che utilizzano i servizi di cui al punto 4.2.4.2, ferme
restando le previsioni di cui al punto 5.9, l’Agenzia delle entrate effettua i controlli
anche mediante accesso in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza alle
deleghe e ai documenti di identità indicati nelle richieste di accesso alle
dichiarazioni precompilate. Le modalità tecniche di accesso sono disciplinate da
apposite convenzioni tra l’Agenzia delle entrate e i CAF, nel rispetto comunque
delle misure di sicurezza necessarie descritte al punto 4.2.4.2 del presente
provvedimento.
5.12 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i documenti di cui al punto 3.1 tramite le apposite funzionalità presenti
nell’area riservata di cui al punto 4, nonché consultando il proprio cassetto fiscale,
disponibile nell’area riservata.
6 Presentazione diretta della dichiarazione
6.1 Il contribuente, dopo aver effettuato l’accesso di cui al punto 4.1, può inviare
telematicamente la dichiarazione accettata o modificata o integrata direttamente
all’Agenzia delle entrate a partire dal 20 maggio.
6.2 L’Agenzia delle entrate fornisce, entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione, una ricevuta identificata dallo stesso numero di protocollo
telematico, rilasciato dall’Agenzia stessa, del file di presentazione contenente:
• la data di presentazione della dichiarazione;
• il riepilogo dei principali dati contabili.
6.3 L’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto n. 164
del 1999, rende disponibili i risultati contabili dei modelli 730 ai sostituti d’imposta
che hanno comunicato la sede telematica dove ricevere il flusso contenente i
risultati stessi.
6.4 Qualora non sia possibile fornire al sostituto d’imposta il risultato contabile del
modello 730, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al
contribuente mediante un avviso nell’area riservata nonché mediante la
trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo di posta elettronica
di cui al punto 4.1.4.
6.5 Qualora, invece, il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile del modello
730 non sia tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, il sostituto
stesso comunica in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita
funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, il codice fiscale
del soggetto per il quale non è tenuto ad effettuare il conguaglio. Di conseguenza
13
l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente con le
modalità di cui al punto 6.4.
6.6 Nei casi di cui ai punti 6.4 e 6.5 il contribuente può, alternativamente:
• presentare un modello 730 integrativo utilizzando le funzionalità disponibili
nell’area riservata, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del
sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di
cui al punto 6.7;
• rivolgersi ad un CAF o ad un professionista abilitato.
6.7 Per i contribuenti che presentano il modello Redditi Persone fisiche ovvero il
modello 730 in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio ai
sensi dell’articolo 51-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i rimborsi sono eseguiti
dall’Amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale della dichiarazione.
Se dalla dichiarazione presentata ai sensi del periodo precedente emerge un debito,
il contribuente effettua il pagamento con le modalità indicate nell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 241 del 1997, anche richiedendo l’addebito delle somme
dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.
6.8 In presenza dei requisiti indicati nell’articolo 13, comma 4, del decreto n. 164 del
1999, i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni dei redditi. A tal fine,
il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge
dichiarante”, dopo aver completato la compilazione della propria dichiarazione,
indica nell’area riservata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730
congiunto in qualità di “dichiarante”. Quest’ultimo esprime il consenso alla
presentazione congiunta mediante l’indicazione, nella propria area riservata, del
codice fiscale del coniuge dichiarante. In esito alla manifestazione di volontà da
parte di entrambi i coniugi, le informazioni contenute nella dichiarazione
precompilata del coniuge dichiarante confluiscono, senza possibilità di modifiche,
nel 730 congiunto che viene reso disponibile nell’area riservata del dichiarante, il
quale può procedere all’invio con le modalità di cui al punto 6.1 e seguenti.
6.9 Per i contribuenti che presentano la dichiarazione per il tramite della persona di
fiducia, secondo le modalità individuate dal punto 4.1.5, la relativa responsabilità
di sottoscrizione, conservazione ed esibizione su richiesta dell’Amministrazione
finanziaria resta in capo agli stessi.
7 Protezione dei dati personali e misure di sicurezza
7.1 La sicurezza dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate, di cui alle lettere a) e
b) del punto 1.1, viene garantita dalla loro cifratura mediante l’adozione di
meccanismi standard e protocolli aggiornati alle più recenti versioni. In risposta
alle richieste pervenute tramite file, l’Agenzia delle entrate fornisce i dati di cui al
punto 3.1 in un file, munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel
generato secondo le modalità descritte, rispettivamente, al paragrafo 2 dell’allegato
tecnico ed al paragrafo 3 dell’allegato tecnico ter al decreto dirigenziale 31 luglio
1998 e successive modificazioni. Data la specificità dei dati e la loro rilevanza, sono
assicurati adeguati livelli di sicurezza del Sistema informativo della fiscalità,
ponendo in essere procedure e strumenti di sicurezza fisica e logica a protezione
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del patrimonio informativo della fiscalità. L’utilizzo via web delle funzionalità per
l’accesso diretto del contribuente alla dichiarazione precompilata di cui al punto
4.1.1, sarà possibile con le tipologie di browser più diffuse, con limitazioni per le
versioni più obsolete, che gli utenti possono aggiornare autonomamente e senza
oneri, adeguandosi alle minime richieste. L’Agenzia delle entrate procede al
tracciamento degli accessi all’Anagrafe Tributaria da parte di ciascun sostituto
d’imposta, CAF e professionista abilitato, e predispone appositi strumenti di
monitoraggio e analisi periodica degli accessi effettuati ai sistemi telematici.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, effettua verifiche periodiche, anche con controlli a
campione, sull’idoneità delle misure di sicurezza adottate dal sostituto d’imposta,
dal CAF e dal professionista abilitato, anche alla luce delle relazioni fornite ai sensi
dell’art. 35 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
7.2 Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato, in qualità di titolari del
trattamento dei dati di cui al punto 3.1, si impegnano, con apposita dichiarazione di
assunzione di responsabilità in relazione alla delega ricevuta - anche per il tramite
di chiunque agisca sotto la loro autorità secondo quanto disposto dall’art. 29 del
Regolamento, al rispetto dei principi di cui all’art. 5 del Regolamento, nonché a
non divulgare, comunicare, cedere a terzi o riprodurre le informazioni acquisite. A
tal fine, è stata prevista per la richiesta via web, di cui al punto 4.2.4 -
immediatamente dopo la digitazione delle credenziali di autenticazione effettuata
dal sostituto d’imposta, dal CAF e dal professionista abilitato e prima dell’effettivo
accesso ai documenti di cui al punto 3.1 - l’introduzione di una maschera di
“Avviso” per la formalizzazione dell’impegno di cui al punto precedente. La
richiesta via web prevede inoltre la digitazione di un codice di sicurezza (captcha)
per evitare usi impropri del servizio. Analogo avviso è riportato nella richiesta
prodotta via file. Il sostituto d’imposta, il CAF e il professionista abilitato,
archiviano sui propri sistemi i documenti di cui al punto 3.1 scaricati tramite file,
nel formato firmato, compresso e cifrato così come predisposti dall’Agenzia.
Ciascuna sede secondaria del CAF visualizza esclusivamente i documenti di cui al
punto 3.1 che ha richiesto tramite file; gli stessi dati possono essere acquisiti per via
telematica anche dalla corrispondente sede principale.
7.3 I CAF che accedono ai documenti di cui al punto 3.1 relativi a singoli contribuenti
in cooperazione applicativa adottano le misure di sicurezza necessarie descritte al
punto 4.2.4.2 del presente provvedimento e quelle previste nella convenzione di cui
al punto 5.11, che assumono il valore di prescrizioni ai sensi dell’art. 154 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali con il provvedimento di parere favorevole al
trattamento dei dati emesso dal Garante per la protezione dei dati personali.
8 Aggiornamento delle specifiche tecniche
8.1 Eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche allegate al presente
provvedimento saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
9 Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
9.1 Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della
predisposizione del presente provvedimento così come previsto dall’articolo 36,
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par. 4, del Regolamento. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 236 del
24 aprile 2024.
Motivazioni
L’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia
delle entrate, entro il 30 aprile di ciascun anno, rende disponibile telematicamente la
dichiarazione precompilata, relativa al periodo d’imposta precedente, ai titolari di redditi di
lavoro dipendente e assimilati indicati agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis), d),
g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, i) e l), del Tuir.
L’articolo 1, comma 3, del predetto decreto dispone, poi, che la dichiarazione
precompilata sia resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il sostituto d’imposta che
presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un professionista abilitato.
L’articolo 9 del citato decreto legislativo, prevede che con uno o più provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuati i termini e le modalità applicative delle
disposizioni normative in materia di dichiarazione 730 precompilata (articoli da 1 a 8).
Con il provvedimento del 23 febbraio 2015 è stata definita la platea dei contribuenti
destinatari della dichiarazione precompilata per il primo anno di applicazione, in via
sperimentale, delle citate disposizioni normative. In particolare, la dichiarazione precompilata
è stata resa disponibile ai contribuenti per i quali i sostituti d’imposta hanno trasmesso
all’Agenzia delle entrate, nei termini, la Certificazione Unica e che hanno presentato, per l’anno
d’imposta precedente, il modello 730 ovvero il modello Unico Persone Fisiche pur avendo i
requisiti per la presentazione del modello 730.
Con il medesimo provvedimento sono state stabilite, inoltre, le modalità tecniche per
consentire al contribuente e agli altri soggetti autorizzati di accedere alla dichiarazione
precompilata.
Con il provvedimento del 9 aprile 2018 è stato introdotto, in via sperimentale, l’accesso
in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza da parte dei CAF che aderiscono alla
sperimentazione.
Con il provvedimento del 18 aprile 2023, in via sperimentale, è stata introdotta la delega
digitale, ossia un documento informatico sottoscritto dal contribuente con una firma elettronica
avanzata proposta dal CAF. La firma elettronica avanzata è una procedura, dettagliata nella
convenzione stipulata tra il CAF e l’Agenzia delle entrate attraverso la quale il contribuente,
prima di confermare la sua intenzione di delegare il CAF, si identifica su un servizio web reso
disponibile dall’Agenzia, utilizzando gli strumenti previsti all’art. 64 del Cad. Tale soluzione
permette all’Agenzia di acquisire notizia della delega contestualmente al momento del
conferimento.
Con i provvedimenti del 12 aprile 2019, del 30 aprile 2020, del 7 maggio 2021, del 19
maggio 2022, del 18 aprile 2023, nonché con il presente provvedimento, è stato integrato
l’elenco degli oneri detraibili e deducibili, trasmessi da soggetti terzi, che sono utilizzati per
l’elaborazione della dichiarazione 730 precompilata.
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Dal 2022 sono state individuate modalità semplificate per richiedere, tra l’altro,
l’accesso alla dichiarazione precompilata da parte di rappresentanti legali di persone fisiche
(tutori, amministratori di sostegno, curatori speciali e genitori esercenti la responsabilità
genitoriale) o di persone di fiducia che operano nell’interesse di altre persone fisiche. La
disciplina dell’abilitazione (e della disabilitazione) di detti soggetti, inizialmente contenuta nei
provvedimenti del 19 maggio 2022 e del 17 aprile 2023, è stata raccordata nel provvedimento
del 22 settembre 2023, al quale si rinvia integralmente.
L’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del 2014 è stato integrato con il comma 1-bis
e 3-bis, dalle disposizioni contenute rispettivamente negli articoli nn. 19 e 1 del decreto
legislativo 8 gennaio 2024, n. 1.
In particolare, il nuovo comma 1-bis prevede che, a partire dal 2024 con riferimento al
periodo d’imposta 2023, l’Agenzia delle entrate, rende disponibile, in via sperimentale, la
dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi diversi da quelli
di lavoro dipendente e pensione.
Il comma 3-bis prevede che, a partire dal 2024, in via sperimentale, l’Agenzia rende
disponibile ai contribuenti dipendenti e pensionati, in modo analitico, le informazioni in proprio
possesso, che possono essere confermate o modificate. Le informazioni sono accessibili
direttamente dai contribuenti in un'apposita area riservata del sito internet della predetta
Agenzia, mediante un percorso semplificato e guidato. I dati confermati o modificati vengono
riportati in via automatica nella dichiarazione dei redditi, che il contribuente può presentare
direttamente in via telematica.
In ossequio alle nuove disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 175 del
2014, nel presente provvedimento è prevista l’elaborazione a partire dal 2024 della
dichiarazione dei redditi precompilata anche ai contribuenti titolari di redditi di lavoro
autonomo e d’impresa. L’accesso, tramite lo scarico sia puntuale che massivo, è consentito
anche per il tramite degli intermediari delegati. In questo modo tali contribuenti potranno
disporre delle informazioni utili per la predisposizione della dichiarazione dei redditi quali, ad
esempio, i dati relativi ai familiari, agli oneri detraibili e/o deducibili (compresi quelli sostenuti
per i familiari a carico) e le certificazioni di lavoro dipendente e di lavoro autonomo (compresi
i dati relativi ai compensi e alle indennità e provvigioni da indicare nel modello Redditi persone
fisiche) rilasciate dai sostituti d’imposta. Per quest’anno, visto che la dichiarazione
precompilata riferita alle persone fisiche titolari di redditi differenti da quelli di lavoro
dipendente e pensione è prevista in forma sperimentale, nel caso di presentazione del modello
Redditi persone fisiche, il CAF o il professionista abilitato non è tenuto ad acquisire la
documentazione da cui si evince la mancata autorizzazione da parte del contribuente all’accesso
alla dichiarazione precompilata, come previsto dal punto 5.7 del presente provvedimento.
Il presente provvedimento prevede inoltre una modalità di presentazione semplificata
della dichiarazione 730 precompilata per dipendenti e pensionati, in alternativa a quella
ordinaria. In tal caso, le informazioni a disposizione dell’Agenzia delle entrate sono proposte
al contribuente che può direttamente confermarle o modificarle mediante un percorso guidato
e con un linguaggio semplificato. I dati così confermati o modificati sono riportati in maniera
automatica nei campi corrispondenti del modello 730, senza la necessità per il contribuente di
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conoscere le caselle del modello 730 da valorizzare o i codici da indicare nei singoli righi dello
stesso modello.
Per il resto sono confermate le disposizioni previste dal citato provvedimento del 9
aprile 2018.
Con riferimento alla modalità tecniche per consentire al contribuente e agli altri soggetti
autorizzati di accedere alla dichiarazione precompilata, si è acquisito il parere favorevole del
Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 175 del 2014.
Tutti i richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio
2015, dell’11 aprile 2016, del 7 aprile 2017, del 9 aprile 2018, del 12 aprile 2019, del 30 aprile
2020, del 7 maggio 2021, del 19 maggio 2022, del 18 aprile 2023 contenuti in altri
provvedimenti o documenti di prassi si intendono riferiti anche al presente provvedimento.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203,
del 30 agosto (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3,
lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate.
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate.
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 9, del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente le modalità
di presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle
attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni: modalità tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre
a registrazione nonché di esecuzione telematica dei pagamenti.
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Decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164: regolamento recante norme per
l'assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241.
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei
dati personali.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale.
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio
dell’economia, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, legge 9 agosto
2013, n. 98.
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Decreto legislativo 08 gennaio 2024 n. 1, recante disposizioni legislative relative alla
razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari.
Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR) del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR).
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 22 settembre 2023.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 29 aprile 2024
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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