Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2022 (439255/2022)

Prot. n. 439255/2022



Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n.
190 - Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei
confronti dei contribuenti che risultano fiscalmente residenti in Italia e che non
hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di lavoro dipendente e/o pensione di
fonte estera ed eventuali redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da
sostituti d’imposta italiani

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferite dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento,

dispone

1. Elementi e informazioni a disposizione del contribuente

1.1. Al fine di stimolare il corretto assolvimento degli obblighi tributari nonché

di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, a partire dal periodo

d’imposta 2018, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti

che risultano fiscalmente residenti in Italia i dati dei redditi percepiti di

lavoro dipendente e/o pensione di fonte estera, trasmessi dalle

Amministrazioni fiscali estere nell’ambito dello scambio automatico di

informazioni secondo la Direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio

2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che

abroga la direttiva 77/799/CEE, nonché i dati relativi ad eventuali altri

redditi di lavoro dipendente e/o pensione corrisposti da sostituti d’imposta

di cui all’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

1.2. Al contribuente sono rese disponibili le informazioni, il cui dettaglio è

riportato al punto 1.3, per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati

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in possesso dell’Agenzia delle entrate; ciò consente al contribuente di poter

fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di

giustificare le possibili anomalie.

1.3. La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice atto;

d) descrizione della tipologia di anomalia riscontrata;

e) indicazioni circa la possibilità per il destinatario di verificare i dati che lo

riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio

Cassetto fiscale;

f) istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare la propria

posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione tramite il canale di

assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati

in possesso dell’Agenzia delle entrate;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, contattando la Direzione

Provinciale competente, mediante PEC o e-mail.

2. Modalità con cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente

gli elementi e le informazioni

2.1. L’Agenzia delle entrate trasmette una comunicazione, contenente le

informazioni di cui al punto 1.3., agli indirizzi di Posta Elettronica

Certificata – attivati dai contribuenti ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del

decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio

2009, n. 2, e dell’art. 5, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 –

ovvero per posta ordinaria, nei casi di indirizzo PEC non attivo o non

registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi

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di Posta Elettronica Certificata (INI PEC), istituito presso il Ministero delle

Imprese e del Made in Italy.

3. Modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare

all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa

non conosciuti

3.1. Il contribuente, anche avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3,

comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.

322, può richiedere informazioni ovvero segnalare all’Agenzia delle entrate

eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti con le

modalità indicate nella comunicazione di cui al punto 2.1..

4. Modalità con cui il contribuente può regolarizzare l’errore o l’omissione e

beneficiare della riduzione delle sanzioni previste per le violazioni stesse

4.1. I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al punto 2.1.

possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione

dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, unitamente

agli interessi, nonché alle sanzioni in misura ridotta, secondo le modalità

previste dall’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

5. Modalità con cui gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei

contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza

5.1. I dati e gli elementi di cui al punto 1. sono resi disponibili alla Guardia di

Finanza mediante condivisione tra le due unità organizzative del partner

tecnologico Sogei Spa di supporto all’Agenzia delle entrate e alla Guardia

di Finanza, previa autorizzazione da parte delle strutture titolari dei dati

dell’Agenzia delle entrate. I dati di fonte estera includono:

- la tipologia di reddito percepito;

- la denominazione del soggetto estero che ha corrisposto gli emolumenti;

- l’ammontare dei redditi esteri percepiti

- lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione.

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6. Trattamento dei dati e misure di sicurezza adottate

6.1. Il trattamento dei dati personali sarà effettuato dall’Agenzia delle entrate nel

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e

tutela della riservatezza di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e di cui al Codice in materia di

protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n.

196 e ss.mm.ii.

6.2. La base giuridica del trattamento dei dati personali, prevista dall’art. 6, § 1,

lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata negli obblighi

derivanti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio 2011 e al

decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, di recepimento.

6.3. L’Agenzia delle entrate assume il ruolo di Titolare del trattamento dei dati in

relazione all’intero processo rappresentato nel presente provvedimento.

L’Agenzia delle entrate si avvale, inoltre, del partner tecnologico Sogei

S.p.A., al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe

tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi

dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

6.4. I dati oggetto di trattamento sono individuati negli artt. 1 e 2 del presente

provvedimento. I dati trattati e memorizzati dall’Agenzia delle entrate nelle

varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta

gestione delle comunicazioni.

6.5. Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5 par.

1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), l’Agenzia delle entrate conserva

i dati oggetto del trattamento per il tempo necessario all’attuazione degli

obblighi derivanti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15 febbraio

2011 e dalla normativa nazionale di recepimento.

6.6. Nel rispetto del principio di integrità e riservatezza (articolo 5, par. 1, lett. f

del Regolamento (UE) n. 2016/679), è stato previsto che i dati siano trattati

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in maniera da garantire un’adeguata sicurezza tesa ad evitare trattamenti non

autorizzati o illeciti.

6.7. L’Agenzia delle entrate adotta tutte le misure tecniche ed organizzative

richieste dall’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 2016/679 necessarie a

garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché

la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.

6.8. Sul trattamento dei dati personali relativa alle informazioni raccolte

dall’Agenzia delle entrate per le finalità previste dalle direttive europee e

dagli accordi internazionali, viene eseguita l’analisi del rischio ai sensi degli

articoli 24 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679.

Motivazioni

L’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede che con

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate siano individuate le

modalità con le quali gli elementi e le informazioni di cui ai commi 634 e 635 del

medesimo articolo sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di

Finanza.

In particolare, con il presente provvedimento sono individuate le modalità con le

quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le

informazioni riguardanti i redditi di cui al punto 1.1..

L’art. 8, paragrafo 1, della Direttiva del Consiglio 2011/16/UE del 15 febbraio

2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la

direttiva 77/799/CEE, dispone che gli Stati membri devono trasmettere, per i

periodi d’imposta dal 1° gennaio 2014, le informazioni riguardanti i residenti negli

altri Stati membri in relazione, tra l’altro, ai redditi di lavoro dipendente e pensione

dagli stessi percepiti.

Con il presente provvedimento si dispone l’invio di comunicazioni ai contribuenti

per i quali emergono anomalie dal confronto tra i dati di cui al punto 1.1. e i dati

dichiarativi. I medesimi dati saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenzia

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scrive” presente nel Cassetto fiscale del contribuente, accessibile dall’area

riservata dell’Agenzia delle entrate.

A fronte della comunicazione ricevuta il contribuente potrà presentare una

dichiarazione dei redditi integrativa e beneficiare delle sanzioni in misura ridotta,

avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso.

Nel presente provvedimento sono altresì indicate le modalità con le quali i

contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle

entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

? Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo

57; articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1;

articolo 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

? Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

? Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma

1);

? Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

Disciplina normativa di riferimento

? Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla

cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva

77/799/CEE;

? decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29. Attuazione della direttiva 2011/16/UE

relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la

direttiva 77/799/CEE;

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? decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive

modificazioni – Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte

sui redditi;

? decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 di

approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi e successive

modificazioni;

? decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni –

Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di

imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3,

comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

? decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni –

Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di

norme tributarie, a norma dell’art. 3, comma 133, della Legge 23 dicembre

1996, n. 662;

? decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive

modificazioni, recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni

relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive

e all’imposta sul valore aggiunto;

? legge 27 luglio 2000, n. 212 – Disposizioni in materia di statuto dei diritti del

contribuente;

? Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27

aprile 2016, relativo alla protezione dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati;

? decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l’adeguamento

della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno

2009, recante adeguamento dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate alle

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prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui al

provvedimento 18 settembre 2008;

? Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno

2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 91828 del 12 maggio

2017, recante le modalità con cui sono messe a disposizione del contribuente e

della Guardia di Finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici,

informazioni riguardanti possibili anomalie relative ad imponibili non

dichiarati;

? legge 23 dicembre 2014, n. 190 – Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (articolo 1, commi da 634 a 636);

? Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 84 del 4 aprile

2019.

? Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 247672 del 12 luglio

2019, recante disposizioni su comunicazioni per la promozione

dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti che non hanno

dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 2016,

come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali

redditi percepiti in relazione a tali attività estere.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 novembre 2022

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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