Provvedimento Agenzia Entrate del 29.11.2024 (431551/2024)

Prot. n. 431551/2024

Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto riconosciuto
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito
dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente

provvedimento

dispone

1. Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo da erogare ai sensi

dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla

legge 22 febbraio 2024, n. 17

1.1. La percentuale di cui al punto 3.4 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle

entrate prot. n. 360503 del 18 settembre 2024 è pari al cento per cento.

1.2. L’importo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto

risultante dall’ultima istanza validamente presentata ai sensi del provvedimento

richiamato al punto 1.1, in assenza di rinuncia.

Motivazioni

L’ articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla

legge 22 febbraio 2024, n. 17, ha previsto l’erogazione di un contributo a fondo perduto a

favore dei soggetti che sostengono nell’anno 2024 spese relative a interventi edilizi per le

quali spetta una detrazione d’imposta nella misura del settanta per cento (art. 119, comma 8-

bis, primo periodo, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34) e che si trovano in particolari

condizioni reddituali (art. 119, commi 8-bis e 8-bis.1 del decreto legge 19 maggio 2020, n.

34).

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato

sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre 2024, sono stati individuati i soggetti beneficiari del

contributo, le spese ammesse al contributo, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia prot. n. 360503 del 18 settembre 2024

sono state definite le modalità di attuazione del contributo a fondo perduto in oggetto; in

particolare, è stato previsto che:

- l’istanza poteva essere presentata dal 1° al 31 ottobre 2024;

- l’Agenzia delle entrate, al termine del periodo di presentazione, procedeva a ripartire le

risorse finanziarie stabilite dall’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022,

n.176, nei limiti delle somme compensate in termini di fabbisogno e indebitamento netto

di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, sulla base

degli importi dei contributi richiesti indicati nelle istanze validamente presentate. Se le

risorse stanziate fossero state sufficienti per l'erogazione integrale di tutti i contributi

richiesti, l'Agenzia delle entrate avrebbe determinato l'ammontare del contributo in

misura pari al cento per cento dell'importo richiesto.

- la percentuale di cui al punto precedente sarebbe stata comunicata con successivo

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Tanto premesso, con il presente provvedimento, tenuto conto che l’ammontare

complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze validamente presentate, in assenza

di rinuncia, è inferiore alle risorse finanziarie stanziate, viene stabilita la suddetta percentuale

in misura pari al cento per cento.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;

articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

- Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1);

- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);

- Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.

b) Disciplina normativa di riferimento

- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77;

- Decreto-legge 18 novembre 2022, n.176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13

gennaio 2023, n. 6;

- Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, convertito dalla legge 22 febbraio 2024, n.

17;

- Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2024, pubblicato in

data 5 settembre 2024;

- Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 360503 del 18

settembre 2024.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene

luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della

legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 29 novembre 2024

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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