Modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie ai sensi del comma 7-bis dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, come modificato dall’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010 per l’adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del contrasto delle frodi
Provvedimento Agenzia Entrate del 29.12.2010 (Prot. n. 2010/188376)
Pubblicato nel sito Agenzia delle Entrate 29/12/10
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie
1.1. I soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972, presentare la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA direttamente all’Agenzia delle entrate ovvero al Registro delle imprese, mediante la Comunicazione Unica di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007, se tenuti a tale adempimento. Nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA deve essere espressa l’eventuale volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331.
Tale volontà viene espressa compilando il campo “Operazioni Intracomunitarie” del Quadro I dei modelli AA7 (soggetti diversi dalle persone fisiche) o AA9 (imprese individuali e lavoratori autonomi). Vale come manifestazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie la selezione della casella “C” del Quadro A del modello AA7 da parte degli enti non commerciali non soggetti passivi d’imposta.
1.2. I soggetti già titolari di partita IVA possono:
a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia delle entrate;
b) comunicare, con le modalità di cui alla precedente lettera a), la volontà di retrocedere da tale opzione, che decorre dalla data di acquisizione dell’apposita istanza da parte dell’Agenzia.
1.3. I soggetti non residenti che presentano la dichiarazione per l’identificazione diretta ai fini IVA (modello ANR) ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, possono esprimere la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie presentando l’istanza di cui alla lettera a) del precedente punto 1.2. al Centro Operativo di Pescara, al quale dovrà essere comunicata, con le stesse modalità, anche la volontà di retrocedere dall’opzione.
2. Procedura di diniego o revoca dell’autorizzazione in caso di manifestazione di volontà
2.1. Entro trenta giorni dalla ricezione della dichiarazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, l’Agenzia verifica che i dati forniti siano completi ed esatti ed effettua una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, la struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, entro i suddetti trenta giorni, emana provvedimento di diniego fondato sugli esiti della valutazione dei seguenti elementi:
- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
- mancanza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633/72;
- riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904;
- verifica delle seguenti situazioni:
a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
- riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
- precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione;
- altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.
2.2 Nei confronti dei soggetti inclusi nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie sono effettuati controlli più approfonditi entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di volontà.
A seguito di questi controlli, l’eventuale esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie è effettuata con provvedimento di revoca emesso dalla struttura dell’Agenzia competente per le attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è subordinata ad una ulteriore valutazione della posizione del contribuente, fondata su:
- la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972, che comportano la cessazione d’ufficio della partita IVA;
- la verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal d.P.R. n. 633 del 1972 e dalla normativa collegata legittimanti l’inclusione nell’archivio informatico dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie;
- l’analisi del rischio della posizione del contribuente sulla base dei criteri individuati con apposito Provvedimento previsto dal comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
- la verifica delle seguenti situazioni :
a) soggetto identificato ai fini dell’IVA che abbia dichiarato di non esercitare più la propria attività economica, come definita all’articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE, o per il quale l’Amministrazione finanziaria abbia ritenuto che non eserciti più l’attività economica;
b) soggetto che abbia dichiarato dati falsi per un’identificazione IVA o non abbia comunicato eventuali cambiamenti dei propri dati tali che, se l’amministrazione tributaria ne fosse stata a conoscenza, avrebbe rifiutato l’identificazione ai fini IVA o avrebbe cessato d’ufficio la partita IVA;
nonché sulla base dei seguenti elementi:
- riscontro circa l’esattezza e la completezza dei dati forniti per la identificazione ai fini dell’IVA a norma dell’articolo 214 della Direttiva 2006/112, effettuato anche con riferimento ai criteri individuati con il Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904;
- riscontro di gravi inadempimenti relativi agli obblighi dichiarativi IVA nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione di volontà;
- precedente coinvolgimento in frodi fiscali del titolare della ditta individuale, del rappresentante legale, degli amministratori o dei soci del soggetto richiedente l’autorizzazione.
- altri elementi a disposizione dell’Amministrazione finanziaria rappresentativi di criticità e di rischio.
3. Soggetti con dichiarazione di inizio attività ai fini IVA presentata a partire dal 31 maggio 2010 e fino al 28 febbraio 2011
3.1. Entro la data del 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi i soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività a partire dal 31 maggio 2010 senza manifestare, secondo le modalità di cui al precedente punto 1., la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie ovvero quelli che, in mancanza, non hanno comunque posto in essere nel secondo semestre 2010 operazioni intracomunitarie e adempiuto agli obblighi di presentazione dei relativi elenchi riepilogativi.
I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie secondo la procedura di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3.; si applica la procedura di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2.
3.2. Ai soggetti che non sono stati esclusi dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, secondo le regole di cui al precedente punto 3.1., e per i quali alla data di conferma in archivio non siano ancora decorsi 30 giorni dalla manifestazione di volontà, si applica la procedura descritta nel precedente punto 2.1. e, successivamente, quella di cui al punto 2.2.. Per gli altri soggetti inclusi si procede ad una prima valutazione dei dati con le modalità di cui al precedente punto 2.2. entro il 31 luglio 2011.
4. Soggetti che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività anteriormente al 31 maggio 2010
4.1. Entro la data del 28 febbraio 2011, dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sono esclusi coloro che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività ai fini IVA prima del 31 maggio 2010 e che non abbiano presentato elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi negli anni 2009 e 2010, o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi IVA per il 2009.
I medesimi soggetti, qualora intendano porre in essere operazioni intracomunitarie, possono richiedere l’inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie secondo la procedura di cui ai precedenti punti 1.2. e 1.3.; si applica la procedura di diniego o revoca dell’autorizzazione di cui al precedente punto 2.. Per i soggetti per i quali alla data di conferma in archivio siano già decorsi 30 giorni dalla eventuale richiesta di inclusione nello stesso e per tutti gli altri soggetti inclusi secondo le regole di cui al precedente punto 4.1., si procede ad una prima valutazione dei dati con le modalità di cui al precedente punto 2.2. entro il 31 luglio 2011.
5. Controlli periodici
5.1. In base ai criteri di valutazione del rischio specificati al precedente punto 2.2. sono periodicamente verificate le posizioni registrate nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
Gli esiti di tali verifiche potranno essere elemento utile per l’avvio dell’attività di controllo o per l’emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
5.2. L’esclusione potrà essere effettuata, comunque, sulla base di elementi, emersi nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, tali da ravvisare gli estremi di cui al precedente 2.2. rivelando situazioni di pericolosità fiscale.
6. Efficacia e impugnazione dei provvedimenti di diniego e revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie
6.1. Il provvedimento di diniego può essere emesso entro trenta giorni dalla data in cui il contribuente, ai sensi del punto 1. del presente provvedimento, ha espresso la volontà di porre in essere operazioni di cui al titolo II capo II del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331. In caso contrario, al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
I provvedimenti di revoca comportano la esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie con effetto dalla data di emissione.
I provvedimenti di diniego e revoca sono impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie territorialmente competenti, ai sensi del d.lgs. n. 546 del 1992, entro sessanta giorni dalla data di notificazione, da eseguirsi anche a mezzo posta ai sensi della legge n. 890 del 1982.
Motivazioni
L’articolo 214 della Direttiva 2006/112/CE stabilisce che “gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari affinché siano identificate tramite un numero individuale le persone seguenti: a) ogni soggetto passivo, fatta eccezione per quelli di cui all’articolo 9, paragrafo 2, che effettua nel loro rispettivo territorio cessioni di beni o prestazioni di servizi che gli diano diritto a detrazione, diverse dalle cessioni di beni o prestazioni di servizi per le quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma degli articoli da 194 a 197 e 199; b) ogni soggetto passivo, o ente non soggetto passivo, che effettua acquisti intracomunitari di beni soggetti all’IVA a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), o che ha esercitato l’opzione prevista all’articolo 3, paragrafo 3, per l’assoggettamento all’IVA dei suoi acquisti intracomunitari; c) ogni soggetto passivo che effettua nel loro rispettivo territorio acquisti intracomunitari di beni ai fini di proprie operazioni relative alle attività di cui all’articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, ed effettuate fuori di tale territorio. Gli Stati membri possono non identificare determinati soggetti passivi che effettuano operazioni a titolo occasionale ai sensi dell’articolo 12.
L’articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010 ha l’obiettivo di regolare in sede di identificazione ai fini IVA, in linea con le sollecitazioni espresse dalla Commissione europea in materia di contrasto alle frodi, la facoltà di effettuare operazioni intracomunitarie attraverso un regime di autorizzazione a cura degli uffici dell’Agenzia delle entrate.
All’atto della presentazione del modello per l’attribuzione della partita IVA, all’operatore economico verrà richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie.
I soggetti già titolari di partita IVA possono:
a) dichiarare la volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie mediante apposita istanza da presentare direttamente ad un ufficio dell’Agenzia dell’entrate;
b) comunicare la volontà di retrocedere da tale opzione con le modalità di cui alla precedente lettera a)
In linea con quanto enunciato nella relazione illustrativa al d.l. n. 78 del 2010, contestualmente al ricevimento della dichiarazione di volontà, sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie anche attraverso la loro esclusione dall’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all’interessato del numero di partita IVA.
Nei trenta giorni suddetti il soggetto potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, con gli adempimenti previsti. Al trentunesimo giorno il soggetto viene inserito nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, qualora non sia stato emanato provvedimento di diniego.
Con l’entrata in vigore delle nuove norme si è resa necessaria la definizione delle modalità di diniego o revoca dell’autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie, così come dei criteri e delle modalità per l’inclusione delle partite IVA nella banca dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (sia con riferimento alle nuove posizioni che alla variazione o alla cancellazione di quelle già precedentemente esistenti), ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (CE) del 7 ottobre 2003, n. 1798.
La normativa nazionale recepisce le indicazioni dell’Anti tax fraud strategy (ATFS) expert group (Gruppo di esperti antifrode in seno alla Commissione europea), che ha sottolineato l’importanza dell’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati degli Stati membri relative alle posizioni IVA, individuando altresì gli elementi di criticità presenti nella normativa degli Stati membri relativa alle modalità di attribuzione e cancellazione dei numeri identificativi IVA.
In tal senso si sono espresse anche numerose sollecitazioni della Commissione europea in materia di contrasto alle frodi (Comunicazioni della Commissione europea (COM (2006) 254) del 31/5/2006 e (COM (2008) 807) del 1/12/2008. Al fine di rafforzare tale azione di contrasto e migliorarne ed integrarne gli strumenti, il Regolamento (CE) n. 1798/2003 ha subito diverse e sostanziali modificazioni, al punto che il legislatore comunitario ha provveduto alla sua rifusione e alla conseguente emanazione del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010. In coerenza con il descritto quadro di evoluzione normativa, interna e sovranazionale, e nel contesto delle ripetute sollecitazioni da parte degli organismi comunitari finalizzate ad una più rigorosa ed efficace vigilanza delle posizioni identificate ai fini IVA, si rende necessario predisporre fin da ora l’adeguamento ai principi e alle disposizioni contenuti nel Regolamento (UE) n. 904/2010, in modo da garantire una tempestiva attuazione delle prescrizioni comunitarie.
Gli articoli 22 e 23 del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 prevedono che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i dati forniti da soggetti passivi e da persone giuridiche che non sono soggetti passivi, per registrarsi ai fini dell’IVA, siano, a loro giudizio, completi e esatti. In particolare, il regolamento prevede che gli Stati membri attuino procedure di verifica in base ai risultati della loro valutazione del rischio.
Vengono pertanto attuate procedure di verifica di tali dati in base ai risultati della valutazione del rischio secondo i criteri individuati dal direttore dell’Agenzia ai sensi del comma 15-quater dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972 e secondo quelli individuati nell’articolo 23 del regolamento. Tali verifiche sono effettuate, in linea di massima, prima della inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie o, qualora prima della inclusione sia possibile effettuare solo verifiche preliminari, entro sei mesi dalla stessa.
I predetti criteri di valutazione del rischio potranno essere elemento utile di segnalazione anche per l’avvio dell’attività ordinaria di controllo, che potrà portare all’emanazione di un provvedimento di revoca della registrazione nell’archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie.
La necessità di garantire l’affidabilità delle informazioni contenute nelle banche dati relative alle posizioni IVA e la rimozione di qualsiasi criticità, anche potenziale, che potrebbe compromettere la qualità e l’attendibilità delle informazioni disponibili nelle medesime banche dati, ha ispirato le modifiche introdotte dal richiamato articolo 27 del d.l. n. 78 del 2010 e quelle del Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010, richiedendo un significativo intervento sul Sistema elettronico di scambio dati sull’IVA teso a rimuovere, nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, la presenza nello stesso di soggetti la cui corrispondenza ai requisiti richiesti o la cui completezza ed esattezza dei dati non è certa. Tale intervento verrà avviato con la pubblicazione del presente provvedimento e si concluderà entro il 28 febbraio 2011.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
(omesse)
b) Disciplina normativa di riferimento:
Direttiva 112/2006/CE (art. 214).
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 (art. 35, come modificato dall’art. 27 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).
Regolamento (UE) del 7 ottobre 2010, n. 904/2010 (artt. 22 e 23).
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi