Prot. n. 27650/2023
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023, individuazione delle modalità
per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli
indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022 e programma
delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire
dal periodo d’imposta 2023.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del
presente provvedimento
dispone
1. Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023
1.1 Ai sensi del comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n.
50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, i dati
economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità per il periodo d’imposta 2023, da dichiarare da parte
dei contribuenti interessati, sono quelli individuati nei decreti di
approvazione degli indici in vigore per il periodo d’imposta 2022, quelli per
la revisione individuati all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale
utilizzati per il periodo d’imposta 2021 approvati con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022, oltre quelli indicati
nell’allegato 1 al presente provvedimento.
1.2 In conseguenza delle attività di elaborazione degli indici da applicare a
partire dal periodo di imposta 2023, a seguito della relativa approvazione con
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decreto ministeriale, può essere ridotto il numero dei dati di cui al precedente
punto 1.1.
2. Attività economiche per le quali elaborare gli indici sintetici di affidabilità
fiscale
2.1 Nell’allegato 2 sono individuate le attività economiche per le quali è prevista
l’elaborazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
2.2 Gli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui al punto precedente, sono
applicati a partire dal periodo d’imposta 2023, a seguito di approvazione con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
3. Modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2022
3.1 Gli ulteriori elementi necessari alla determinazione del punteggio di
affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per il
periodo d’imposta 2022 sono acquisiti secondo le modalità indicate nei
successivi punti 4 e 5 del presente provvedimento.
4. Modalità di richiesta e acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari
ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo
di imposta 2022 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica
4.1 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari delegati alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente
4.1.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati di cui al punto 3 del presente provvedimento, trasmettono
all’Agenzia delle entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, un file
contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla
consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per
ciascun delegante, la dichiarazione (inserita nelle modalità, definite nelle
specifiche tecniche citate al successivo punto 4.1.2) di possesso della delega
alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.
L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale è subordinata
alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei
deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.
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La data a partire dalla quale è possibile inviare i file delle richieste è indicata
sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.1.2 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono
rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate.
4.1.3 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale.
4.2 Modalità per la richiesta massiva da parte degli intermediari non provvisti
di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente
4.2.1 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3,
comma 3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322, non provvisti di delega alla
consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione
massiva dei dati di cui al punto 3 del presente provvedimento, acquisiscono
le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di
validità del delegante, in formato cartaceo ovvero in formato elettronico. In
caso di acquisizione in formato elettronico, la delega deve essere sottoscritta
nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del Codice
dell’Amministrazione Digitale.
4.2.2 La delega di cui al punto precedente contiene le seguenti informazioni:
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale /
negoziale, ovvero tutore del delegante;
- periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;
- data di conferimento della delega.
4.2.3 I soggetti di cui al punto 4.2.1 trasmettono all’Agenzia delle entrate,
attraverso il servizio telematico Entratel, un file contenente l’elenco dei
contribuenti per cui risultano delegati alla richiesta dei dati di cui al punto
3 del presente provvedimento.
Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e per
ciascun delegante, i seguenti elementi:
- codice fiscale del contribuente;
- codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero
tutore del delegante;
- numero e data della delega secondo quanto previsto al successivo punto
4.2.6;
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- tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della
delega;
- gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2022 – anno
d’imposta 2021 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della
applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2022 - Periodo
d’imposta 2021, presentata da ciascun soggetto delegante, indicati in
allegato 3 al presente provvedimento.
Nel file deve essere riportata una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica. n. 445 del 2000, con cui l’intermediario dichiara di aver
ricevuto specifica delega ai fini dell’acquisizione dei dati di cui al punto 3
del presente provvedimento, che gli originali delle deleghe sono conservati
per 10 anni presso la sua sede o ufficio e che i dati dei deleganti e delle
deleghe indicati nel file corrispondono a quelli riportati negli originali delle
deleghe.
L’attivazione della fornitura massiva dei dati di cui al punto 3 del presente
provvedimento è subordinata alla positiva verifica degli elementi di
riscontro.
La data a partire dalla quale sarà possibile inviare i file delle richieste è
indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
4.2.4 Il file è predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili
dall’Agenzia delle entrate o predisposto con altri strumenti che devono
rispettare le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento, utilizzando il software di controllo reso disponibile
dall’Agenzia delle entrate.
4.2.5 I soggetti di cui al punto 4.2.1 conservano le deleghe acquisite, unitamente
alle copie dei documenti d’identità dei deleganti e individuano uno o più
responsabili per la gestione delle suddette deleghe. Le deleghe acquisite
direttamente in formato elettronico sono conservate nel rispetto delle regole
tecniche di cui all’articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale.
4.2.6 Le deleghe acquisite sono numerate e annotate, giornalmente, in un apposito
registro cronologico, con indicazione dei seguenti dati:
- numero progressivo e data della delega;
- codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente
delegante;
- estremi del documento di identità del sottoscrittore della delega.
4.2.7 L’Agenzia delle entrate effettua controlli sulle deleghe acquisite anche
presso le sedi degli intermediari. Inoltre l’Agenzia delle entrate richiede, a
campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità di cui al punto
4.2.5; in tal caso, i soggetti interessati trasmettono i suddetti documenti,
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tramite posta elettronica certificata, entro 48 ore dalla richiesta. Qualora
fossero riscontrate irregolarità nella gestione delle deleghe si procede, tra
l’altro, alla revoca di cui all’articolo 8, comma 1, lettera h, del decreto
dirigenziale 31 luglio 1998. Restano ferme, laddove accertate, la
responsabilità civile e l’applicazione delle sanzioni penali.
4.2.8 Il contribuente può visualizzare l’elenco dei soggetti ai quali sono stati resi
disponibili i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento consultando
il proprio cassetto fiscale.
4.3 Ricevute
4.3.1 Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione
Ricevute dell’area autenticata del sito internet dei servizi telematici
dell’Agenzia delle entrate, accessibile previo inserimento delle proprie
credenziali personali, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico
della richiesta, rilasciato dall’Agenzia delle entrate, contenente l’elenco
degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa
diagnostica.
4.3.2 In caso di errori riscontrati nelle richieste trasmesse, indicati nella ricevuta
di cui al punto 4.3.1, non sono resi disponibili i dati di cui al punto 3 del
presente provvedimento per i soggetti segnalati. In tal caso è necessario
inviare un nuovo file, predisposto con le modalità di cui ai precedenti punti
4.1.1 e 4.2.3, contenente i dati corretti.
4.3.3 È possibile annullare una richiesta non ancora elaborata mediante invio
telematico di un file contenente il protocollo telematico, di cui al punto
4.3.1, della richiesta che si intende annullare.
4.4 Disponibilità dei dati richiesti in modalità massiva
4.4.1 La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i dati
di cui al punto 3 del presente provvedimento sarà indicata sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate.
4.4.2 Per le richieste regolarmente pervenute a partire dalla data di cui al punto
4.4.1, sono resi disponibili, nell’area autenticata del sito internet dei servizi
telematici dell’Agenzia delle entrate, al soggetto che ha inviato la richiesta
in modalità massiva, i file contenenti i dati di cui al punto 3 del presente
provvedimento entro 5 giorni dalla data della richiesta. Per le richieste
regolarmente pervenute entro la data di cui al punto 4.4.1, i file sono resi
disponibili entro 5 giorni a partire da tale data. Contestualmente è reso
disponibile:
- l’elenco dei soggetti per i quali non è stato predisposto il file;
- l’elenco dei soggetti per i quali è stato richiesto e consegnato il file.
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4.4.3 I file contenenti i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento sono resi
disponibili secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con
successivo provvedimento.
4.4.4 L’Agenzia delle entrate è tenuta a cancellare dall’area autenticata del sito
internet dei servizi telematici i file contenenti i dati di cui al punto 3 del
presente provvedimento, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui sono
stati resi disponibili.
5. Modalità per l’accesso puntuale ai dati necessari ai fini dell’applicazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, da
parte dei contribuenti e degli intermediari delegati
5.1 Il contribuente accede direttamente al proprio cassetto fiscale, al fine di
effettuare il prelievo del file contenente i dati di cui al punto 3 del presente
provvedimento, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:
- credenziali dispositive Fisconline/Entratel rilasciate dall’Agenzia delle
entrate in base a quanto previsto dal Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate n. 79952 del 10 giugno 2009, con le modalità
indicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate;
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o identità SPID di cui all’articolo 64
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale);
- Carta d’Identità Elettronica (CIE), di cui all’articolo 66, comma 1, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione
Digitale).
5.2 I soggetti incaricati della trasmissione telematica, di cui all’articolo 3, comma
3, del decreto 22 luglio 1998, n. 322 accedono al cassetto fiscale del soggetto
dal quale hanno acquisito la relativa delega, al fine di effettuare il prelievo
del file contenente i dati di cui al punto 3 del presente provvedimento.
Motivazioni
Il comma 4 dell’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017, come
convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 2017, ha previsto che i
contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale dichiarano,
anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici,
contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto
previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, indipendentemente dal regime
di determinazione del reddito utilizzato.
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Tale disposizione prevede che con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli
indici, sono individuati tali dati.
Tanto premesso, con il presente provvedimento sono individuati, al punto 1,
i dati economici, contabili e strutturali, da dichiarare da parte dei contribuenti,
rilevanti per l’applicazione degli indici sintetici di affidabilità per il periodo di
imposta 2023.
Con riferimento a tali dati si ritiene possibile che, a seguito delle attività di
elaborazione degli indici, il numero degli stessi possa essere ridotto.
In particolare, i dati contabili potranno essere ridotti ed accorpati, oppure
sostituiti con quelli previsti nei quadri di determinazione del reddito dei modelli
dichiarativi Redditi.
Al punto 2, il presente provvedimento, sulla base di quanto previsto dal
comma 2 del citato articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 50 del 2017,
individua le ulteriori attività economiche per le quali devono essere elaborati gli
indici sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di
imposta 2023.
Al riguardo, tale disposizione prevede che «Gli indici sono soggetti a
revisione almeno ogni due anni dalla loro prima applicazione o dall’ultima
revisione. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare
entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche
per le quali devono essere elaborati gli indici ovvero deve esserne effettuata la
revisione».
Nel merito si premette che, nel presente provvedimento, tali ulteriori attività
economiche, sono state individuate tenendo conto della tempistica prevista
dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e degli indici sintetici di
affidabilità fiscale attualmente in vigore approvati con il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 21 marzo 2022 non ancora revisionati.
Tenuto conto del parere favorevole espresso dalla Commissione di esperti
nella riunione del 15 dicembre 2022, con il presente provvedimento si individuano,
nell’allegato 2, le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli indici
sintetici di affidabilità fiscale da applicare, a seguito di approvazione con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, a partire dall’annualità di imposta
2023.
Al termine delle elaborazioni possono essere previsti, ove ciò risulti
possibile sulla base delle risultanze delle analisi effettuate, trasferimenti di uno o
più codici di attività da un indice sintetico di affidabilità fiscale ad un altro
sottoposto a revisione, ovvero accorpamenti tra indici.
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Altresì il presente provvedimento, ai punti 3, 4 e 5, definisce le modalità con
cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti
incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di
imposta 2022.
In particolare, laddove i soggetti incaricati alla trasmissione telematica
risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale, è previsto l’invio all’Agenzia
dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati; l’Agenzia, prima di fornire
tali dati, verifica preliminarmente la sussistenza della delega.
In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario
seguire il procedimento già dettagliato nel provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate del 19 maggio 2022 con riferimento alla dichiarazione
730 precompilata, per il quale il Garante per la protezione dei dati personali si è
già espresso con il provvedimento n. 173 del 12 maggio 2022.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (articolo 57;
articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,
comma 3 lett. a); articolo 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate (articolo 5, comma 1; articolo 6);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni
comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema
di gestione delle dichiarazioni;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive
modificazioni: Regolamento recante modalità per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività
produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’articolo 3, comma 136,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
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Decreto del Ministro delle Finanze 31 luglio 1998 e successive modificazioni:
Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di
locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica
dei pagamenti;
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: Codice dell’Amministrazione Digitale;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 16 novembre 2007:
Classificazione delle attività economiche da utilizzare in tutti gli adempimenti
posti in essere con l’Agenzia delle entrate;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 febbraio 2008:
Semplificazione degli obblighi di annotazione separata dei componenti di reddito
rilevanti ai fini degli studi di settore;
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: Disposizioni in materia di
semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata;
Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore
degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo;
Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e successive modificazioni: Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 14 gennaio 2022:
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2022 concernenti l’anno 2021,
con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2022 ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 31 gennaio 2022:
individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di
affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2022, approvazione di n. 175 modelli
per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da
utilizzare per il periodo di imposta 2021, individuazione delle modalità per
l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici
sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021 e programma delle
elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal
periodo d’imposta 2022;
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 marzo 2022: Approvazione
degli indici sintetici di affidabilità fiscale relativi ad attività economiche dei
comparti delle manifatture, dei servizi, del commercio e delle attività professionali
e di approvazione delle territorialità specifiche;
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La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle
entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi
dell’articolo 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 gennaio 2023
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi