Provvedimento Agenzia Entrate del 30.05.2022 (184721/2022)

Prot. n. 184721



Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato nei confronti di soggetti non residenti né domiciliati fiscalmente in Italia, ovvero non identificati fiscalmente in Italia.


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DISPONE

  1. Ambito applicativo e definizioni

    1. Con il presente Provvedimento si individua l'ufficio competente all'esecuzione di richieste di cooperazione amministrativa riguardanti la riscossione di crediti tributari sorti in un altro Stato, rientranti nella competenza dell'Agenzia delle Entrate, nei confronti di soggetti debitori che non abbiano un domicilio fiscale nel territorio dello Stato ovvero che non siano identificati ai fini fiscali in Italia.

    2. Ai fini del presente provvedimento valgono le seguenti definizioni:

      1. per "soggetti non domiciliati in Italia", s'intendono i soggetti in possesso di un identificativo fiscale italiano (codice fiscale o partita IVA), che non risultano essere fiscalmente residenti né avere un domicilio nel territorio dello Stato individuato a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/73;

      2. per "soggetti non identificati" s'intendono i soggetti che non risultano essere fiscalmente residenti, né avere un domicilio nel territorio dello Stato individuato a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/73, né essere in possesso di un identificativo fiscale italiano (codice fiscale o partita IVA);

      3. per "crediti esteri", s'intendono i crediti tributari sorti in un altro Stato per i quali è stata formulata una richiesta di assistenza amministrativa finalizzata al loro recupero nel territorio italiano;

      4. per "esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri" s'intende lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 4, 8 e 11 del decreto legislativo n. 149 del 14 agosto 2012 e all'articolo 4 del decreto del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che hanno recepito in Italia la direttiva 2010/24/UE, nonché delle analoghe attività ricollegabili all'attuazione di altri accordi o convenzioni internazionali che prevedono l'assistenza al recupero di crediti tributari sorti in un altro Stato, relativi a tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate;

      5. con l'acronimo COP si fa riferimento al Centro Operativo di Pescara.


  2. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non domiciliati in Italia.


    1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti identificati in Italia solo con l'indicazione della residenza estera o della sede legale estera, ovvero senza alcun indirizzo, comunque non domiciliati in Italia.

    2. In relazione ai soggetti debitori non domiciliati in Italia, al COP sono attribuite le competenze di seguito elencate:

      1. lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall'art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      2. lavorazione delle richieste di recupero previste dall'art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all'Agente della riscossione dei flussi informativi di carico

        relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall'art. 12 della direttiva 2010/24/UE;

      3. emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;

      4. lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall'art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. 11 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      5. gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

      6. lavorazione delle richieste di notifica previste dall'art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall'Amministrazione italiana nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti;


    3. Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui alle lettere a), b), c), d) e f) di cui al punto 2.2 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

    4. Nei casi di coobbligazione tra soggetti domiciliati e non domiciliati fiscalmente in Italia, l'esecuzione della richiesta di assistenza verrà affidata al COP qualora la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto non domiciliato in Italia. Nel caso in cui, invece, la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto residente o domiciliato nel territorio dello Stato, l'esecuzione della richiesta di assistenza sarà di competenza dell'ufficio associato al soggetto residente o domiciliato, individuato a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.


  3. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non identificati aventi beni in Italia o di soggetti non identificati che vantano crediti nei confronti di soggetti stabiliti in Italia.

    1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non identificati in Italia che tuttavia dispongono di fonti di reddito, beni o crediti pignorabili nel territorio dello Stato.

    2. In relazione ai soggetti debitori non identificati, al COP sono attribuite le competenze di seguito elencate:

      1. attribuzione d'ufficio del codice fiscale;

      2. lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall'art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      3. lavorazione delle richieste di recupero previste dall'art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all'Agente della riscossione dei flussi informativi di carico relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall'art. 12 della direttiva 2010/24/UE;

      4. emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;

      5. lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall'art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. 11 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      6. gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

      7. lavorazione delle richieste di notifica previste dall'art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall'Amministrazione italiana nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti;


    3. Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) di cui al punto 3.2 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

    4. Nei casi di coobbligazione tra soggetti domiciliati e soggetti non identificati in Italia, l'esecuzione delle richieste di mutua assistenza verrà affidata al COP qualora la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto non identificato in Italia. Nel caso in cui, invece, la persona interessata in via principale dalla richiesta risulti essere un soggetto identificato, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, l'esecuzione della richiesta di mutua assistenza sarà di competenza dell'ufficio associato al soggetto identificato e domiciliato, individuato a norma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973.


  4. Individuazione dell'ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non domiciliati e non identificati che hanno presentato una richiesta di rimborso in Italia ai sensi dell'art. 38 bis-2 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.


    1. Il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse all'esecuzione di richieste di mutua assistenza in materia di riscossione dei crediti esteri, formulate nei confronti di soggetti non domiciliati e non identificati in Italia che contestualmente vantano un credito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, avendo presentato in Italia una richiesta di rimborso per Iva, ai sensi dell'art. 38 bis-2 del d.P.R. 633/72.

    2. In relazione a tali soggetti, e nel caso in cui gli stessi non abbiano prestato il consenso alla compensazione preventiva tra il rimborso di cui al paragrafo precedente e il debito d'imposta risultante dalla richiesta di recupero, al COP sono attribuite le competenze di seguito elencate:

      1. attribuzione d'ufficio del codice fiscale;

      2. lavorazione delle richieste di informazioni, previste dall'art. 5 della direttiva 2010/24/UE (art. 4 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      3. lavorazione delle richieste di recupero previste dall'art. 10 della direttiva 2010/24/UE (art. 8 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe,

        con conseguente iscrizione a ruolo dei crediti esteri risultanti dalle richieste o affidamento all'Agente della riscossione dei flussi informativi di carico relativi alle richieste e ai titoli uniformi UIPE disciplinati dall'art. 12 della direttiva 2010/24/UE;

      4. emissione di provvedimenti sulle partite di ruolo o di carico crediti esteri vistate;

      5. lavorazione delle richieste di misure cautelari previste dall'art. 16 della direttiva 2010/24/UE (art. 11 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe;

      6. gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

      7. lavorazione delle richieste di notifica previste dall'art. 8 della direttiva 2010/24/UE (art. 7 del d. lgs. 149/2012), o da altri basi giuridiche analoghe, in relazione agli atti emessi dall'Amministrazione italiana nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti;


    3. Per le controversie riguardanti gli atti emessi dal COP a seguito delle attività di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) di cui al punto 4.2 è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.


Motivazioni

In base alla direttiva 2010/24/UE, ai fini del recupero nello Stato membro adito ogni credito, per cui è stata presentata una domanda di recupero, è trattato come un credito dello Stato membro adito, salvo diversa disposizione della citata direttiva. Inoltre, l'autorità adita esercita le competenze conferitele e si avvale delle procedure previste dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dello Stato membro adito applicabili ai crediti riguardanti i medesimi dazi o le medesime imposte o, in mancanza di questi, dazi e imposte analoghi, salvo diversa disposizione della stessa direttiva.

Le disposizioni della citata direttiva sono state recepite con decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, che all'art. 8 ha previsto che gli uffici di collegamento, secondo

le competenze previste dall'articolo 3, comma 3, dopo aver esaminato la documentazione e la correttezza della richiesta, procedono su domanda dell'autorità richiedente dell'altro Stato membro ed in forza del titolo uniforme, anche avvalendosi delle proprie strutture territoriali, al recupero dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, affidando la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con decreto del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Anche in base ad altri accordi o convenzioni internazionali sottoscritti dall'Italia, che includono l'assistenza alla riscossione, è previsto che lo Stato adito adotti le misure necessarie al recupero dei crediti tributari dell'altro Stato come se si trattasse di crediti tributari propri.

L'Ufficio Cooperazione internazionale, Settore Internazionale, della Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale è il punto di contatto dell'Agenzia delle entrate in materia di mutua assistenza per il recupero dei crediti relativi ai tributi di competenza, nonché Ufficio centrale di collegamento, in base a quanto previsto dall'art. 1 del citato decreto del 28/02/2014. Nell'ambito della sua attività di ufficio di collegamento, l'Ufficio Cooperazione internazionale riceve le richieste di assistenza da parte degli Stati esteri e le trasmette alle rispettive strutture interne, che risultano competenti per il soggetto interessato dalla richiesta, per le ulteriori lavorazioni, tra cui l'iscrizione a ruolo dei crediti esteri o l'affidamento all'Agente della riscossione dei flussi informativi di carico.

Tuttavia, la riscossione di imposte nei confronti di soggetti non domiciliati in Italia risulta ostacolata dal fatto che le norme in materia di formazione dei ruoli, e le relative procedure informatiche, prevedono necessariamente l'individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente (cfr. articolo 12 del d.P.R. n. 602/1973 e articolo 1 del decreto ministeriale n. 321/1999).

Inoltre, nei casi in cui si debba procedere all'attivazione in ambito nazionale della procedura di riscossione di crediti esteri nei confronti di un soggetto non identificato

fiscalmente nel territorio dello Stato, giustificata dalla presenza in Italia di beni, crediti o redditi dello stesso che possono essere oggetto di misure cautelari o esecutive, l'assenza di codice fiscale e domicilio fiscale del soggetto debitore estero determinano l'impossibilità di individuare l'ufficio competente e l'ambito territoriale dell'agente a cui affidare l'esecuzione delle richieste di assistenza ai fini del recupero coattivo.

In questi casi, la mancata individuazione di un ufficio e di un agente della riscossione competenti per il contribuente comportano, allo stato, l'impossibilità, per l'Ufficio Cooperazione internazionale di completare il ciclo di lavorazione delle richieste di assistenza pervenute. Tale circostanza è stata riscontrata anche dalla Commissione europea, che ha invitato l'Italia a porvi rimedio.

Pertanto, tenuto conto della necessità di dare piena attuazione agli obblighi derivanti sia dall'appartenenza all'Unione europea, che dalla sottoscrizione di accordi o convenzioni che prevedono l'assistenza reciproca in materia di riscossione, con il presente atto il Centro Operativo di Pescara viene individuato come ufficio competente per l'esecuzione delle richieste di mutua assistenza formulate da Stati esteri nei confronti di soggetti debitori non residenti e non domiciliati fiscalmente nel territorio dello Stato, che possono essere già identificati ovvero privi di identificativo fiscale in Italia, in considerazione del fatto che detto Centro Operativo già ha competenza in relazione a molteplici attività operative concernenti la gestione dei rapporti con i soggetti non residenti, tra cui la gestione dei rimborsi Iva di cui all'articolo 38 bis-2 del d.P.R. n. 633/1972.

Con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato istanza di rimborso Iva ai sensi del menzionato articolo 38 bis-2, l'attività di mutua assistenza alla riscossione sarà comunque svolta dal COP nel rispetto delle previsioni della direttiva 2008/9/CE. Si evidenzia, al riguardo, che le lavorazioni connesse all'esecuzione di richieste di assistenza alla riscossione pervenute dall'estero, nei confronti di soggetti non residenti o non domiciliati fiscalmente in Italia, rappresentano un'attività specialistica e a carattere seriale che può essere svolta dal Centro Operativo di Pescara al pari delle attività di riscossione già espletate e connesse ai controlli di competenza effettuati nei confronti di soggetti non residenti.

Infine, in base alle disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario (articoli 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546), per le controversie relative agli atti emessi dal Centro Operativo di Pescara ai sensi del presente atto è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.


Riferimenti normativi


  1. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

    Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (articolo 57;

    articolo 62; articolo 66; articolo 67, comma 1; articolo 68, comma 1; articolo 71,

    comma 3, lett. a); articolo 73, comma 4);

    Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (articolo 5, comma 1; articolo 6, comma 1).


  2. Disciplina normativa di riferimento

    Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure; Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione del 18 novembre 2011, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1966 della Commissione del 27 ottobre 2017;

    Decisione C (2011) 8193 di esecuzione della Commissione del 18 novembre 2011; Direttiva 2008/9/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro;

    Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149 di attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte e altre misure;

    Decreto del 5 agosto 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

    Decreto del 28 febbraio 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;

    Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

    Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

    Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

    Decreto ministeriale 3 settembre 1999, n. 321;

    Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 1° aprile 2010.


  3. Disposizioni sui Centri operativi

Art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122;

Artt. 4 e 10 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificati

dall'art. 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di contenzioso tributario;

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 10); Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 220441 del 7 dicembre 2001 (punto 2, che istituisce i Centri Operativi di Pescara e Venezia);

Atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 16271 del 28 gennaio 2011, che stabilisce l'organizzazione interna del Centro Operativo di Pescara.


La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Roma, 30 maggio 2022


IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

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