Prot. n. 249936/2021
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
Dispone
1.Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021.
1.1Per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2021, anche ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, si applicano le medesime disposizioni previste dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, n. 1432437 del 23 dicembre 2019 e n. 329676 del 16 ottobre 2020.
1.2Le tipologie di spesa sono le seguenti:
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a)ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del
Servizio Sanitario Nazionale;
b)farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
c)dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
d)servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
e)farmaci per uso veterinario;
f)prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
g)prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
h)prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
i)prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;
j)prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;
k)spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi - che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE - e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
l)altre spese sanitarie.
1.3La disposizione di cui al punto 2.4.2, lettera b), del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, riguardante la richiesta verbale al medico o alla struttura sanitaria dell’annotazione sul documento fiscale dell’opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie, si applica con riferimento alle spese sanitarie, relative alle prestazioni erogate
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da parte dei soggetti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021, sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.
2.Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
2.1Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2016/679. Il Garante si è espresso con il provvedimento n. 275 del 22 luglio 2021.
Motivazioni
L’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del
L’articolo 3, comma 3, del citato decreto legislativo n. 175 del 2014 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Il comma 4 del medesimo articolo 3 prevede che con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.
Il successivo comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai commi 2 e 3.
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Con decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata ampliata la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria.
In attuazione di tali disposizioni sono stati emanati appositi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 115304 del 6 maggio 2019 sono state stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a partire dall’anno d’imposta 2019.
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli esercenti le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, nonché da parte degli esercenti la professione di biologo iscritti all’albo istituito ai sensi della legge 24 maggio 1967, n. 396, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.
Da ultimo, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 è stata prevista la trasmissione telematica da parte degli iscritti agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, dei dati delle prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2021.
Il presente provvedimento, pertanto, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2021, recependo le novità introdotte dal citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021 e confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio 2019, così come integrato dal provvedimento n. 1432437 del 23 dicembre 2019, con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
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e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo. Sono confermate anche le disposizioni in tema di tracciabilità delle spese sanitarie previste dal provvedimento n. 329676 del 16 ottobre 2020.
Riferimenti normativi
Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata, e successive modificazioni ed integrazioni.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 1° settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 4 aprile 2019.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2019.
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 16 luglio 2021 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 03 agosto 2021 che individua ulteriori soggetti tenuti alla trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata.
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Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 115304 del 6 maggio
2019.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 1432437 del 23 dicembre 2019.
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 329676 del 16 ottobre
2020.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 30 settembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Ernesto Maria Ruffini
Firmato digitalmente
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Direttore responsabile: Riccardo Albanesi