Approvazione del modello di dichiarazione "Unico 2014?SP?, con le relative istruzioni, che le societ? semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare nell?anno 2014 ai fini delle imposte sui redditi e dell?imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo d?imposta 2013. Approvazione della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione degli indicatori di normalit? economica da utilizzare per il periodo d?imposta 2013
IL DIRETTORE DELL?AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
Dispone:
1. Approvazione del modello di dichiarazione unificata delle societ? di persone ed equiparate, dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione dei parametri, nonché della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione degli indicatori di normalit? economica
1.1. ? approvato il modello "Unico 2014?SP?, da presentare nell?anno 2014 da parte delle societ? semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, con le relative istruzioni, annessi al presente provvedimento.
1.2. Sono approvati gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione dei parametri per il periodo d?imposta 2013, con le relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione "Unico 2014?SP?, devono essere presentati dagli esercenti attivit? d?impresa o attivit? professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorché approvati, operano le condizioni di inapplicabilit? individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi.
1.3. ? approvata l?annessa comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?individuazione degli indicatori di normalit? economica per il periodo d?imposta 2013, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall?articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione "Unico 2014?SP?, deve essere effettuata dagli esercenti attivit? d?impresa o attivit? professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore.
1.4. Il modello "Unico 2014?SP? ? composto da:
a) il frontespizio ed i quadri RF, RG, RE, RA, RB, RH, RL, RD, RJ, RT, RM, RQ, RV, RP, RN, RO, RS, RU, RW, AC, FC, TR, RX;
b) i quadri costituenti il modello IVA/2014, con esclusione del frontespizio e del quadro VX, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2014 e pubblicato sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
c) i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione dei parametri per il periodo d?imposta 2013, di cui al punto 1.2;
d) i modelli da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione degli studi di settore, che sono approvati con appositi provvedimenti.
Con i medesimi provvedimenti sono individuati altres? gli elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di settore, oggetto dell?asseverazione di cui all?articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490;
e) la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?individuazione degli indicatori di normalit? economica per il periodo d?imposta 2013, di cui al punto 1.3.
2. Modalit? di indicazione degli importi e di trasmissione dei dati della dichiarazione 2.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unit? di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale ? pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
2.2. I soggetti tenuti alla presentazione telematica della dichiarazione e gli intermediari abilitati devono trasmettere i dati contenuti nei modelli di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche che saranno approvate con successivo provvedimento.
2.3. ? fatto comunque obbligo ai soggetti abilitati alla trasmissione telematica, di cui all?articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
3. Reperibilit? dei modelli e autorizzazione alla stampa 3.1. I modelli di dichiarazione "Unico 2014-SP? sono resi disponibili gratuitamente dall?Agenzia delle Entrate in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito internet dell?Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell?Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.
3.2. I medesimi modelli possono essere altres? prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche di cui all?Allegato 1 e rechino l?indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Per la stampa dei quadri di cui alla lettera a) e dei modelli di cui alle lettere c) ed e) del punto 1.4. devono essere rispettate le caratteristiche tecniche contenute nell?Allegato 1 al presente provvedimento.
Il presente provvedimento, emanato in base all?articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, approva il modello di dichiarazione "Unico 2014?SP?, con le relative istruzioni, da presentare nell?anno 2014 da parte delle societ? semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate. Sono altres? approvati i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione dei parametri, con le relative istruzioni, da presentare per il periodo d?imposta 2013, nonché la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell?applicazione degli indicatori di normalit? economica per il periodo d?imposta 2013, di cui all?articolo 1, comma 19, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riguardo alle modalit? di compilazione, nel modello "Unico 2014 ? SP? gli importi devono essere indicati con arrotondamento all?unit? di euro per eccesso se la frazione decimale ? uguale o superiore a 50 centesimi, o per difetto se la stessa frazione ? inferiore a detto limite, secondo le regole matematiche stabilite dalla disciplina comunitaria in materia e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
Con lo stesso provvedimento viene, inoltre, disciplinata la reperibilit? dei predetti modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa definendo le relative caratteristiche tecniche e grafiche.
Attribuzioni del Direttore dell?Agenzia delle Entrate Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell?Agenzia delle Entrate , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell?Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell?imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di
approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni;
Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (art. 3, commi da 181 a 189): misure di razionalizzazione della finanza pubblica. Istituzione dell?accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base a parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivit? svolta;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996: elaborazione dei parametri per la determinazione di ricavi, compensi e volume d?affari sulla base delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio sull?attivit? svolta;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, commi da 124 a 127): applicazione dei parametri presuntivi di ricavi e compensi ai periodi d?imposta 1996 e 1997;
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997: correttivi da applicare ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell?imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): modalit? di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: regolamento recante modalit? per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all?imposta regionale sulle attivit? produttive e all?imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalit? tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalit? di applicazione degli studi di settore;
Legge 27 luglio 2000, n. 212: disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265: disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base imponibile, di contrasto all?elusione fiscale, di crediti di imposta per le assunzioni, di detassazione per l?autotrasporto, di adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di bollo;
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: codice in materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: esercizio delle opzioni previste dall?art. 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all?evasione fiscale;
Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, comma 19), concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato?;
Legge 24 dicembre 2007, n. 244: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008);
Decreto- legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2011, n. 148;
Legge 12 novembre 2011, n. 183: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit? 2012);
Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (c.d. "decreto liberalizzazioni?), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: ulteriori misure per la crescita del Paese;
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato? (Legge di stabilit? 2013);
Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
Decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
Decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze del 2 agosto 2013;
Decreto del Ministro dell?Economia e delle Finanze 30 novembre 2013: interventi in favore dei contribuenti colpiti dagli eventi meteorologici del novembre 2013, che hanno interessato la regione Sardegna;
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato? (Legge di stabilit? 2014);
Provvedimento 15 gennaio 2014, pubblicato in pari data sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2014 concernenti l?anno 2013, con le relative istruzioni, da presentare nell?anno 2014 ai fini dell?imposta sul valore aggiunto.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell?Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell?articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
STRUTTURA E FORMATO DEI MODELLI I modelli di cui al punto 1 del presente provvedimento devono essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4, aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E? consentita la predisposizione dei modelli in quartine costituite ciascuna da due fogli, di formato A4, contenenti, rispettivamente, un esemplare da usare come originale ed un secondo esemplare da riservare a copia ad uso del contribuente. Nelle quartine le pagine devono essere rese staccabili mediante tracciatura e lungo i lembi di separazione deve essere stampata l?avvertenza: "ATTENZIONE: Staccare all?atto della presentazione del modello?.
E? anche consentita la predisposizione dei modelli su moduli meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4 esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l?avvertenza:
"ATTENZIONE: Staccare all?atto della presentazione del modello?. Sulla banda laterale di trascinamento dei modelli stessi deve essere stampata la dicitura "All?atto della presentazione il modello deve essere privato della banda laterale di trascinamento?.
E? altres? consentita la riproduzione e l?eventuale compilazione meccanografica dei modelli su fogli singoli, di formato A4, mediante l?utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilit? dei modelli nel tempo.
I modelli devono avere conformit? di struttura e sequenza con quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l?intestazione dei dati richiesti.
Il prospetto per la comunicazione dei dati relativi all?applicazione dei parametri di cui al punto 1.2 del presente provvedimento pu? essere altres? riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di prospetto devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l?avvertenza: <
>. Le dimensioni per il formato a pagina singola esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti: larghezza: minima cm 19,5 ? massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 ? massima cm 31,5.
La stampa del prospetto deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati nel prospetto utilizzando il tipo di carattere "courier?, o altro carattere a passo fisso con densit? orizzontale di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
CARATTERISTICHE DELLA CARTA DEI MODELLI La carta deve essere di colore bianco con opacit? compresa tra l?86 e l?88 per cento e deve avere il peso di 80 gr./mq.
CARATTERISTICHE GRAFICHE DEI MODELLI I contenuti grafici dei modelli devono risultare conformi ai fac-simili annessi al presente provvedimento e devono essere ricompresi all?interno di una area grafica che ha le seguenti dimensioni:
altezza: 65 sesti di pollice;
larghezza: 75 decimi di pollice.
Tale area deve essere posta in posizione centrale rispetto ai bordi fisici del foglio (superiore, inferiore, laterale sinistro e destro).
Sul bordo laterale sinistro del frontespizio e dei modelli di cui al punto 1 devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che ne cura la stampa o che cura la predisposizione delle immagini grafiche per la stampa e gli estremi del presente provvedimento.
COLORI
Per la stampa tipografica dei modelli e delle istruzioni deve essere utilizzato il colore nero e per i fondini il colore pantone 235U e 311U per i modelli di cui ai punti 1.2. e 1.3.
E? consentita la stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero, per la riproduzione mediante stampanti laser o altri tipi di stampanti.