Interpello/2008 - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 Società ALFA - comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR. n. 605 del 29 settembre 1973- indagini finanziarie ai sensi degli articoli 32 del DPR 600 del 29 settembre 1973 e 51 del DPR 633 del 26 ottobre 1972
Risoluzione Agenzia Entrate n. 110 del 28.03.2008
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 7, comma 6, del DPR. n. 605 del 29 settembre 1973 in materia di comunicazioni obbligatorie all'Anagrafe tributaria nonché degli articoli 32, primo comma, n. 7) del DPR n. 600 del 29 settembre 1973 e 51, comma secondo, n. 7) del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972, in materia di indagini finanziarie.
QUESITO
La società ALFA è stata costituita, ai sensi dell'art. 15 della legge 23.12.1998 n. 448, con lo scopo esclusivo di realizzare una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti d'imposta e contributivi ovvero altri crediti dello Stato e di enti pubblici.
La struttura e la dinamica delle cartolarizzazioni realizzate da ALFA dal .... al .... possono essere sintetizzate come segue:
- lo Stato italiano ovvero gli enti pubblici hanno alienato alla ALFA crediti e proventi nascenti da contratti conclusi tra tali pubbliche amministrazioni e soggetti pubblici o privati, ovvero dall'esercizio di determinate attività;
- ALFA ha emesso titoli di debito e li ha ceduti a primarie istituzioni finanziarie per il successivo collocamento presso il pubblico, al fine di reperire la liquidità necessaria alla corresponsione del prezzo di acquisto dei crediti acquistati dallo Stato ovvero da enti pubblici;
- ALFA ha concluso con i soggetti pubblici cedenti dei contratti di gestione ad hoc in virtù dei quali è stata attribuita agli stessi, per conto di ALFA, la concreta gestione dei crediti;
- i proventi pecuniari derivanti dalla gestione e riscossione dei crediti sono impiegati da ALFA per rimborsare i titoli di debito a suo tempo emessi, nonché per sostenere i costi connessi all'operazione.
In virtù del combinato disposto dell'art. 15 della citata legge n. 448 del 1998 e del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs 1 settembre 1993, n. 385 (TUB), l'interpellante si qualifica come intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106, comma 1, del TUB e, come tale, è tenuta ad adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina nazionale per tale categoria di soggetti. Da tale qualificazione giuridica derivano anche gli obblighi in materia di comunicazioni all'Anagrafe tributaria ai sensi dell'art. 7, comma 6, del DPR. n. 605 del 1973, nonché l'applicazione degli articoli 32, primo comma, n. 7) del DPR n. 600 del 1973 e 51, comma secondo, n. 7) del DPR n. 633 del 1972, in materia di indagini finanziarie.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La società istante in quanto intermediario finanziario iscritto nell'elenco generale previsto dall'art. 106 T.U.B., ritiene, di essere soggetta, in via generale, agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 del DPR n. 605 del 1973, nonché di essere tenuta a riscontrare le richieste formulate ai sensi degli articoli 32, primo comma, n. 7) del DPR n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, n. 7) del DPR n. 633 del 1972. Tenuto conto, tuttavia, della natura giuridica della società e delle peculiari modalità operative che ne caratterizzano l'attività nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, l'interpellante ritiene che, ai sensi delle norme citate, deve esclusivamente:
- rilevare e tenere in evidenza i dati identificativi dei soggetti acquirenti (nella prospettiva del successivo collocamento presso il pubblico) ovvero dei diretti sottoscrittori dei titoli di debito emessi (posto che tale sottoscrizione integra la definizione di "rapporto") e ciò ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, ed in linea con quanto chiarito con circolare 32/E del 2006;
- comunicare all'Anagrafe tributaria i dati inerenti ai predetti rapporti, ai sensi del combinato disposto del comma 11 del menzionato art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973 e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2007/9647 del 19 gennaio 2007 (e ciò, come precisato dalla citata circolare 18/E, anche se la controparte dovesse essere un altro operatore finanziario, in quanto si tratterebbe di rapporti non aventi finalità di mero regolamento contabile);
- istituire la casella di posta elettronica certificata - PEC - secondo le disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 al fine di adempiere al disposto del comma terzo degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972;
- procedere, a mezzo della menzionata PEC, al riscontro delle richieste istruttorie formulate dall'Amministrazione finanziaria ai sensi del n. 7) degli articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972 con esclusivo riguardo ai rapporti intrattenuti con la clientela (rapporti che, secondo l'istante, si sostanziano essenzialmente nelle relazioni intrattenute con i sottoscrittori dei titoli di debito emessi ovvero con gli acquirenti degli stessi nella prospettiva di un successivo collocamento presso il pubblico).
Per converso, la società istante ritiene che risultino estranei agli obblighi di rilevazione e comunicazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 605 del 1973, nonché agli obblighi di informativa di cui al n. 7) degli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, tutti i rapporti e tutte le operazioni facenti capo a ALFA non in qualità di intermediario finanziario ma quale cessionario dei crediti e proventi oggetto di cartolarizzazione. Tali rapporti ed operazioni potranno essere portate a conoscenza dell'Agenzia delle entrate a seguito di richieste istruttorie di natura differente, quali, ad esempio, quelle esperite ai sensi degli articoli 32, primo comma, n. 8) e n. 8 bis) del DPR n. 600 del 1973 e 51, secondo comma, del DPR n. 633 del 1972.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Alla stregua di quanto stabilito dal punto n. 7) dell'articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dal punto n. 7) dell'art. 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, per l'adempimento dei propri compiti possono, nell'ambito dell'attività istruttoria finalizzata al controllo di posizioni soggettive, "richiedere alle banche, alla società Poste italiane SpA, per le attività finanziarie e creditizie, agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio e alle società fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi.".
La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 32/E del 19 ottobre 2006 include fra i soggetti destinatari delle richieste dell'Amministrazione finanziaria, fra gli altri, anche gli intermediari finanziari e, in particolare, i soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106, comma 1, del Testo Unico Bancario (TUB). Pertanto, da un punto di vista soggettivo, la società istante, a cui sono applicabili le disposizioni contenute nel titolo V del TUB, rientra a pieno titolo fra i soggetti richiamati dal n. 7) degli articoli 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972. Per quel che riguarda l'ambito oggettivo della normativa in esame, si sottolinea che la Circolare n. 32/E del 2006 fornisce delle descrizioni di rapporto e di operazione rilevanti ai fini del riscontro alle richieste dell'Amministrazione finanziaria. In particolare, sono considerati rapporti rilevanti tutte le attività, aventi carattere continuativo, esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero i servizi offerti continuativamente al cliente, che consentono di instaurare con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Per quel che concerne le operazioni, le stesse assumono rilevanza sia all'interno di un rapporto che al di fuori del medesimo, distinguendosi in operazioni di natura finanziaria (ad esempio movimentazioni di titoli o denaro), operazioni relative a mezzi di pagamento (ad esempio trasferimenti in denaro contante, assegni, bonifici) e operazioni connesse a servizi accessori (quali, ad esempio, la custodia e l'amministrazione di strumenti finanziari).
Con specifico riferimento alle categorie legali espressamente previste dalle norme in esame (rapporti, operazioni, inclusi i servizi prestati), il legislatore ha, quindi, sostanzialmente individuato tutte le operazioni relative all'attività esercitabile dagli intermediari, siano esse operazioni relative a rapporti continuativi o servizi offerti continuativamente, ovvero operazioni riferibili a servizi singolarmente prestati, rendendo le stesse intercettabili ai fini dell'esercizio del potere istruttorio come novellato dalla legge (cfr circolare n. 32 del 19 ottobre 2006). Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria può legittimamente chiedere ai soggetti di cui agli articoli 32, comma 1, n. 7) del DPR n. 600 del 1973 e 51, comma 2, n. 7) del DPR n. 633 del 1972, tra i quali sono comprese anche le società di cartolarizzazione, una vasta gamma di dati e notizie riguardanti la propria clientela. La formulazione della norma risulta, infatti, talmente onnicomprensiva da raccogliere dentro di sè l'operatività di tutti gli intermediari, non solo finanziaria, ma anche quella relativa ai servizi accessori e ai mezzi di pagamento.
Si ritiene pertanto, che, sulla base della relazione intercorrente tra l'intermediario e il cliente, non vi siano preclusioni al potere istruttorio degli uffici, qualsiasi sia la natura e la modalità degli atti effettivamente posti in essere, purché significativi agli effetti di indagini fiscali. Quel che rileva è la riconducibilità concreta dei rapporti, delle operazioni, dei servizi accessori e delle garanzie prestate, anche da terzi, alla relazione cliente- intermediario, a prescindere dalle modalità contrattuali o, comunque dal titolo giuridico, che determina la relazione medesima. Una puntuale elencazione delle operazioni e dei rapporti rilevanti ai fini delle richieste dell'Amministrazione finanziaria è contenuta negli allegati tabella 1 e 2 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, così come integrato dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007.
Il medesimo provvedimento, inoltre, istituisce il servizio di posta elettronica certificato, tramite il quale i soggetti interessati devono adempiere al riscontro delle richieste istruttorie dell'Amministrazione finanziaria.
Si sottolinea, inoltre, che ulteriori obblighi sono posti a carico degli intermediari finanziari in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, così come modificato dall'art. 63 comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, secondo il quale i soggetti sopra richiamati "sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate mediante versamento in conto corrente postale per un importo unitario non inferiore a 1.500 euro; l'esistenza dei rapporti, e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe tributaria".
Formano, quindi, oggetto di comunicazione sia i rapporti che le operazioni intrattenuti con la clientela, elencati nel citato provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005. Pertanto, posto che, secondo la normativa in commento, i rapporti e le operazioni sopra descritte assumono effettiva rilevanza esclusivamente se intrattenuti dagli intermediari finanziari "con i loro clienti" e se inclusi fra quelli previsti dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, così come integrati dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 12 novembre 2007, si ritiene che l'istante sia tenuto all'obbligo di istituire la casella di posta elettronica certificata, a riscontrare le richieste eventualmente formulate dall'Amministrazione finanziaria.
Per converso, in capo all'istante non sussistono obblighi di rilevazione e comunicazione con riferimento a rapporti ed operazioni non rientranti nella concreta operatività dello stesso quale intermediario finanziario, quali ad esempio i rapporti con i soggetti cessionari dei crediti.
L'orientamento sopra specificato trova conferma nella citata Circolare n. 18 del 4 aprile 2007 in cui, al paragrafo 4.2, si stabilisce che, in caso di operazioni di cartolarizzazione, la società veicolo (veste assunta dall'istante nelle operazioni di cartolarizzazione poste in essere) è tenuta alla comunicazione di cui all'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 esclusivamente per i rapporti inerenti all'emissione dei titoli sul mercato.
Le Direzioni Regionali vigileranno affinché i principi enunciati nella presente risoluzione vengano applicati con uniformità
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