RISOLUZIONE N. 13 /E
Divisione Servizi
Roma, 1° marzo 2021
OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, di cui all’articolo 1, commi 198 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successive modificazioni
L’articolo 1, comma 198, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall’articolo 1, comma 1064, lett. a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che "Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da 199 a 206.”.
Il successivo comma 204 del citato articolo 1 della legge n. 160 del 2019 prevede che il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.
In proposito, l’articolo 244, comma 1, del
inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di
La maggiorazione della misura del credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia è riconosciuta anche per gli anni 2021 e 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 185, della legge n. 178 del 2020.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, sono istituiti i seguenti codici tributo:
∙"6938” denominato "Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative - art. 1, c. 198 e ss., legge n. 160 del 2019”;
∙"6939” denominato "Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”;
∙"6940” denominato "Credito d’imposta investimenti in ricerca e sviluppo –
Misura incrementale per gli investimenti nelle regioni del sisma centro Italia - art. 244, c. 1, DL n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati”.
Il campo "anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di maturazione del credito, nel formato "AAAA”.
Si precisa che i codici "6939” e "6940” devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d’imposta corrispondente all’incremento dell’aliquota dell’agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.
IL CAPO DIVISIONE
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