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Risoluzione Agenzia Entrate n. 14/E del 01.03.2021

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RISOLUZIONE N. 14 /E

Divisione Servizi

Roma, 1° marzo 2021

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sui servizi digitali, di cui all’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni

L’articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall’articolo 1, comma 678, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, istituisce e disciplina l’imposta sui servizi digitali (c.d. DST - Digital Services Tax).

Ai sensi del comma 42 del richiamato articolo 1 della legge n. 145 del 2018, come modificato dall’articolo 2 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 3, i soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati realizzati i ricavi imponibili; per il primo anno di applicazione dell’imposta, il suddetto termine è prorogato al 16 marzo 2021.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 13185 del 15 gennaio 2021, sono state definite le modalità applicative delle disposizioni relative all’imposta sui servizi digitali, nonché le modalità di versamento.

Tanto premesso, per consentire il versamento, tramite modello F24, dell’imposta in oggetto e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, di cui all’articolo

13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si istituiscono i seguenti codici tributo:

"2700” denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”;

"2701” denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;

"2702” denominato "IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE”.


In sede di compilazione del modello di pagamento F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario”, in corrispondenza esclusivamente delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati”, specificando nel campo "anno di riferimento” l’anno d’imposta cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA”.

Nel caso in cui il pagamento dell’imposta sia effettuato dal rappresentante fiscale del soggetto passivo, di cui al punto 7.4 del citato provvedimento del 15 gennaio 2021, ovvero dalla società designata dal soggetto passivo, di cui al punto 7.6 del medesimo provvedimento, nella sezione "CONTRIBUENTE” del modello F24 dovranno essere indicati:

-nel campo "CODICE FISCALE”, il codice fiscale del soggetto passivo;

-nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”, il codice fiscale del rappresentante fiscale o della società designata che effettua il pagamento, titolare del conto di addebito;

-nel campo "codice identificativo”, il codice "72”.

IL CAPO DIVISIONE

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