Istanza di Interpello - utilizzo credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 - fusione propria
Risoluzione Agenzia Entrate n. 144 del 25.06.2007
Con istanza d'interpello presentata in data 30 marzo 2007, la società Alfa S.p.a. ha chiesto chiarimenti in merito al corretto utilizzo del credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nella ipotesi in cui le società beneficiare siano oggetto di fusione propria.
Quesito
La Società istante si è costituita in data 23 dicembre 2002 a seguito di atto di fusione tra le società Beta S.p.a. e Gamma S.p.a...
Con la fusione, i cui effetti giuridici e contabili si sono prodotti dalle ore 23.59 del 31 dicembre 2002, Alfa S.p.a. è subentrata in ogni rapporto attivo e passivo delle società partecipanti alla fusione.
Le società estinte, pur avendo realizzato incrementi occupazionali rilevanti nel periodo ottobre 2000 - dicembre 2002, non si sono avvalse del credito di imposta per le nuove assunzioni di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
La Alfa S.p.a. precisa, inoltre, di aver usufruito del bonus in oggetto, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli incrementi occupazionali realizzati dalla sua nascita e cioè per gli anni 2003/2004/2005.
Tanto premesso, la Società istante chiede di conoscere se, in qualità di successore a titolo universale delle società che si sono estinte nell'operazione di fusione, possa ora utilizzare il credito di imposta maturato e non utilizzato dalle stesse nel periodo ottobre 2000 - dicembre 2002.
Soluzione prospettata dal contribuente
La Alfa S.p.a ritiene che, in qualità di società risultante dall'operazione di fusione, possa utilizzare il credito di imposta maturato in capo alle due società fuse (Beta S.p.a. e Gamma S.p.a.).
Queste ultime, infatti, pur avendo incrementato la loro base occupazionale nel periodo ottobre 2000 - dicembre 2002 e, quindi, maturato il diritto ad usufruire del credito di imposta di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ne hanno mai beneficiato.
La Società istante reputa, pertanto, di poter ancora utilizzare nella propria dichiarazione il bonus in oggetto in quanto né l'originario articolo 7 della legge 388/2000 né le successive modifiche di tale articolo hanno previsto uno specifico termine temporale di decadenza del contribuente dal diritto acquisito.
Parere della scrivente
L'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni ed integrazioni, riconosce un contributo nella forma di credito di imposta ai datori di lavoro operanti sull'intero territorio italiano che, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2003, incrementano il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Con la risoluzione n. 127/E del 4 ottobre 2004 l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire che la fruizione del credito di imposta di cui al predetto articolo, maturato nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2000 ed il 31 dicembre 2002, non è soggetta ad alcun vincolo temporale di utilizzo, posto che per la fruizione del contributo in parola le richiamate disposizioni non fissano alcun vincolo temporale.
Pertanto, salva l'ipotesi di decorso del termine di prescrizione, il bonus maturato può ancora essere legittimamente utilizzato in compensazione, anche se lo stesso non risulta evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative a ciascun periodo d'imposta di maturazione del bonus stesso da parte delle singole società fuse.
Si ricorda, inoltre, che, come già chiarito nella predetta risoluzione, "l'indicazione del credito di imposta maturato nella dichiarazione dei redditi, non essendo prevista a pena di decadenza, non comporta la perdita del diritto a fruirne, nonostante l'omessa o incompleta indicazione".
Vale la pena osservare che il bonus assunzioni maturato in capo alle società fuse ha natura soggettiva ovvero matura esclusivamente in capo ai soggetti che effettuano le nuove assunzioni e la sua fruibilità non può essere ceduta a terzi per effetto di disposizioni realizzative.
Ne deriva, pertanto, che il trasferimento della titolarità del bonus in parola è ammessa solo con riguardo a operazioni che, in base a specifiche disposizioni giuridiche, prevedono una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici interessati, per esempio in caso di operazioni di fusione, scissione e trasformazione di società. (Cfr. risoluzioni n. 143 e n. 179 del 2003).
Nel caso di fusione di due società in altra del tutto nuova, le situazioni attive e passive già maturate in capo alle società fuse e da queste non utilizzate si trasferiscono in capo alla società risultante dalla fusione, in base a quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 172 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, secondo cui "dalla data in cui ha effetto la fusione la società risultante dalla fusione o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi".
Ne deriva che con la fusione si realizza una trasformazione soggettiva caratterizzata da una situazione di perfetta continuità tra i soggetti che vi partecipano.
Pertanto, considerato che il credito maturato in capo alle società fuse rientra tra le posizioni soggettive attive in qualità di contributo in conto esercizio, il diritto alla futura fruizione dello stesso compete alla società di nuova costituzione proprio in applicazione del principio di continuazione dell'attività aziendale sancito dall'articolo 172 del Tuir.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la scrivente ritiene che, in relazione alla operazione di fusione descritta nell'istanza, non sussistano motivi ostativi alla utilizzazione, da parte della società risultante dalla fusione, del credito di imposta già maturato in capo alle società fuse e da queste mai utilizzato, sempre ovviamente nel rispetto di tutte le altre condizioni e dei parametri posti dalla norma la cui "ratio" è quella di assicurare non solo formalmente, ma effettivamente e sostanzialmente, l'incremento della base occupazionale.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale è resa dalla scrivente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
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