Ricorso alla Commissione tributaria provinciale avverso il provvedimento di sospensione della licenza emesso ai sensi dell'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471 del 1997
Risoluzione Agenzia Entrate n. 150 del 04.07.2007
Con nota del 2007 la Direzione regionale ...ha chiesto istruzioni per la gestione di un contenzioso pendente presso la Commissione tributaria provinciale di ...., concernente l'impugnazione di un provvedimento di sospensione della licenza all'esercizio dell'attività, disposto ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, a seguito della mancata emissione di scontrini fiscali.
La controversia si incentra sulla problematica - di portata generale - circa il legittimo esercizio, da parte dell'amministrazione finanziaria, del citato potere di sospensione nei casi in cui il trasgressore abbia definito in via agevolata la sanzione principale ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Al riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997, riformulato dall'art. 1, commi da 8 a 8-ter, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, disciplina la sanzione della "sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima".
Come chiarito al punto 4 della circolare n. 1 del 19 gennaio 2007 ("Decreto-legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi chiarimenti"), la nuova disciplina, applicabile per le violazioni contestate a decorrere dal 29 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge di conversione), "ha inciso sui presupposti di operatività dell'istituto, sul trattamento sanzionatorio nonché sulle concrete modalità di esecuzione dello stesso".
Le disposizioni di cui al decreto-legge n. 262 del 2006 hanno invece confermato che la sanzione della sospensione in questione è disposta "anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 472 del 1997", riprendendo in tal modo la medesima previsione contenuta nel precedente testo dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997.
La problematica che ci occupa verte - come anticipato - sulla possibilità di estendere alla sanzione in esame gli effetti della definizione in via agevolata della sanzione principale, disciplinata dall'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997. In forza di quest'ultima disposizione di favore il trasgressore può, infatti, definire la violazione con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e tale definizione "impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie".
Sulla specifica questione l'amministrazione finanziaria è intervenuta con la circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, chiarendo che la sanzione della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero all'esercizio dell'attività medesima "va essenzialmente applicata quand'anche il soggetto interessato abbia definito in via agevolata la sanzione principale e, di conseguenza, non sia stato possibile in precedenza irrogare alcuna pena accessoria". Tale posizione si fonda sull'interpretazione letterale del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 471 del 1997, rimasto sostanzialmente immutato sul punto, in base al quale la sospensione di cui si tratta è disposta a prescindere dalla circostanza che siano state, o meno, irrogate le sanzioni accessorie previste dal D.Lgs. n. 472 del 1997.
Ne deriva che l'effetto di impedire l'irrogazione delle sanzioni accessorie a seguito dell'intervenuta definizione agevolata di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997 non può operare per la sanzione in argomento, in quanto quest'ultima gode di una disciplina speciale.
Tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione, che, con la sentenza n. 2439 del 5 febbraio 2007, si è pronunciata sulla specifica questione, accogliendo le tesi dell'amministrazione finanziaria ed affermando il principio che l'irrogazione della sanzione prevista dall'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 non è impedita dalla definizione agevolata disciplinata dall'art. 16 del D.Lgs. n. 472 del 1997.
I Giudici di legittimità hanno evidenziato che il coordinamento dell'art. 12, comma 2, del D.Lgs. n. 471 del 1997 con l'art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997 deve essere risolto mediante il criterio della specialità. Più esattamente, "la disposizione speciale è proprio quella contenuta nella prima norma, come emerge dalla sua collocazione sistematica. Pertanto, l'irrogazione di tale sanzione non è impedita dalla definizione agevolata".
Atteso quanto rappresentato, si invitano le Direzioni regionali a tenere conto dei chiarimenti esposti con la presente risoluzione nella gestione del contenzioso in materia.
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