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Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 25.07.2007

Istanza di interpello - art. 11, legge 27/07/2000, n. 212. ALFA SRL
Risoluzione Agenzia Entrate n. 184 del 25.07.2007

Con istanza presentata alla competente Direzione Regionale in data 04/12/2006 e successivamente trasmessa alla scrivente, la società in oggetto indicata ha chiesto chiarimenti in merito al corretto trattamento fiscale da riservare, ai fini delle imposte sui redditi, ad una posta di bilancio relativa all'acquisizione di un ramo d'azienda, avvenuta nel corso del 2006, quale differenza fra il prezzo di acquisto e la somma algebrica delle attività e delle passività trasferite (c.d. "avviamento negativo").

Descrizione della fattispecie
La società istante, ALFA Srl, è stata costituita nel novembre del 2005, in previsione dell'acquisizione del ramo d'azienda della BETA Srl (di seguito Ramo d'Azienda), avente ad oggetto l'attività di produzione di abbigliamento intimo, commercializzato sotto diversi marchi, sia nazionali - fra i quali si segnala il marchio "X" - che internazionali, fra i quali i marchi"Y" e "Z".
L'operazione di cessione di ramo d'azienda ha avuto luogo in data ..., con atto a rogito del notaio XXX (repertorio n. ..., raccolta n. ...), ad un prezzo di euro undici milioni, inferiore al valore del netto aziendale trasferito.
Il c.d. "avviamento negativo" (badwill), dato dalla differenza, pari ad euro 34.269.000, tra il prezzo pagato dalla ALFA Srl per l'acquisizione del Ramo d'Azienda della BETA Srl ed il valore netto del Ramo stesso è da imputare alla previsione di perdite che l'acquirente dovrà sopportare successivamente all'acquisizione.
La società cedente, infatti, negli esercizi precedenti la cessione, ha conseguito risultati fortemente negativi, causati da una "consistente quanto progressiva perdita di fatturato" imputabile al Ramo d'Azienda (nell'esercizio 2002/2003, i ricavi tipici, imputabili al Ramo d'Azienda ammontavano ad euro 231 milioni; l'esercizio successivo ad euro 210 milioni, per scendere ad euro 158 milioni nell'esercizio 2004/2005).
Il management della BETA Srl aveva, pertanto, effettuato una approfondita analisi dei singoli processi aziendali e dell'intera struttura organizzativa, finalizzata alla realizzazione di un processo di ristrutturazione e di risanamento (di seguito "Piano"), del quale, in fase di trattative, erano già definiti:
- obiettivi ("recuperare la competitività perduta nel corso degli ultimi tre anni e di rilanciare l'azienda nel corrente contesto di mercato facendo leva sulla notorietà dei marchi, sull'innovazione dei prodotti, sull'ampliamento della gamma produttiva ma soprattutto attraverso: a) un processo di riequilibrio della struttura generale dei costi; b) la revisione dei processi e della struttura organizzativa stessa al fine di renderla più efficace ed efficiente");
- strumenti giuridici da utilizzare, soprattutto per quanto riguarda la normativa sui rapporti di lavoro;
- oneri da sostenere.
In vista degli oneri che l'acquirente dovrà sostenere per l'implementazione del suddetto processo di ristrutturazione, risanamento e rilancio, necessario al proseguimento dell'attività, la stessa ha ritenuto opportuno iscrivere il badwill in un Fondo rischi e oneri futuri, sub B del Passivo dello Stato Patrimoniale, ai sensi dell'articolo 2424 del Codice Civile.

Esposizione del quesito
La società istante chiede il corretto trattamento, ai fini delle imposte sui redditi, della posta contabile stanziata nella voce Fondi rischi e oneri futuri, sub B del Passivo dello Stato Patrimoniale, a fronte degli oneri che sosterrà per l'attuazione del suesposto Piano di ristrutturazione, risanamento e rilancio del Ramo d'Azienda acquisito. Tale posta ammonta ad euro 34.269.000 e corrisponde alla differenza fra il prezzo di acquisto e la somma algebrica delle attività e passività trasferite - c.d. "avviamento negativo".

Soluzione interpretativa prospettata
La società istante ritiene che l'"avviamento negativo", pari ad euro 34.260.000, non può essere allocato a rettifica e/o integrazione di poste, rispettivamente, dell'attivo e del passivo in quanto viene generato - quale differenza negativa fra il prezzo d'acquisto e la somma algebrica delle attività e elle passività trasferite - in ragione delle perdite future che il Ramo d'Azienda oggetto della compravendita si prevede produrrà nei prossimi esercizi.
Pertanto, avendo tale posta natura di passività potenziale, identificabile e determinabile in maniera oggettiva - come attestato dal Piano di risanamento elaborato dalla società cedente - la stessa deve trovare naturale collocazione, nella contabilità della cessionaria, nella voce Fondi rischi e oneri futuri, sub B del passivo dello Stato patrimoniale, ex articolo 2424 del Codice Civile.
In via preliminare viene, infatti, evidenziato che non esistono Principi Contabili nazionali che disciplinano il corretto trattamento contabile e la corretta esposizione in bilancio dell'Avviamento negativo pagato in sede di acquisizione d'azienda e che, per questi motivi, ai fini della imputazione in bilancio di tale voce, la società acquirente ha valutato le ragioni per cui tale posta viene a generarsi, nonché la sua natura.
L'avviamento negativo "nasce" in ragione dei costi ed oneri che la società dovrà sostenere nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2006 e nei successivi esercizi, 2007 e 2008, al fine di eliminare la preesistente situazione di inefficienza, in attuazione del Piano di ristrutturazione, risanamento e rilancio.
L'istante ha, pertanto, ritenuto corretto, a fronte delle passività stimate in relazione al progetto di ristrutturazione, "accantonare" un apposito fondo del passivo ai sensi del Principio Contabile nazionale n. 19, relativo ai corretti criteri di contabilizzazione dei "fondi per rischi ed oneri" (in realtà non si tratta di un accantonamento in senso tecnico, in quanto la costituzione del fondo non influenza il Conto Economico del Bilancio della società acquirente, ma si genera direttamente a Stato Patrimoniale).
Per quanto riguarda l'aspetto tributario, l'istante evidenzia che anche sotto tale profilo si registra l'assenza nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi di una norma specifica che regoli il trattamento, ai fini delle imposte dirette, di una posta riconducibile ad "avviamento negativo", generata in sede di acquisto di ramo d'azienda e destinata a compensare l'acquirente degli oneri da sostenere per riportare il ramo acquisito ad un adeguato livello di profittabilità.
Pertanto, in assenza di una disposizione specifica prevista nel TUIR, e tenuto conto del "principio di derivazione" di cui all'articolo 83 dello stesso TUIR, secondo il quale l'utile e la perdita risultanti dal conto economico costituiscono il dato di partenza per la determinazione del reddito imponibile, il fondo rischi ed oneri futuri - iscritto nel passivo dello Stato Patrimoniale per imputazione del cosiddetto "avviamento negativo" - concorrerebbe alla determinazione del reddito imponibile nella misura in cui viene utilizzato nel bilancio della cessionaria a copertura delle perdite conseguite.
L'istante dichiara di voler utilizzare il fondo in oggetto nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2006 per compensare tutte le perdite conseguite (comprese quelle di gestione non strettamente derivanti dalla realizzazione del Piano, ma comunque afferenti al risanamento ed al rilancio della gestione del Ramo acquisito) "mediante accreditamento a Conto Economico quale sopravvenienza attiva fino a concorrenza dell'intera perdita".
L'eccedenza sarà utilizzata a copertura delle perdite che, in base alle previsioni contenute nel Piano, si realizzeranno negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2007 e 31 dicembre 2008. In ogni caso, viene previsto l'immediato accreditamento a Conto Economico mediante la rilevazione di una sopravvenienza attiva, nell'ipotesi ed al momento in cui le originarie previsioni di perdita non dovessero più verificarsi.
In sostanza, ad avviso della ALFA Srl, il corretto trattamento contabile e fiscale del fondo in questione sarebbe quello di un suo rilascio graduale a Conto Economico a copertura delle perdite che si manifesteranno negli esercizi futuri per il periodo necessario al ritorno in bonis del ramo d'Azienda, in base alle previsioni contenute del Piano (esercizi 2006- 2007- 2008).
Tale modo di operare, comportando il concorso della predetta posta al reddito di esercizio solo in sede di utilizzo del fondo sotto forma di "sopravvenienze attive" a copertura perdite e, quindi, solo ove i costi di ristrutturazione preventivati siano di esistenza certa ed oggettivamente determinati nel quantum, risponderebbe oltre al già citato "principio di derivazione" di cui all'art. 83 del TUIR, al "principio di competenza" di cui all'art. 109 del TUIR, in base al quale "...i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formare il reddito nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni".
A sostegno dell'interpretazione suesposta, in merito alla classificazione ed alle modalità di utilizzo del Fondo rischi ed oneri futuri iscritto a fronte dell' "avviamento negativo", l'istante ritiene che possa trovare applicazione, in via analogica, quanto disposto dal Principio Contabile OIC n. 17 - in materia di bilancio consolidato - riguardo l'eccedenza del patrimonio netto rispetto al costo di acquisizione di una partecipazione che entra nell'area di consolidamento. Secondo tale Principio Contabile, se, dopo aver ridotto proporzionalmente i valori delle attività immobilizzate, sussiste un'ulteriore eccedenza del patrimonio netto a valori correnti rispetto al prezzo pagato per l'acquisto della partecipazione e vi sono previsioni di perdite in capo alla società acquisita "negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto, prima cioè che la nuova gestione sia in grado di invertire la tendenza e conseguire utili, tale ulteriore eccedenza va accreditata alla voce del passivo "Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri". Tale fondo va utilizzato negli esercizi immediatamente successivi per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero nel caso in cui le originarie previsioni di perdita non abbiano più a verificarsi, sarà riaccreditato a Conto Economico. Tale accredito deve avvenire in modo da realizzare l'effettiva correlazione con le perdite previste..."

Parere della Direzione Centrale
Il c.d. "avviamento negativo" (badwill) emergente in relazione ad una operazione di compravendita di ramo d'azienda è dato dalla differenza tra il patrimonio netto del ramo d'azienda oggetto della compravendita ed il valore economico, che si sostanzia nel prezzo d'acquisto, attribuito al medesimo complesso aziendale.
Nello specifico, quando il prezzo di acquisto di un compendio aziendale è inferiore al valore netto contabile del patrimonio ad esso riferito, la differenza tra questi due valori (prezzo e patrimonio) genera un cd. "avviamento negativo", che deve essere correttamente contabilizzato ed esposto nel bilancio dell'acquirente.
La motivazione più razionale alla base dell'acquisto di un ramo d'azienda ad un prezzo inferiore al valore del patrimonio netto contabile ad esso riferibile è data dalla circostanza che vi sono fondate previsioni di perdite future, che l'acquirente dovrà sopportare successivamente all'acquisizione.
I risultati negativi attesi comprimeranno, infatti, il valore del patrimonio aziendale successivamente all'operazione, riducendo pertanto il prezzo che l'acquirente è disposto a pagare per ottenere la proprietà del bene-azienda.
La quantificazione preventiva delle perdite che il ramo d'azienda acquisito subirà negli esercizi immediatamente successivi all'acquisto stesso, prima, cioè che la nuova proprietà sia in grado di invertire il trend negativo, rileva come uno "sconto" sul prezzo pagato per il ramo d'azienda.
Nel caso de quo, la ALFA srl paga un prezzo "scontato" in ragione di un "disavviamento" connesso alla previsione di perdite future, che saranno generate dal Ramo d'Azienda oggetto della compravendita, e dei costi, preventivati nel Piano di risanamento e ristrutturazione elaborato dal cedente, che la stessa ALFA dovrà sostenere per il ritorno in bonis del Ramo acquisito.
La natura contabile, la conseguente classificazione nel bilancio dell'acquirente e il trattamento tributario ai fini delle imposte dirette di tale posta, denominata "avviamento negativo", come evidenziato dall'istante, non hanno una propria disciplina specifica.
Qualora sia corretto, sul piano civilistico, allocare l'avviamento negativo emergente in sede di acquisizione di un ramo d'azienda in un "fondo rischi ed oneri futuri" del Passivo dello stato patrimoniale del bilancio dell'acquirente, così come proposto dall'istante, la scrivente ne analizza il corretto trattamento tributario.
Sotto il profilo fiscale, il regime di tassazione dei fondi rischi ed oneri è disciplinato dall'art. 107 del TUIR.
Ai sensi del citato articolo 107 del TUIR, sono deducibili, nell'esercizio in cui vengono accantonati, esclusivamente gli accantonamenti ai fondi espressamente considerati dalle disposizioni dello stesso Tuir; non sono, quindi, ammesse deduzioni per accantonamenti non previsti.
Nel caso di specie, tuttavia, il fondo rischi ed oneri futuri imputato al bilancio della ALFA Srl a seguito dell'imputazione del badwill viene accreditato direttamente al Passivo dello Stato Patrimoniale a seguito di valutazione, senza transitare per il conto economico.
A parere della scrivente, pertanto, il trattamento fiscale del fondo non è inquadrabile nella disciplina di cui all'articolo 107 del TUIR ma segue - per il "principio di derivazione" di cui all'art. 83 del TUIR - l'utilizzo contabile del fondo stesso.
La società acquirente, quindi, negli esercizi immediatamente successivi all'acquisizione, utilizzerà il fondo per fronteggiare le perdite che si sosterranno, ovvero provvederà ad estinguerlo qualora le originarie previsioni di perdita, riferibili al Piano di ristrutturazione predisposto per gli anni 2006, 2007 e 2008, non siano più fondate, in entrambi i casi attraverso la rilevazione di un provento straordinario fiscalmente rilevante, imputato a conto economico.
In altri termini, il fondo rischi generici dovrà concorrere sistematicamente, fino al suo esaurimento, alla formazione del reddito a compensazione dei componenti negativi di qualsiasi natura (nella misura in cui eccedano i componenti positivi), conseguiti nell'arco temporale delineato dal Piano e dovrà rimanere effettivamente correlato alle perdite previste senza poter divenire strumento di pianificazione fiscale o, comunque, di utilizzo arbitrario.
In applicazione di detto principio, la ALFA Srl assume l'obbligo di utilizzare il fondo, tramite la rilevazione di sopravvenienze attive a Conto Economico aventi valenza fiscale, a totale copertura dei componenti negativi, negli esercizi 2006, 2007 e 2008, e di stralciare l'eventuale eccedenza, sempre tramite la rilevazione di una sopravvenienza attiva imponibile, nel 2008, ovvero nel primo esercizio (compreso nel Piano) in cui le stimate previsioni di perdita non dovessero più verificarsi.
Analogo effetto fiscale, in termini di realizzo del fondo, si produrrebbe automaticamente in capo alla ALFA Srl a seguito di un eventuale trasferimento, a qualsiasi titolo, del patrimonio, o parte di esso, che evidentemente non giustificherebbe oltre il mantenimento del fondo in questione.
Resta impregiudicato, ai sensi dell'art. 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600/73, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati dall'istante - quali, a titolo esemplificativo, la congrua definizione temporale del piano di utilizzo del fondo e la non indipendenza dei soggetti che pongono in essere l'operazione - si inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto censurabile ai sensi del medesimo articolo 37-bis, comma 1.
La risposta di cui alla presente nota, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione Regionale ..., viene resa dalla scrivente ai sensi dell'art. 4, comma 1, ultimo periodo del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.

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