Risoluzione Agenzia Entrate n. 19 del 15.03.2021

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RISOLUZIONE N.19

Roma, 15 marzo 2021

Divisione Contribuenti

______________

Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese

OGGETTO: Interpello ordinario - Aliquota IVA applicabile alle cessioni di oli vegetali impiegati per generare energia elettrica

QUESITO

ALFA S.r.l. (in seguito, "ALFA”, "Società” o "Istante”) ha quale oggetto sociale, tra gli altri, "... lo svolgimento di attività di scambio di energia elettrica e/o vendite di energia termica (calore) e di combustibili di qualsiasi tipo e/o olii vegetali...”. In particolare svolge l’attività di commercio di oli vegetali puri (OVP) chimicamente non modificati, tracciati, sostenibili, non per uso alimentare umano né vegetale (no feed no food) destinati a impianti che generano energia elettrica con una potenza installata non inferiore a 1 kW.

La cessione dei suddetti oli, di cui alla Nomenclatura TARIC 1512 1910 (oli di girasole di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente - per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano), può avvenire direttamente sia nei confronti di operatori elettrici (titolari di impianti con potenza installata non inferiore ad 1 kW), sia indirettamente nei confronti di intermediari.

Chiede quindi se in entrambi i casi sia applicabile l’IVA agevolata al 10 per cento in base al n. 104), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA

A parere dell’Istante, con la risoluzione n. 17 del 2013, secondo cui le cessioni degli oli e dei grassi di origine animale e vegetale, se utilizzati per la


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produzione di energia elettrica con potenza installata superiore a 1 kW, sono soggette all’aliquota IVA del 10 per cento, l’Amministrazione avrebbe equiparato le cessioni di "oli minerali greggi ed oli combustibili” impiegati per generare energia elettrica, di cui al n. 104), della Tabella A, Parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, a quelle di tutti i grassi animali o vegetali aventi codici di Nomenclatura Combinata da 1507 a 1518 (tra cui rientrano i prodotti ceduti dalla Società).

L’Istante ritiene che il citato n. 104), con l’utilizzo degli avverbi "direttamente o indirettamente”, faccia riferimento anche al caso dell’intermediario che interviene tra la società ed il cliente finale (operatore elettrico) e che "indirettamente” vengano identificate anche le transazioni da trasformatore/commerciante ad altro trasformatore/commerciante, con o senza deposito fiscale ai sensi dell’articolo 50-bis del d.l. n. 331 del 1993.

Di conseguenza, ritiene di poter applicare l’IVA agevolata del 10 per cento anche alle cessioni a soggetti intermediari.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Il n. 104), della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito "decreto IVA”) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10 per cento, tra le altre, per le cessioni di «oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 Kw».

Per effetto del recepimento della direttiva 2003/96/CE (concernente la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), il d.lgs. n. 26 del 2007 ha apportato numerose modifiche al Testo Unico delle imposte sulla produzione e sui consumi (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), disponendo, tra l’altro, la sostituzione delle parole "oli minerali” con "prodotti energetici” e la modifica dell’articolo 21, rubricato "Prodotti soggetti ad accisa”, che riporta ora l’elencazione dei prodotti energetici, tra i quali sono ricompresi, alla lettera a), i


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prodotti "di cui ai codici NC da 1507 a 1518”, se destinati a essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori.

Con la risoluzione n. 17/E del 18 marzo 2013, sentita la competente Agenzia delle dogane e dei monopoli (in seguito ADM) è stato affermato che gli oli e i grassi di origine animale e vegetale, di cui ai codici di Nomenclatura Combinata della Tariffa doganale d’uso integrata, da 1507 a 1518, in quanto "prodotti energetici”, se destinati ad essere utilizzati come combustibile per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, con potenza installata superiore a 1 KW, sono equiparabili anche sotto il profilo dell’IVA agli oli indicati nel numero 104), della Tabella A, Parte III, allegata al decreto IVA, alla cui cessione si applica l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Già in precedenza, con la risoluzione 12 agosto 2009, n. 217, l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito, in riferimento all’olio di palma utilizzato come olio combustibile per generare energia elettrica in un impianto avente una potenza installata superiore a 1 (uno) kW, che tale olio fosse equiparabile agli oli indicati al numero 104), della Parte III, della Tabella A, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, così che alla cessione dello stesso, così come all’estrazione da un deposito IVA di cui al citato articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, si rende applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10 per cento.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si ritiene che gli avverbi "direttamente o indirettamente” facciano riferimento non alle modalità di commercializzazione, bensì al procedimento di produzione dell’energia elettrica, a seconda che il bene sia utilizzato come combustibile in modo diretto, ovvero previa trasformazione, per la generazione di energia elettrica. Ciò risulta confermato anche dalle Note n. 42337 del 19 maggio 2014 e n. 99902 del 24 settembre 2014 dell’ADM (reperibili sul sito dell’ADM).

Ciò posto, si ritiene che è possibile fruire dell’IVA agevolata per la cessione di oli vegetali, rientranti in quelli indicati dai codici TARIC sopra riportati, solo nel caso in cui questi siano impiegati da parte dei cessionari per finalità di generazione di energia elettrica.


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Resta impregiudicata, in ogni caso, l’applicabilità del regime dei depositi IVA previsto dall’articolo 50-bis del d.l. n. 331 del 1993.

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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

LA DIRETTRICE CENTRALE

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