Istanza di Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 - Società ALFA Spa - Conferimento e successiva assegnazione di azioni non proporzionali
Risoluzione Agenzia Entrate n. 29 del 16.02.2006
Con istanza presentata alla competente Direzione Regionale in data .............. e successivamente trasmessa alla scrivente, la società "ALFA Spa" ha chiesto, con riguardo alla fattispecie di seguito descritta, chiarimenti in ordine alla disciplina fiscale dell'assegnazione di azioni in misura non proporzionale rispetto al conferimento.
Fatto
La società istante, costituitasi nel ......, è residente in Italia, non è quotata nei mercati regolamentati e svolge attività di produzione e distribuzione di energia elettrica.
L'attuale compagine sociale è composta dalla società olandese "BETA B. V.", che detiene il 91% delle azioni dell'istante, dall'ing. GAMMA, che possiede l'8%, mentre il rimanente 1% è di proprietà di un'altra persona fisica residente nel territorio dello Stato.
L'ing. GAMMA è amministratore delegato della società e, per lo svolgimento di tale funzione, percepisce un compenso deliberato dall'assemblea degli azionisti.
La società istante, inoltre, si avvale delle consulenze della società "DELTA Sas", avente specifiche competenze nel settore dell'energia, e fa presente che il proprio sviluppo in tale settore è in gran parte dovuto al prezioso contributo della suddetta società in accomandita semplice e dell'ing. GAMMA.
In previsione dell'ingresso in società di un nuovo socio, che sarà un fondo comune d'investimento o una banca d'affari, la società intende deliberare un aumento di capitale in misura non proporzionale, ai sensi dell'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, al fine di riconoscere il contributo, in termini di opere e servizi, dell'ing. GAMMA e della società "DELTA Sas".
In altre parole, a seguito dell'aumento di capitale della "ALFA Spa", all'ing. GAMMA ed alla società "DELTA Sas" verrà attribuito un numero di azioni maggiore di quello corrispondente al loro apporto di denaro, mentre alla banca d'affari o al fondo comune d'investimento verranno assegnate azioni in numero inferiore rispetto al conferimento in denaro effettuato.
L'aumento di capitale sociale dell'istante sarà sottoscritto, in definitiva, dall'ing. GAMMA, dalla società "DELTA Sas" e dal nuovo socio finanziatore, ma verrà liberato, in denaro, prevalentemente da quest'ultimo investitore.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata, l'istante chiede di conoscere:
1. il valore fiscale delle nuove azioni emesse ed attribuite all'ing. GAMMA, alla società "DELTA Sas" ed al fondo comune d'investimento o alla banca d'affari;
2. se la società "DELTA Sas" realizzi una sopravvenienza attiva per effetto dell'assegnazione delle azioni non proporzionali;
3. se le azioni non proporzionali attribuite all'ing. GAMMA possano costituire somme corrisposte a fronte di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa e se, in modo speculare, la società emittente possa dedurre un importo a fronte delle azioni di nuova emissione;
4. se i dividendi e le plusvalenze generati dalle nuove azioni siano soggetti alla disciplina fiscale ordinaria, alla stregua degli utili e delle plusvalenze di una generica partecipazione azionaria;
5. infine, se la società "DELTA Sas" debba emettere fattura soggetta ad IVA contestualmente alla ricezione delle azioni non proporzionali.
Soluzione prospettata
Premesso che l'articolo 9, comma 2, del TUIR disciplina, relativamente alle società non quotate, il solo conferimento di beni e di crediti, fissando quale corrispettivo del suddetto apporto il valore normale dei beni conferiti, tale regime, nel silenzio della legge, non può trovare applicazione per i conferimenti di opere e servizi.
A sostegno della propria tesi, l'istante cita la circolare dell'Agenzia delle Entrate del 16/03/2005 n. 10, laddove si afferma che "la disciplina fiscale dettata per i conferimenti non trovi applicazione nell'ipotesi in cui gli apporti abbiano ad oggetto opere e servizi. In tal caso, infatti, a fronte dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi la società non iscrive alcun valore nel proprio attivo di bilancio e ciò in quanto gli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi non determinano alcun incremento contabile del patrimonio netto; ciò in ossequio al divieto della loro imputazione a capitale (...). Quanto detto trova conferma anche nella lettera dell'art. 9, comma 2, secondo periodo del TUIR che fa riferimento soltanto ai "beni" e ai "crediti".
Pertanto, si ritiene che non sia possibile applicare la disciplina fiscale dettata per i conferimenti dei beni anche agli apporti di opere e servizi."
La società istante ritiene applicabile alla fattispecie anche la risoluzione del 16/03/2005 n. 35, nella quale si afferma che "il sinallagma fra assunzione dell'obbligo di prestazione e le quote attribuite non costituisce una fattispecie imponibile al momento della sottoscrizione delle quote. L'articolo 9, comma 2, del TUIR, infatti, nel definire il corrispettivo dei conferimenti in natura si limitata a citare il valore normale dei soli beni e crediti apportati, escludendo pertanto le prestazioni d'opera e servizi.".
Dunque, non potendosi assumere quale corrispettivo per l'apporto di opere e servizi il valore normale del conferimento, giacché il suddetto criterio è ammesso solamente nell'ipotesi di apporti di beni in natura, e non potendo, altresì, trovare applicazione la disciplina dei conferimenti nelle società le cui partecipazioni sono negoziate nei mercati regolamentati, in quanto la società non è quotata, l'istante ritiene che l'ing. GAMMA e la "DELTA Sas" non conseguano alcun corrispettivo fiscalmente rilevante e che il valore fiscale delle loro azioni non proporzionali sia pari a zero. Viceversa, il valore fiscale delle azioni sottoscritte dal fondo comune d'investimento o dalla banca d'affari corrisponde alla somma di denaro conferita.
L'istante, altresì, ritiene che, in capo alla società "DELTA Sas", le azioni non proporzionali ad essa destinate non determinino alcuna sopravvenienza attiva, non essendo le stesse assegnate per mera liberalità, bensì quale contropartita dei servizi resi dalla citata società in accomandita semplice.
Inoltre, l'istante sostiene che le azioni non proporzionali assegnate all'ing. GAMMA non costituiscano reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, in quanto, nel caso in esame, la non proporzionalità del conferimento discende dall'esigenza di riconoscere i valori personali apportati dal suddetto socio, per cui le nuove azioni non sono minimamente in relazione con il rapporto di lavoro. Tra l'altro, la relazione della "Commissione Gallo", anche se in riferimento agli strumenti finanziari partecipativi, ha escluso che la loro attribuzione a soggetti apportanti opere e servizi sia espressione di un'operazione di scambio e, pertanto, di una remunerazione in natura.
Parimenti, la società non può dedurre alcun importo a fronte dell'emissione delle nuove azioni.
Riguardo agli utili e alle plusvalenze derivanti dalle azioni non proporzionali, è opinione dell'istante che trovi applicazione la disciplina ordinaria dei dividendi e delle plusvalenze, non essendo stata recepita la proposta della "Commissione Gallo" volta a qualificare in maniera diversa le azioni non proporzionali emesse a fronte dell'apporto di opere e servizi.
Infine, l'istante è del parere che la società "DELTA Sas" non debba emettere fattura soggetta ad IVA contestualmente alla ricezione delle azioni non proporzionali, in quanto, come affermato in precedenza, le stesse azioni non rappresentano il corrispettivo per le opere ed i servizi conferiti.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
In via preliminare, occorre evidenziare il disposto dell'articolo 2342, comma 5, del codice civile secondo cui, per le società per azioni, "non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi".
La recente riforma del diritto societario, attuata con il D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, prevede, tuttavia, la possibilità di apportare opere o servizi anche nelle società per azioni, mediante, ad esempio, l'emissione degli strumenti finanziari partecipativi ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile ("Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opere o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti.").
A parere della scrivente, la disciplina degli strumenti finanziari partecipativi di cui sopra non trova applicazione nella fattispecie prospettata nell'istanza, dal momento che, a fronte dell'emissione dei titoli, l'istante ha chiaramente manifestato la volontà di aumentare il capitale sociale liberando nuove azioni, in tal modo attribuendo ai titoli medesimi caratteristiche affatto diverse da quelle proprie degli strumenti finanziari partecipativi di cui al citato articolo 2342, comma 6, c.c..
Come anche evidenziato dalla "ALFA Spa", il caso in esame sembra doversi inquadrare nell'ambito della norma di cui all'articolo 2346, comma 4, del codice civile, in base al quale "lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni" rispetto all'ordinario metodo proporzionale, purché, come spiegato nel comma successivo, il valore dei conferimenti non sia "complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale".
Tuttavia, il divieto civilistico di conferire opere o servizi nelle società per azioni fa sì che, in questa sede, relativamente al conferimento descritto nell'istanza, le ipotizzate prestazioni d'opera non possano formare oggetto del conferimento medesimo e che, quindi, rilevi esclusivamente l'apporto in denaro promesso dall'ing. GAMMA, dalla "DELTA Sas" e dal fondo comune d'investimento ovvero dalla banca d'affari.
Le nuove azioni devono ritenersi emesse unicamente quale corrispettivo del denaro conferito, non intercorrendo, invece, alcun rapporto di corrispettività tra le azioni non proporzionali e le future prestazioni di servizi dell'ing. GAMMA e della "DELTA Sas". L'unico obbligo in capo ai soci consisterebbe nel dichiarato conferimento in denaro, poiché, se si ammettesse che i predetti soggetti fossero tenuti a fornire delle consulenze come controprestazione delle azioni non proporzionali ad essi attribuite, si violerebbe il disposto dell'articolo 2342, comma 5, del codice civile.
Tanto premesso la scrivente, in relazione ai vari quesiti prospettati nell'istanza di interpello, ritiene di dover fornire i seguenti chiarimenti:
1. non si concorda con la tesi dell'istante secondo cui il valore fiscale delle nuove azioni assegnate all'ing. GAMMA ed alla "DELTA Sas" sia pari a zero.
Invero, l'art. 9, co. 2, del TUIR stabilisce che: "In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti.". La regola del cosiddetto "valore normale", dal momento che prescinde dall'esistenza di un rapporto di proporzionalità, vale sia per i conferimenti proporzionali che per quelli non proporzionali, trovando una deroga solo nell'ipotesi in cui le azioni del soggetto emittente siano negoziate nei mercati regolamentati italiani o esteri e l'assegnazione sia proporzionale; in tal caso, poiché assume rilievo il valore delle azioni attribuite al conferente, il corrispettivo non può essere inferiore alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese.
Nella fattispecie in esame, atteso che le azioni della società non sono negoziate nei mercati regolamentati, il corrispettivo conseguito ai sensi dell'art. 9, co. 2, del TUIR, in applicazione del criterio generale, è pari al valore normale dei beni conferiti.
Atteso il divieto civilistico di conferire opere o servizi nelle società per azioni, sancito dal citato articolo 2342, comma 5, del codice civile, l'unico bene che viene effettivamente conferito risulta essere il denaro, per cui si ritiene di concludere che, ai sensi del citato articolo 9 del TUIR, costituisce corrispettivo la somma di denaro conferita, ancorché inferiore al numero di azioni assegnate, e che il costo fiscale della partecipazione coincida necessariamente con essa.
Per le medesime motivazioni innanzi addotte, deve ritenersi che anche il valore fiscale della partecipazione del fondo comune d'investimento o della banca d'affari corrisponda alla somma di denaro conferita dal nuovo azionista;
2. la scrivente, inoltre, condividendo la soluzione prospettata dall'istante, è del parere che le azioni non proporzionali assegnate alla società "DELTA Sas" non determinino in capo alla stessa alcuna sopravvenienza attiva.
Difatti, il conferimento di cui è questione, avendo per oggetto soltanto una determinata somma di denaro, assume natura "permutativa", nel senso che si concretizza nel mero scambio, inidoneo a produrre nuovi valori fiscalmente riconosciuti presso la conferitaria, tra il denaro apportato dai soggetti conferenti e le azioni emesse dalla società.
La circostanza che la "DELTA Sas" riceva azioni in numero superiore al denaro apportato attiene unicamente alla struttura, liberamente determinata dai soci, del conferimento non proporzionale ed ai rapporti tra conferente e conferitaria e non dà luogo ad una operazione di gestione dell'impresa.
In definitiva, avendo il conferimento in denaro natura "permutativa" sia per il conferente che per la conferitaria, si ritiene che le azioni non proporzionali assegnate alla società "DELTA Sas" non costituiscano sopravvenienza attiva per la stessa e che, in modo speculare, la società istante non possa dedurre tale importo dal proprio reddito imponibile;
3. per le ragioni sopra esposte, anche in capo alla persona fisica conferente, l'ing. GAMMA, non sembra emergere materia imponibile, né può trovare applicazione l'art. 50, co. 1, lett. c-bis), del TUIR, ai sensi del quale sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente "le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore", in quanto le azioni assegnate rappresentano solamente il corrispettivo dell'apporto in denaro e non appaiono collegate al ruolo di amministratore delegato ricoperto dall'ing. GAMMA.
Anche in questo caso, la circostanza che il predetto soggetto percepisca azioni in numero più elevato rispetto al denaro conferito attiene esclusivamente ai rapporti con la conferitaria e con gli altri azionisti, ma ciò, non comportando l'iscrizione di maggiori valori fiscali presso la società che emette i titoli, non determina alcun reddito imponibile per il conferente;
4. con riferimento alle plusvalenze e ai dividendi generati dalle azioni non proporzionali, concordando con quanto sostenuto dall'istante, si ritiene che, in assenza di una norma che in subiecta materia operi una distinzione tra azioni proporzionali e non proporzionali, trovi applicazione l'ordinaria disciplina fiscale vigente;
5. da ultimo, si condivide la tesi sostenuta dall'istante in base alla quale la società "DELTA Sas" non debba emettere fattura soggetta ad IVA contestualmente alla ricezione delle azioni non proporzionali, poiché, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. n. 633/1972, i conferimenti non sono considerati prestazioni di servizi e, pertanto, viene a mancare il presupposto oggettivo dell'imposta sul valore aggiunto.
Le eventuali prestazioni d'opera rese dai soci conferenti rilevano, già sotto l'aspetto civilistico, in modo distinto ed autonomo rispetto al conferimento; anche sotto l'aspetto fiscale, esse rilevano autonomamente alla stregua delle ordinarie disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA.
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