RISOLUZIONE N. 33/E
Divisione Servizi
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Direzione Centrale Servizi Fiscali
Roma, 13 maggio 2021
OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta, in favore degli investitori, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 4, del
L’articolo 26, comma 4, del
Il comma 7 dello stesso articolo 26 prevede, tra l’altro, che "il credito d'imposta di cui al comma 4 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di effettuazione dell'investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l'utilizzo nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell'investimento, anche in compensazione, ai sensi dell' articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”
Con il decreto del 10 agosto 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze sono stati stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.
In particolare, l’articolo 4, comma 1, del suddetto decreto, prevede che, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’11 marzo 2021 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze per avvalersi del credito d’imposta, rinviando a successiva risoluzione l’istituzione di appositi codici tributo e l’indicazione delle istruzioni per la compilazione del modello F24.
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Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in parola, limitatamente all’importo non fruito nella dichiarazione dei redditi, è istituito il seguente codice tributo:
∙"6942” denominato "Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – investitori – art. 26, c. 4, DL n. 34 del 2020”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario”, nella colonna "importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna "importi a debito versati”.
Il campo "anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento, nel formato "AAAA”.
L’importo del credito d’imposta spettante può essere consultato nella sezione "Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, al link "Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”.
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