Interpello ai sensi dell’art. 11 della L. n. 212 del 2000 – Credito d’imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate – art. 1, commi 271-279, L. 296 del 2006
Risoluzione Agenzia Entrate n. 34 del 13.05.2010
Con istanza d’interpello concernente il credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate di cui all’art. 1, commi 271-279, L. 296 del 2006, è stato esposto il seguente
Quesito
La società istante, esercente attività di commercio all’ingrosso ed al minuto di beni alimentari e di beni diversi, al fine di aprire nuovi punti vendita sul territorio nazionale ha sostenuto, negli anni 2007 e 2008, costi per l’acquisto di immobili e per le attrezzature necessarie al loro allestimento.
Alcuni di questi investimenti rientrano nell’ambito di applicazione dell’agevolazione di cui all’art. 1, comma 271 e seguenti della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e, di conseguenza, la società ha provveduto a richiedere all’Agenzia delle Entrate il credito di imposta previsto dalla legge medesima.
In data … 2008 l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato, ai sensi dell’art. 2 del DL 3 giugno 2008 n. 97, il nulla osta relativo alla concessione del credito in oggetto con le seguenti modalità di fruizione:
- anno 2007 - Credito concesso Euro 185.975, utilizzabile a partire dal 2014;
- anno 2008 - Credito concesso Euro 165.011, utilizzabile a partire dal 2014.
L’istante evidenzia un dubbio interpretativo riguardante la corretta compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi dell’anno 2009 (redditi 2008) e, quindi, la possibilità di poter fruire del credito d’imposta in parola.
In particolare, il dubbio interpretativo nasce dalla lettura delle istruzioni relative ai righi di seguito riportati in sintesi:
- rigo RU87, colonne 1 e 2: in cui deve essere indicato l’ammontare lordo dell’investimento sostenuto;
- rigo RU88, colonne 1 e 2: in cui deve essere indicato l’ammontare dell’investimento al netto di eventuali ammortamenti;
- righi RU89, 90 e 91, colonne 1 e 2: nei quali deve essere indicato l’ammontare del credito d’imposta maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU 88 (utilizzabile dal 2008 – 2009 - 2010).
L’istante precisa, infine, che nel caso in cui all’ultimazione del progetto si dovesse rideterminare l’importo del credito - per effetto delle disposizioni antielusive contenute nell’art. 1, comma 277, della L. n. 296 del 2006 - la stessa andrà a riportare il valore “rideterminato”.
Soluzione interpretativa prospettata dall’istante
L’istante ritiene corretto non compilare alcun dato fino alla dichiarazione del 2013 (redditi 2012).
Nella suddetta dichiarazione la Società indicherà i dati nel modo seguente:
| Anno 2007 (Importi in Euro) | Anno 2008 (Importi in Euro) |
RU87 | 837.140,00 | 611.179,00 |
RU88 | 837.140,00 | 611.179,00 |
RU 89 (utilizzabile dal 2012) | 0,00 | 0,00 |
RU 90 (utilizzabile dal 2013) | 0,00 | 0,00 |
RU 91 (utilizzabile dal 2014) | 185.975,00 | 165.011,00 |
RU 92 | 0,00 | 0,00 |
RU 93 | 0,00 | 0,00 |
RU 94 | 0,00 | 0,00 |
RU 95 | 0,00 | 0,00 |
RU 96 | 0,00 | 0,00 |
RU 97 | 0,00 | 0,00 |
Parere della Direzione
L’art. 1, commi 271-279, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, attribuisce un credito d’imposta automatico alle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi (espressamente indicati nel comma 273), connessi a un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate ivi espressamente elencate.
L’agevolazione spetta in relazione agli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013.
Ai sensi del comma 276 dell’art. 1 della citata L. n. 296 del 2006, il credito d’imposta - determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d’imposta - deve essere indicato nella relativa dichiarazione ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni) a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Il DL 3 giugno 2008, n. 97, recante “Disposizioni per garantire il monitoraggio e la trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica”, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 (in vigore dal 3 agosto 2008), ha modificato la disciplina contenuta nella L. n. 296 del 2006, con specifico riguardo ai tempi di utilizzo dei crediti d’imposta in oggetto.
In particolare, l’art. 2 del decreto citato ha previsto una distinzione tra i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del decreto e quelli avviati successivamente stabilendo - con riferimento ai primi – che la fruizione del credito sarà possibile “nell’esercizio in corso” ovvero - in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie – “negli esercizi successivi”.
Coerentemente a tali modifiche, si ritiene che l’obbligo di indicazione in dichiarazione del credito d’imposta in parola debba essere riferito al periodo di fruibilità dello stesso espressamente indicato dall’Agenzia delle Entrate nel nulla-osta di concessione del credito.
Tale impostazione trova conferma nelle istruzioni relative alla compilazione della dichiarazione dei redditi 2009 (redditi 2008) secondo le quali la Sezione XVIII Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296 del 2006, deve essere compilata “dai soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare che hanno realizzato gli investimenti nel 2007 e/o 2008 ed hanno ottenuto il nulla osta alla fruizione del credito per l’anno 2008 e/o per l’anno 2009…”.
Nella fattispecie prospettata, avendo l’istante avviato il progetto di investimento prima della data di entrata in vigore del decreto stesso (e avendo ottenuto il riconoscimento di un credito utilizzabile a decorrere dal 2014), si ritiene corretto non indicare alcun dato nella dichiarazione dei redditi del 2009 (redditi 2008) in quanto il credito in questione va riportato nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell’agevolazione stessa (in conformità alle istruzioni che, per quel periodo d’imposta, saranno emanate dall’Agenzia delle Entrate).
Sulla base di tali considerazioni si ritiene non più attuale l’indicazione contenuta nella Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate del 23 marzo 2009, n. 75/E, nella quale era stato specificato che il credito d’imposta doveva essere evidenziato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui lo stesso era maturato.
Al riguardo, si precisa che dovranno evidenziare nuovamente il credito nel modello Unico relativo al periodo di fruibilità dell’agevolazione anche i contribuenti che - in conformità a quanto affermato nella citata risoluzione 75 del 2009 - abbiano indicato lo stesso nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi d’imposta in cui è maturato.
Si osserva, infine, che non sussistono dubbi interpretativi in merito alle modalità di rideterminazione del credito d’imposta (chiarite nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell’11 aprile 2008, n. 38, par. 1.13), qualora dovessero verificarsi le ipotesi specificamente previste dal comma 277 dell’art. 1, L. n. 296 del 2006.
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.
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