RISOLUZIONE N. 35/E
Divisione Contribuenti
________________
Direzione Centrale Piccole e medie imprese
Roma, 24/05/2021
OGGETTO: Trattamento, ai fini IVA, delle operazioni relative ad attività di shared payment
Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA (di seguito la "Società" o l'"Istante"), che si occupa dello sviluppo di software per pagamenti online tramite carte di credito e di debito, rappresenta che nell'ambito dell'attività svolta ha necessità di mettere in contatto i venditori (c.d. merchant) di beni e servizi online con i potenziali clienti, facilitando il pagamento da parte di questi ultimi, secondo le seguenti modalità operative: dopo che il cliente ha acquistato dal merchant un prodotto/servizio ed ha inserito una carta di pagamento, subisce l'addebito solo di un terzo dell'importo totale. Nell'arco dei 60 giorni successivi viene addebitata la restante parte in due tranches. Al termine della transazione, la Società acquista un credito commerciale
Pagina 2 di 7
d'acquisto del credito commerciale, ma addebita esclusivamente una fee al venditore per quanto riguarda il processing del pagamento con carta. Chiede un parere generale sulla corretta impostazione dal punto di vista tributario delle operazioni poste in essere.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
La Società intende redigere un contratto XXX con ogni singolo merchant al momento dell'apertura della convenzione, a cui viene applicata una marca da bollo da 16 Euro. Nell'ambito della generale operatività, invece, ritiene di dover emettere quietanze (aggregate su base temporale fissa, settimanale o mensile) a cui verrà applicata una marca da bollo da 2 Euro (nel caso in cui siano d'importo superiore a 77,47 Euro) in quanto operazioni esenti da IVA a norma dell'articolo 10 del DPR n. 633/72. Le stesse verranno quindi contabilizzate tramite documenti equipollenti a fattura o ricevuta fiscale.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle disposizioni del proprio statuto, l'attività svolta dall'Istante consiste principalmente ne "lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, e più specificamente un innovativo software di share payments che permette pagamenti condivisi" (v. articolo 3.1).
In altri termini, come peraltro risulta dal sito internet della Società, quest'ultima offre ai venditori di beni e servizi (i.e. merchant) e ai loro clienti un metodo di pagamento via internet che permette di dividere l'importo di una transazione su diverse carte di credito/debito, intestate a soggetti diversi, addebitando su ciascuna carta una parte dell'importo complessivo (c.d. pagamento condiviso o shared payment).
Nell'istanza e nella documentazione integrativa, il Contribuente afferma di essere
Pagina 3 di 7
un "facilitatore nella dilazione di pagamento offerta al cliente finale dal merchant, agevolando l'incasso del credito residuo vantato da quest'ultimo".
In particolare, "Il cliente acquista dal merchant un prodotto/servizio ed inserisce una carta di credito per il pagamento, gli viene quindi addebitato soltanto un terzo dell'importo totale, la parte restante viene addebitata successivamente in due tranches nell'arco di 60 giorni.
Al termine della transazione, ALFA acquista un credito commerciale
ALFA non applica alcun tasso d'interesse al cliente e non applica nessun tasso di sconto sul prezzo d'acquisto del credito commerciale, ALFA addebita una fee al merchant solo per quanto riguarda il processing del pagamento con carta".
Si tratta di un servizio non previsto nell'oggetto sociale della Società, né tantomeno risulta tra i servizi offerti e descritti nel suo sito internet.
Ferme restando le perplessità in merito alla concreta possibilità di svolgere l'attività dichiarata alle attuali condizioni, il presente parere è reso nel presupposto che l'Istante possa effettivamente svolgere tale servizio perché in possesso dei necessari requisiti civilistici ed eventualmente di quelli di settore, la cui verifica esula dalla competenze della scrivente esercitabili in questa sede.
La Società chiede di conoscere quale sia il trattamento IVA applicabile alla fee dalla stessa percepita per l'attività prima descritta, articolata in diverse fasi, che consiste essenzialmente:
a)nel trasferimento di una somma pari a un terzo dell'importo totale del credito dalla carta di credito del cliente al conto di moneta elettronica del venditore online; e nel
b)successivo acquisto
Pagina 4 di 7
pagamento con carta.
In sede di documentazione integrativa, l'Istante precisa che la cessione dei crediti
èregolata dal "Contratto XXX di cessione crediti", che è allegato al contratto di convenzionamento/servizio ed è stipulato ogni volta che il merchant intende cedere i crediti commerciali relativi alle transazioni gestite dalla Società.
La bozza di Contratto XXX fornita non prevede una fee specifica a fronte della cessione dei crediti. L'unica applicabile è quella disciplinata dal contratto di convenzionamento/servizio in base al quale "la fee variabile applicata è pari allo (...) del volume transato dal Cliente sulla piattaforma di ALFA. Viene inoltre applicata una fee fissa pari a (...) per ogni transazione effettuata. Le fee vengono applicate esclusivamente alle transazioni effettuate dagli utenti che utilizzano l'opzione di pagamento offerta da ALFA".
In sede di documentazione integrativa, l'Istante chiarisce altresì che "la "fee" è il compenso che il merchant paga a ALFA per questo tipo di servizio. Essa viene calcolata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l'aliquota viene negoziata con il merchant al momento del convenzionamento. Nella determinazione della "fee" vengono presi in considerazione alcuni parametri tra cui ad esempio l'interesse strategico del venditore online per ALFA, il rischio d'insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d'affari gestito dallo stesso".
Allo schema negoziale appena descritto si ritengono applicabili i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 32/E dell'11 marzo 2011, che a sua volta richiama, confermandone la validità, la risoluzione n. 139/E del 17 novembre 2004.
In quest'ultima risoluzione, la scrivente ha avuto modo di precisare che anche al di fuori dello specifico campo di applicazione della legge n. 52 del 1991, è innegabile che nel nostro ordinamento la cessione del credito e il factoring hanno finalità e natura finanziaria. Infatti, il Testo unico in materia bancaria (di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, c.d. TUB) comprende tra le operazioni di prestito sia il factoring che le cessioni di credito
Pagina 5 di 7
prescindere dalla denominazione adottata, l'operazione assume comunque una valenza finanziaria [cfr. articolo 1, comma 2, lett. f), n. 2 del TUB].
In ossequio ai principi interpretativi enunciati con la sentenza della Corte di Giustizia 28 ottobre 2010, causa
La medesima risoluzione fornisce altresì alcuni criteri, non esaustivi, da applicare al fine di accertare la causa del contratto. In particolare, "nelle operazioni di factoring si verifica la cessione della titolarità del credito, a nulla rilevando il fatto che il cedente sia liberato dal rischio del buon fine dell'operazione (cessione pro- soluto) ovvero non lo sia (cessione
La causa finanziaria delle operazioni di factoring è confermata dal fatto che il cessionario versa una somma di denaro al cedente all'atto della cessione del credito, consentendo a quest'ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso. (...).
Laddove in applicazione dei principi sopra illustrati la fattispecie sia riconducibile ad un contratto di factoring, il compenso del factor, costituito dalla differenza tra il valore nominale del credito e le somme anticipate, è assoggettato al
Pagina 6 di 7
regime di esenzione, a prescindere dalla circostanza che il compenso del factor venga eventualmente scomposto tra commissioni ed interessi ovvero venga previsto un unico compenso in cui la componente "commissioni" risulti prevalente rispetto alla componente "interessi", determinata in base a parametri di riferimento mediamente praticati sul mercato ovvero in base ad altri criteri.
Quando - n.d.r. poi - il factor non ha il diritto di rivalersi in capo al cedente per l'insolvenza del debitore ceduto (n.d.r. ipotesi dell'inserimento della clausola pro- soluto), emerge con maggiore forza la differenza rispetto alla prestazione di recupero crediti in virtù della quale il prestatore riversa le somme al creditore soltanto dopo la effettiva riscossione del credito".
Le descritte caratteristiche sono rinvenibili nella fattispecie oggetto del presente interpello, in quanto:
- in base all'articolo 4.3 del "Contratto XXX di cessione crediti", la Società " diventa a tutti gli effetti proprietaria dei crediti ceduti che la Parte cedente garantisce essere esistenti ex comma 1 art. 1266 c.c.", assumendo quindi la titolarità del credito;
-l'Istante versa una somma di denaro al merchant all'atto della cessione del credito, consentendo a quest'ultimo di ottenere la trasformazione del credito in attività liquide prima della scadenza naturale del credito o comunque prima della data di presumibile incasso. Tale circostanza si evince anche dall'"Esempio negoziazione crediti", nel quale l'Istante afferma che "gli importi relativi ai crediti vengono immediatamente versati sul conto di moneta elettronica intestato al venditore online e successivamente trasferiti sul conto corrente a lui intestato a mezzo bonifico bancario in data (...), in forma aggregata per un importo totale di (...)";
-la commissione spettante alla Società è quantificata in termini percentuali sui volumi di denaro transati sulla piattaforma e l'aliquota viene negoziata con il merchant
al momento del convenzionamento, tenendo conto di alcuni fattori quali il rischio d'insoluto legato al settore in cui opera il merchant e il volume d'affari gestito dallo stesso.Il servizio prestato dall'Istante, il cui corrispettivo è rappresentato dalla fee,
Pagina 7 di 7
rientra quindi nel novero dell'articolo 10, primo comma, n. 1), del Decreto IVA, secondo cui sono esenti da IVA "le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l'assunzione di impegni di natura finanziaria, l'assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta" (cfr. risoluzione n. 32/E del 2011 e risoluzione n. 139/E del 2004).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LA DIRETTRICE CENTRALE
(firmato digitalmente)
AteneoWeb s.r.l.
AteneoWeb.com - AteneoWeb.info
Via Nastrucci, 23 - 29122 Piacenza - Italy
staff@ateneoweb.com
C.f. e p.iva 01316560331
Iscritta al Registro Imprese di Piacenza al n. 01316560331
Capitale sociale 20.000,00 € i.v.
Periodico telematico Reg. Tribunale di Piacenza n. 587 del 20/02/2003
Direttore responsabile: Riccardo Albanesi